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Sentenza — n. 6253/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6253/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6253/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza resa in data 8 ottobre 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione introdotta da Alfonso Zoccola avverso il provvedimento del 9 marzo 2020, con il quale era stata respinta la sua richiesta di restituzione delle somme di danaro oggetto del sequestro disposto dal G.i.p. del Tribunale di Milano il 16 aprile 2008. 1.1. Per una migliore comprensione della vicenda va precisato, preliminarmente e in sintesi, che il citato provvedimento di sequestro era stato disposto nell'ambito di un procedimento soggettivamente complesso nel quale, per quanto qui rileva, era stata esercitata l'azione penale anche nei confronti dell'odierno istante, accusato, in concorso con Paolo Desole e Salvatore Marco Paulangelo, quest'ultimo in qualità di socio ed amministratore delle società "World Financial service AG" e "PP Finanz Service", entrambe con sede a Zurigo - i ef dichiarate fallite dalla competente autorità giudiziaria svizzera il 6 ottobre 2003 e il 20 ottobre 2003 - di aver distratto, occultato e/o dissipato, attraverso transazioni bancarie prive di ragioni economiche ed estranee all'oggetto dell'attività societaria, ingenti valori, attraverso trasferimenti operati a favore di Finmed srl (con sede in Milano), di Georgia Finance (con sede nella British Virgin Islands), di Cubanito Productions e di De Rico Antinea Massetti (socio ed amministratore della società Intermarket Diamond Business s.p.a con sede in Milano).

Regesto Legislator

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art. 27 cod. proc. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 240 bis cod. pen, art. 77 cod. proc. pen, art. 648 ter cod. pen, art. 263 cod. proc. pen; Sentenza — n. 6253/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La procedura in esame deriva, in tutta evidenza, da una frammentazione di vicende processuali di un unico procedimento, definito con strumenti giuridici diversi e non è contestabile che le somme sequestrate nell'ambito dell'iniziale unitario procedimento a carico di Desole, Paulangelo e dello stesso Zoccola siano state ritenute nelle decisioni irrevocabili pronunciate nei confronti dei primi due alla stregua di corpo del reato (art. 253, comma 2, cod. proc. pen.) di bancarotta fraudolenta per distrazione. Che detti beni siano stati o meno confiscati in sede di cognizione non rileva, ai presenti fini, dal momento che la condivisa giurisprudenza di questa Corte, con l'avallo delle Sezioni unite (Sez.

Parole chiave

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confisca dei beni restituzione e risarcimento compensazione nel fallimento imputazione dei pagamenti accantonamento per rischi e perdite recupero di crediti

Disposizioni normative citate

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art. 27 cod. proc. pen
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, nelle forme di legge, Alfonso Zoccola, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 240 bis cod. pen
art. 77 cod. proc. pen
Come a più riprese evidenziato dalla difesa, nella situazione data, non essendovi spazio per l'adozione di un provvedimento di confisca, il pubblico ministero, prima, e di conseguenza il giudice dell'esecuzione, in acritico recepimento delle relative argomentazioni, avevano travalicato i limiti dell'art. 77 cod.
art. 648 ter cod. pen
Ha, dunque, stimato siffatte evidenze sicuramente rilevanti, ai fini della verifica della legittimazione del richiedente a rivendicare la restituzione dei beni in sequestro, come pure rilevanti le convergenti dichiarazioni rese dal Melzi (già indagato per il reato di cui all'art. 648 ter cod. pen., aggravato ex art.
art. 263 cod. proc. pen
Con il terzo motivo lamenta violazione di legge (in relazione all'art. 263, comma 3, cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in za del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZOCCOLA ALFONSO nato a WINTERTHUR( SVIZZERA) il 25/07/1968 avveFso l'ordinanza del 08/10/2020 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. M. Francesca Loy, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 8 ottobre 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione introdotta da Alfonso Zoccola avverso il provvedimento del 9 marzo 2020, con il quale era stata respinta la sua richiesta di restituzione delle somme di danaro oggetto del sequestro disposto dal G.i.p. del Tribunale di Milano il 16 aprile 2008. 1.1. Per una migliore comprensione della vicenda va precisato, preliminarmente e in sintesi, che il citato provvedimento di sequestro era stato disposto nell'ambito di un procedimento soggettivamente complesso nel quale, per quanto qui rileva, era stata esercitata l'azione penale anche nei confronti dell'odierno istante, accusato, in concorso con Paolo Desole e Salvatore Marco Paulangelo, quest'ultimo in qualità di socio ed amministratore delle società "World Financial service AG" e "PP Finanz Service", entrambe con sede a Zurigo - i ef dichiarate fallite dalla competente autorità giudiziaria svizzera il 6 ottobre 2003 e il 20 ottobre 2003 - di aver distratto, occultato e/o dissipato, attraverso transazioni bancarie prive di ragioni economiche ed estranee all'oggetto dell'attività societaria, ingenti valori, attraverso trasferimenti operati a favore di Finmed srl (con sede in Milano), di Georgia Finance (con sede nella British Virgin Islands), di Cubanito Productions e di De Rico Antinea Massetti (socio ed amministratore della società Intermarket Diamond Business s.p.a con sede in Milano).

Nello sviluppo del procedimento penale Desole aveva definito la sua posizione con l'applicazione di pena concordata; Paulangelo, confesso con riferimento alla quasi totalità delle condotte contestate, aveva riportato condanna per il delitto ascrittogli, all'esito di giudizio celebrato con rito abbreviato; nei confronti di Zoccola era stato disposto il rinvio a giudizio, ma il Tribunale di Milano (per come riferito dallo stesso ricorrente), aveva dichiarato di non potersi pronunziare in relazione al reato contestato per mancata delibazione delle presupposte sentenze di fallimento e, ravvisando il diverso fatto di reato di riciclaggio, aveva disposto la trasmissione degli atti al Pubblico ministero per la eventuale riformulazione del capo di imputazione.

Successivamente la Procura della Repubblica di Cagliari, cui il procedimento era stato trasmesso per competenza territoriale, aveva avanzato richiesta di archiviazione evidenziando come gli elementi acquisiti nel corso delle indagini non consentissero di esercitare in modo proficuo l'azione penale e osservando in particolare «In ogni caso risulta evidente come la fattispecie di cui all'art. 648 bis, oggetto di questo procedimento, possa essere integrata solo "fuori dai casi di concorso nel reato" presupposto del delitto di riciclaggio, circostanza che, allo stato delle acquisizioni processuali, appare invece assai dubbia...

Anche a volere ritenere possibile configurare (come afferma un prevalente orientamento giurisprudenziale) il delitto di riciclaggio con riferimento a delitti presupposti commessi all'estero, appare evidente la difficoltà probatoria in relazione ad un reato estero rispetto al quale però non è assolutamente chiara l'assenza di un concorso". Con provvedimento del 5 maggio 2016 il G.i.p. del Tribunale di Cagliari disponeva l'archiviazione del provvedimento, senza nulla disporre in merito ai beni in sequestro. 1.2. Ciò posto, il giudice dell'esecuzione ha valutato la domanda di restituzione avanzata dal ricorrente, come riproposta in sede di opposizione, nel modo che segue.

È stato essenzialmente rilevato che: - l'istanza era stata preceduta da altra di analogo tenore, già rigettata con provvedimento emesso in data 29 gennaio 2019 e l'unico elemento di novità dedotto dal ricorrente era rappresentato dalla asserita sopravvenuta inefficacia della misura cautelare reale, non rinnovata ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen.; parimenti era stata rigettata in data 2 febbraio 2018 la richiesta di dissequestro avanzata Giuseppe Melzi, che aveva rivendicato la titolarità dei medesimi cespiti finanziari, quale legale rappresentante delle società Finmed e Georgia, titolari dei conti correnti sequestrati; - tuttavia, come affermato nelle decisioni di merito pronunciate nei confronti di Desole Paolo e soprattutto di Salvatore Marco Paulangelo, era rimasto accertato che le somme sottoposte a vincolo rappresentavano il frutto delle operazioni di distrazione ai danni delle due società elvetiche fallite e tanto alla stregua delle prove dichiarative raccolte in sede di cognizione, delle stesse dichiarazioni degli imputati e della minuziosa ricostruzione delle operazioni illecite e dei flussi finanziari finalizzati allo svuotamento delle società; - tali acquisizioni, sebbene risultanti da sentenze pronunciate a carico dei soli originari coimputati, non potevano essere pretermesse nella valutazione della richiesta avanzata dal ricorrente, il quale non aveva provato di avere titolo a rivendicare la restituzione delle somme, né potendosi desumere alcunché, a favore della tesi di Zoccola, dall'interrogatorio di Charles Brimble, il quale - contrariamente a quanto esposto nell'opposizione- aveva dichiarato di non essere a conoscenza di ripartizioni di eventuali commissioni nel gruppo Paulangelo-Desole-Zoccola.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, nelle forme di legge, Alfonso Zoccola, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Ripercorsa, in premessa, la vicenda e il contenuto dell'istanza respinta dalla decisione opposta, con il primo motivo il ricorrente si duole della motivazione carente o quantomeno apparente del provvedimento impugnato, che avrebbe operato un pedissequo quanto acritico recepimento del parere negativo espresso dal Pubblico ministero.

In particolare, il giudizio ostativo alla restituzione si fonderebbe, nella sostanza, sulla pretesa origine illecita dei fondi chiesti in restituzione, motivata valorizzando testimonianze e elementi di prova contenuti nelle decisioni emesse nei confronti di terzi soggetti, ma inutilizzabili nei confronti del ricorrente e, comunque, neutralizzati sia dalle sentenze di assoluzione pronunziate nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria elvetica per fatti sostanzialmente sovrapponibili alle contestazioni mossegli dall'autorità giudiziaria italiana, sia dal provvedimento di archiviazione del procedimento a suo carico, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Cagliari. 2.2.

Con il secondo motivo denunzia violazione di legge (in relazione agli artt. 77, 323, 262 cod. proc. pen. e 240 bis cod. pen.) e correlato vizio di motivazione. Il giudice dell'esecuzione non avrebbe adeguatamente vagliato le richieste del ricorrente, tanto emergendo dallo stesso testo dell'ordinanza là dove si afferma che l'unico elemento di novità rispetto alla analoga richiesta, delibata e disattesa con il provvedimento di rigetto del 29 gennaio 2019, era costituito dalla dedotta caducazione automatica della misura cautelare reale per mancata rinnovazione da parte dell'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Risulta poi incomprensibile la coesistenza di un provvedimento di archiviazione adottato dallo stesso G.i.p. per la ritenuta insussistenza di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio nei confronti del ricorrente e il provvedimento di diniego della restituzione dei beni fondato sui medesimi elementi, contraddittoriamente stimati dimostrativi dell'illecita provenienza dei cespiti sequestrati, peraltro, e altrettanto erroneamente, ritenuti ancora suscettibili di confisca in sede esecutiva ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen., norma introdotta dal D.Igs. n. 21 del 2018 e, dunque, evidentemente non applicabile al procedimento penale in questione, concluso nel 2016, e comunque impropriamente evocata non avendo il ricorrente "la qualifica di condannato".E ancora, il Giudice adito non si sarebbe confrontato con le deduzioni difensive sulle dichiarazioni rese da Giuseppe Melzi negli interrogatori del 18, 26 e 28 marzo 2008, richiamando a sostegno della propria decisione il solo interrogatorio del 3 aprile 2008, relativo alla vicenda Oxalis che nulla ha a che vedere con i fondi confluiti nei conti Finmed e Georgia oggetto di sequestro; diversamente da quanto affermato nel provvedimento, le dichiarazioni di Charles Brimble avevano dimostrato la lecita disponibilità delle somme, versate sui conti Finmed e Georgia, da parte del ricorrente che, in qualità di socio delle società svizzere, aveva diritto a percepire una quota dei compensi maturati per commissioni.

Come a più riprese evidenziato dalla difesa, nella situazione data, non essendovi spazio per l'adozione di un provvedimento di confisca, il pubblico ministero, prima, e di conseguenza il giudice dell'esecuzione, in acritico recepimento delle relative argomentazioni, avevano travalicato i limiti dell'art. 77 cod. proc. pen., facendosi sostanzialmente portatori di interessi di terzi, mentre «nessuna richiesta di rivendica e/o di restituzione o di sequestro conservativo dei beni di cui si chiedeva la restituzione» era stata mai formalizzata nei confronti del ricorrente dagli organi delle procedure fallimentari delle società elvetiche. 2.3.

Con il terzo motivo lamenta violazione di legge (in relazione all'art. 263, comma 3, cod. proc. pen.) e correlato vizio di motivazione. La difesa aveva dimostrato che le somme sequestrate erano oggetto di erogazioni effettuate in favore delle società Finmed e Georgia con risorse finanziarie di propria esclusiva pertinenza anche sulla scorta delle dichiarazioni in tal senso rilasciate da Paulangelo e Desole, dichiarazioni completamente ignorate dal G.i.p., il quale, anziché richiamare il provvedimento negatorio della restituzione richiesta dal Melzi, legale rappresentante della Finmed, quale ulteriore limite all'accoglimento dell'istanza di restituzione avanzata dal ricorrente, avrebbe dovuto, a tutto concedere, rimettere le parti interessate dinanzi al giudice civile per la risoluzione della controversia insorta circa la proprietà dei beni in sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare per ogni aspetto inammissibile.

2. La procedura in esame deriva, in tutta evidenza, da una frammentazione di vicende processuali di un unico procedimento, definito con strumenti giuridici diversi e non è contestabile che le somme sequestrate nell'ambito dell'iniziale unitario procedimento a carico di Desole, Paulangelo e dello stesso Zoccola siano state ritenute nelle decisioni irrevocabili pronunciate nei confronti dei primi due alla stregua di corpo del reato (art. 253, comma 2, cod. proc. pen.) di bancarotta fraudolenta per distrazione. Che detti beni siano stati o meno confiscati in sede di cognizione non rileva, ai presenti fini, dal momento che la condivisa giurisprudenza di questa Corte, con l'avallo delle Sezioni unite (Sez.

U, n. 10372 del 27/9/1995, Serafino Rv. 202268; Sez. U, Sentenza n. 9149 del 03/07/1996, Chabni Samir, Rv. 205705; Sez. 1, n. 22154 del 10/05/2005, Secchiano, Rv. 231666; Sez. 1, n. 8997 del 13/02/2008, Lattanzi, Rv. 239517; Sez. 1, n. 26475 del 09/06/2009, Russo, Rv. 244035; Sez. 5, n. 9284 del 15/10/2014, dep. 2015, P.O. in proc. c. ignoti, Rv. 262892; da ultimo, Sez. 2, n. 3788 del 11/09/2019, dep. 2020, Papis, Rv. 278236, che ha ritenuto immune da vizi il provvedimento che aveva escluso la restituzione di una somma di danaro all'imputato assolto dal delitto di riciclaggio), ha costantemente affermato che, ai fini della restituzione della cosa sequestrata e non confiscata, è necessaria la prova rigorosa di un diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile su di essa, non potendo ipotizzarsi, in questa materia, un "favor possessionis" che prescinda dallo"jus possidendi".

Anche la minoritaria giurisprudenza difforme (Sez. 5, n. 35370 del 22/9/2006, Pierini, Rv. 235205; Sez. 2, n. 26462 del 6/7/2005, Di Rocco, Rv. 231960, arresto quest'ultimo espressamente evocato dal ricorrente), nell'affermare che non occorre la prova positiva dello "ius possidendi" in capo al richiedente, ma è sufficiente il "favor possessionis", ha precisato che può pervenirsi all'accoglimento della domanda di restituzione delle cose sequestrate a condizione che sia previamente accertato che il richiedente non risulti compromesso nella acquisizione illecita del bene, che abbia dimostrato il suo effettivo possesso e che non risultino presentate altre istanze di restituzione.

3. Ora, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato come fosse stata pacificamente accertata, con la sentenza irrevocabile pronunziata a carico di Salvatore Marco Paulangelo, l'origine illecita delle somme sequestrate sui conti delle società Finmed e Georgia, amministrate da Giuseppe Melzi, in quanto frutto delle operazioni di distrazione ai danni delle due società svizzere, poi dichiarate fallite. Ha difatti osservato come nella anzidetta sentenza fossero state ricostruite tutte le operazioni illecite e i flussi finanziari finalizzati allo svuotamento delle due società - spoliazione avvenuta anche con il trasferimento di fondi verso i conti bancari Finmed e Georgia-, e fosse stato esaminato, sia pure incidentalmente, il ruolo svolto nella vicenda da Alfonso Zoccola, al quale Paulangelo aveva prestato ausilio nella realizzazione della attività distrattiva, posta in essere nella gestione di società che erano state costituite sul territorio elvetico per garantire il riciclaggio dei proventi dell'attività illecita cui era dedita la cosca calabrese di stampo 'ndranghetista denominata "cosca Ferrazzo" (Sez. 5, n. 19552 del 9 febbraio 2015, ricorrente Paulangelo).

Ha, dunque, stimato siffatte evidenze sicuramente rilevanti, ai fini della verifica della legittimazione del richiedente a rivendicare la restituzione dei beni in sequestro, come pure rilevanti le convergenti dichiarazioni rese dal Melzi (già indagato per il reato di cui all'art. 648 ter cod. pen., aggravato ex art. 7 D.L. n.152 del 1991) nell'interrogatorio del 3 aprile 2008.

4. Non è dato, dunque, apprezzare alcun vizio della motivazione a proposito di quei beni di cui il ricorrente rivendica la legittima titolarità. Ed invero, a prescindere dal difetto di autosufficienza del ricorso, in quanto non risultano allegati i verbali delle dichiarazioni (di Melzi, Brimble, Desole, Paulangelo), che si assume essere state travisate o pretermesse, il giudice dell'esecuzione ha fornito risposte, succinte ma compiute, alle deduzioni del ricorrente, evidenziando come lo stesso non avesse dato provato di avere titolo alla restituzione.

Potendosi qui solo aggiungere che la condizione di favor possessionis, utilmente spendibile ai fini restitutivi ai sensi dell'art. 263 cod. proc. pen., sarebbe da riconoscere sussistente in favore delle società, sui cui conti le somme sono state sequestrate, e non invece al ricorrente, e non potendosi sottacere, peraltro, che una delle ragioni, per le quali il procedimento per il reato di riciclaggio, ipotizzato a suo carico, risulta archiviato, è stata individuata nella "difficoltà probatoria" di escludere l'assenza di concorso nel reato presupposto.

5. In definitiva il ricorso, che infondatamente lamenta vizi di violazione di legge e vuoti motivazionali, all'evidenza infondati, e che non si confronta con le ragioni della decisione, deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in za del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al gamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale enuta congrua, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte C st. n. 186/2000).