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Sentenza — n. 6246/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6246/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6246/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Canetti Porfirio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, del 26 febbraio 2020, che ha confermato la sentenza resa il 27 febbraio 2019 dal G.u.p. del Tribunale di Taranto all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di mesi sette, giorni sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, in ordine al reato di porto illegale di arma comune da sparo, ai sensi degli artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché il 29 dicembre 2015 in Taranto aveva illegalmente portato in luogo pubblico una rivoltella Colt, cal. 7,65 Magnum.

Regesto Legislator

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art. 350 cod. proc. pen, art. 373 cod. proc. pen, art. 177 cod. proc. pen, art. 5 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 6246/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi denuncia spontanea reato flagrante arma personale comunicazione degli elementi a carico

Disposizioni normative citate

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art. 350 cod. proc. pen
Con il primo motivo denuncia inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 350 cod.
art. 373 cod. proc. pen
A fondamento di questo indirizzo si osserva, innanzitutto, che la redazione del verbale nelle forme di cui all'art. 373 cod. proc. pen., imposta dall'art.
art. 177 cod. proc. pen
pen., non è prescritta a pena dì nullità e che, quindi, tale sanzione, in forza del principio generale di tassatività delle nullità di cui all'art. 177 cod. proc. pen., non è applicabile.
art. 5 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CANETTI PORFIRIO nato a PARMA il 29/07/1963 avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo L ',90,91,lat,4 /7 FArrc Coill 6R/ /11 VIC 2`).1(i2:1‘. Pt.

RITENUTO IN FATTO

1. Canetti Porfirio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, del 26 febbraio 2020, che ha confermato la sentenza resa il 27 febbraio 2019 dal G.u.p. del Tribunale di Taranto all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di mesi sette, giorni sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, in ordine al reato di porto illegale di arma comune da sparo, ai sensi degli artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché il 29 dicembre 2015 in Taranto aveva illegalmente portato in luogo pubblico una rivoltella Colt, cal. 7,65 Magnum.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 350 cod. proc. pen., perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che le dichiarazioni spontaneamente rese dall'indagato il 29 dicembre 2015 ai Carabinieri non erano state riportate in un verbale sottoscritto dallo stesso, ma erano state sostituite da un'annotazione di polizia giudiziaria, anch'essa non sottoscritta dall'indagato. Dalla lettura del verbale allegato agli atti, inoltre, non era possibile comprendere la data del presunto trasporto dell'arma e non era possibile affermare quindi che i Carabinieri avessero eseguito i formali avvisi di cui all'art.350 cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché, una volta chiarita la inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall'indagato, il giudice di merito non avrebbe potuto affermare che l'imputato aveva riferito di aver provveduto a spostare la pistola da Taranto presso l'abitazione della madre, dichiarazione mai rilasciata dallo stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto è infondato e, pertanto, deve essere rigettato, in quanto le dichiarazioni sulla collocazione a Taranto della sua pistola rese da Canetti ai carabinieri quando gli stessi lo avevano interpellato al telefono, perché al momento del controllo delle armi egli si trovava all'estero e quelle rese il 29.12.2015 al momento in cui lo stesso si era presentato ai Carabinieri sono utilizzabili nel giudizio abbreviato. 1.1. Giova evidenziare che la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che sono utilizzabili le spontanee dichiarazioni rese da un indagato alla polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore, non verbalizzate ma raccolte in un'annotazione di servizio o in un'informativa di reato, sempre che sia possibile accertare la libertà del dichiarante nella decisione di rendere le stesse (Sez. 2, n. 15798 del 30/04/2020, Musolino, Rv. 279422).

A fondamento di questo indirizzo si osserva, innanzitutto, che la redazione del verbale nelle forme di cui all'art. 373 cod. proc. pen., imposta dall'art. 357, cod. proc. pen., non è prescritta a pena dì nullità e che, quindi, tale sanzione, in forza del principio generale di tassatività delle nullità di cui all'art. 177 cod. proc. pen., non è applicabile. Si rappresenta, inoltre, che la conclusione affermativa dell'inutilizzabilità non può essere contestata in applicazione delle regole fissate dall'art. 194 e ss. cod. proc. pen. in tema di testimonianza, perché la disciplina appena richiamata opera solo con riferimento al dibattimento, il quale costituisce una fase eventuale del procedimento, stante la possibile definizione di questo mediante i riti alternativi, come avvenuto nel caso di specie.

La mancata redazione del verbale da parte della polizia giudiziaria per documentare le dichiarazioni raccolte in fase di indagini costituisce infatti mera irregolarità, sempre che siano precisamente individuati il pubblico ufficiale che ha formato l'atto contenente tali dichiarazioni e i soggetti da cui queste ultime provengono. Per di più, va evidenziato che la condanna di Canetti si basa altresì sulle dichiarazioni rese dalla madre e della convivente dell'imputato ed il giudice di merito ha logicamente motivato il proprio convincimento che si è formato in modo ineccepibile su una pluralità di elementi plausibili e coerenti; infatti dalla sentenza di primo grado risulta che l'imputato aveva reso l'esame nel quale, pur negando quanto aveva detto dalla polizia giudiziaria per come risulta dalla relativa annotazione, aveva dichiarato di aver trasportato la pistola in forza del titolo abilitativo militare, ritenendo erroneamente che fosse valido a tale scopo, così versando in un'inammissibile errore di diritto di cui all'art. 5 cod. pen. 1.2.

Alla luce delle suddette considerazioni, anche il secondo motivo risulta infondato, perché ha come presupposto la declaratoria di inutilizzabilità nel giudizio abbreviato delle dichiarazioni spontanee rese durante le indagini preliminari dall'attuale imputato alla polizia giudiziaria.

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così dec