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Sentenza — n. 6232/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6232/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6232/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 18 gennaio 2019, il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava Davide Caddeo, Albano Jakej, Alessandro Paolo Ferzoco e Andi Arapi responsabili del reato di tentato omicidio ai danni di Niccolò Bettarini e, ritenute per tutti le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, considerati, in relazione all'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen., solo i motivi futili, e applicata la diminuente per il rito, condannava, in particolare:

Regesto Legislator

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art. 116 cod. pen, art. 56 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 588 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 6232/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Si riteneva integrato il delitto di tentato omicidio alla luce della superiorità numerica degli aggressori, della violenza della loro azione e della pluralità dei colpi inferti. Il giudice affermava sussistente, per Albano Jakej, l'ipotesi del concorso anomalo nel reato di cui all'art. 116 cod. pen., in quanto aveva ritenuto che costui, concretamente, non si fosse rappresentato la possibilità che qualcuno - Davide Caddeo, peraltro non stabile membro della compagnia - potesse estrarre un coltello e usarlo. Si riteneva configurabile l'aggravante dei futili motivi, individuati nella precedente lite avvenuta nell'altra discoteca.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti guida in stato di ebbrezza qualificata scemata imputabilità tentato omicidio intenzionale abuso di alcol dolo penale

Disposizioni normative citate

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art. 116 cod. pen
b) Albano Jakej, riconosciuta l'ipotesi del reato diverso da quello voluto, ai sensi dell'art. 116 cod. pen., alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione;
art. 56 cod. pen
La condotta era pertanto da inquadrarsi nel dolo eventuale, in quanto tale, però, incompatibile con il tentativo di cui all'art. 56 cod. pen.
art. 133 cod. pen
pen., erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen.
art. 588 cod. pen
Avendo ritenuto sussistente, piuttosto, l'aggressione di un solo gruppo ai danni altre persone, il giudice, sulla base del suo libero convincimento, ha correttamente escluso la integrazione del reato di cui all'art. 588 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CADDEO DAVIDE nato a MILANO il 02/11/1988 JAKEJ ALBANO nato il 29/06/1995 avverso la sentenza del 28/10/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' dei ricorsi udito il difensore L'avvocato MISSAGLIA DANIELA in difesa della parte civile si riporta alla memoria depositata il 28/5/2021 e chiede l'inammissibilità dei ricorsi e deposita conclusioni scritte e nota spese L'avvocato RANIELI ROBERT come sostituto processuale si riporta ai motivi del ricorso di Jakei Albano e come difensore fiducia di Caddeo Davide insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 gennaio 2019, il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava Davide Caddeo, Albano Jakej, Alessandro Paolo Ferzoco e Andi Arapi responsabili del reato di tentato omicidio ai danni di Niccolò Bettarini e, ritenute per tutti le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, considerati, in relazione all'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen., solo i motivi futili, e applicata la diminuente per il rito, condannava, in particolare:

a) Davide Caddeo alla pena di anni 9 di reclusione;

b) Albano Jakej, riconosciuta l'ipotesi del reato diverso da quello voluto, ai sensi dell'art. 116 cod. pen., alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione;

c) Alessandro Paolo Ferzoco, riconosciuta l'ipotesi del reato diverso da quello voluto, ai sensi dell'art. 116 cod. pen., alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione;

d) Andi Arapi, riconosciuta l'ipotesi del reato diverso da quello voluto, ai sensi dell'art. di cui all'art. 116 cod. pen., ad anni cinque e mesi sei di reclusione. Condannava gli imputati anche al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni e a una provvisionale in favore della parte civile. 1.1. Secondo la ricostruzione dei fatti recepita dai giudici di merito, il giorno 1 luglio 2018 le Forze dell'ordine, intervenute all'esterno della discoteca "Old Fashion" di Milano a seguito della segnalazione di un'accesa lite, avevano trovato Niccolò Bettarini disteso a terra, perché colpito diverse volte all'addome e all'altezza degli arti superiori con un coltello.

Gli amici della vittima avevano riferito che Niccolò Bettarini era stato aggredito da alcuni soggetti, italiani e albanesi. Grazie al contributo di un tassista, Andrea Astore, che, dopo aver dato un passaggio ad alcuni dei soggetti coinvolti e dopo averli lasciati nel luogo richiesto da costoro, aveva telefonato alla polizia, e grazie all'acquisizione delle videoregistrazioni delle telecamere interne alla discoteca, era possibile risalire all'individuazione delle persone presenti nella discoteca quella notte e, in particolare, per quanto d'interesse nell'odierno procedimento, alla identificazione di Davide Caddeo e Albano Jakej.

Dalle dichiarazioni di Eleonora Atzeni era emerso che lei ed altre persone erano andate in discoteca in occasione del compleanno di Albano Jakej, e che, al termine della nottata, si era verificata una lite all'uscita del locale nella quale Albano Jakej si era avvicinato al volto di Niccolò Bettarini dicendogli che avevano "l'orecchino uguale". Uno degli amici di Niccolò Bettarini, Andrea Ilardo, aveva riferito che mesi prima, il 4 marzo 2018, aveva festeggiato il proprio compleanno in un altro locale, prenotando un tavolo in un'area esclusiva, e che, in quell'occasione, alcune persone di origine albanese, poiché erano state allontanate dopo aver inutilmente tentato di introdursi nell'area riservata, lo avevano minacciato.

Zoe Esposito, che stava con Niccolò Bettarini al momento del fatto, aveva riferito che costui era intervenuto in difesa di Andrea Ilardo all'uscita della discoteca. Risultava che l'aggressione era iniziata con le provocazioni di uno dei ragazzi dell'altra compagnia - poi identificato in Albano Jakej che si era avvicinato a Niccolò Bettarini per afferrargli la testa e per dirgli "hai gli orecchini come i miei" e "sei il figlio di Bettarini, ora ti ammazziamo" - e che era proseguita con l'assalto di diversi ragazzi. Zoe Esposito aveva raccontato anche di aver provato ad aiutare Niccolò Bettarini già disteso a terra e di aver ricevuto calci e pugni mentre cercava di riparagli la testa.

Niccolò Bettarini, che aveva raccontato la vicenda negli stessi termini, aveva riferito in particolare che, una volta avvicinatosi per aiutare Andrea Ilardo, era stato minacciato con dei buffetti provocatori sul viso. Dalle dichiarazioni di Filippo Testa e Gabriele Moioli, amici di Niccolò Bettarini era emerso che Davide Caddeo, durante l'aggressione, aveva impugnato un coltello. Anche altri soggetti informati in merito ai fatti riconoscevano gli odierni imputati. In sede di convalida del fermo, il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto che, pur avendo solo una persona - Davide Caddeo - inferto i colpi con il coltello, era comunque indubbio il contributo materiale e morale degli altri indagati, poiché tutti avevano partecipato all'aggressione.

Albano Jakej, in particolare, era stato indicato da diversi testimoni quale il soggetto che aveva dato il via alla rissa, minacciando e provocando Niccolò Bettarini. Erano risultate poi rilevanti le ulteriori indagini compiute dopo la convalida del fermo: le conversazioni captate sul taxi grazie all'impianto di audio attivato da Andrea Astore quando gli aggressori erano saliti sul veicolo, dalle quali era emerso che gli stessi avevano colpito qualcuno; le intercettazioni svolte nei confronti di alcuni soggetti coinvolti; le audizioni di ulteriori persone presenti ai fatti. 1.2.

In sede di giudizio abbreviato era stata svolta una significativa attività di integrazione probatoria. Albano Jakej aveva dichiarato di essere stato colpito da Niccolò Bettarini con un pugno e Davide Caddeo che quella sera si era recato quasi casualmente in discoteca - in quanto non faceva abitualmente parte di quella compagnia -, che aveva assunto alcool e cocaina e che i colpi erano stati inferti con un coltellino che teneva nella tasca. D'ufficio veniva altresì disposta l'audizione di Niccolò Bettarini, di Andrea Ilardo, di Zoe Esposito e di Filippo Testa.

Niccolò Bettarini negava di aver colpito Albano Jakej con un pugno. La perizia aveva segnalato che Niccolò Bettarini aveva subito nove ferite da arma da taglio, due delle quali risultavano essere state penetranti. L'entità delle stesse, secondo la relazione, non aveva mai concretizzato un pericolo per la vita di Niccolò Bettarini, ma lo strumento utilizzato, le modalità dell'azione e la sede delle lesioni erano risultate del tutto idonee a provocare ferite agli organi vitali e ad avere, potenzialmente, esito letale. Il Giudice dell'udienza preliminare aveva riconosciuto che, pur permanendo alcuni dubbi nella ricostruzione della vicenda - come quello relativo ad una "provocazione" da parte di Niccolò Bettarini, comunque giudicata non rilevante -, ciascuno degli imputati, con il suo contributo, aveva partecipato ad un'aggressione di massa nella quale la vittima si era trovata praticamente sola.

Si riteneva integrato il delitto di tentato omicidio alla luce della superiorità numerica degli aggressori, della violenza della loro azione e della pluralità dei colpi inferti. Il giudice affermava sussistente, per Albano Jakej, l'ipotesi del concorso anomalo nel reato di cui all'art. 116 cod. pen., in quanto aveva ritenuto che costui, concretamente, non si fosse rappresentato la possibilità che qualcuno - Davide Caddeo, peraltro non stabile membro della compagnia - potesse estrarre un coltello e usarlo. Si riteneva configurabile l'aggravante dei futili motivi, individuati nella precedente lite avvenuta nell'altra discoteca.

2. Con sentenza del 28 ottobre 2019, la Corte di appello di Milano riformava la sentenza impugnata solo in relazione alla misura delle pene inflitte a Davide Caddeo e ad Albano Jakej, rispettivamente rideterminate in anni otto e in anni sei e mesi quattro di reclusione. Per il resto, la sentenza di primo grado veniva confermata.

3. L'avv. Robert Ranieli, nell'interesse di Davide Caddeo, ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta. I giudici hanno qualificato il fatto come tentato omicidio piuttosto che come lesione personale esaminando solo le potenzialità dell'azione lesiva e le modalità della condotta, senza fare alcun riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti.

Invero, tutte le persone coinvolte, e in particolare Davide Caddeo, erano ubriache e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, in un contesto di esaltazione e suggestione. Gli stati emotivi e passionali, come lo stato di soggezione ad alcool e stupefacenti, pur non escludendo la capacità di intendere e di volere, incidono sul grado di colpevolezza. Nell'atto di appello si era osservato come la mancanza di lucidità di Davide Caddeo gli avesse impedito di rappresentarsi il rischio della morte di Niccolò Bettarini come altamente probabile, difettando così il requisito del dolo diretto.

La condotta era pertanto da inquadrarsi nel dolo eventuale, in quanto tale, però, incompatibile con il tentativo di cui all'art. 56 cod. pen. I giudici di appello, invece, non valutando le condizioni personali dell'agente, hanno reso una motivazione insufficiente. 3.2. Con il secondo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante dei futili motivi. I giudici hanno erroneamente rinvenuto il movente dell'aggressione nel precedente diverbio avvenuto il 4 marzo 2018, ma non hanno considerato un aspetto fondamentale, ossia che Niccolò Bettarini sferrò un pugno ad Albano Jakej.

La circostanza che la vittima non avesse cercato di calmare gli animi - così come emerge dalle dichiarazioni rese da Eleonora Atzeni, da Lorenzo Ricci, da Losy Nacini e da Riccardo Doria e come riscontrabile, altresì, nella telefonata intercettata tra Niccolò Bettarini e un suo amico - si è posta a fondamento dell'aggressione, innescando la reazione degli imputati, che hanno visto un soggetto esterno intromettersi con fare arrogante. 3.3. Con il terzo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione.

Il giudice di appello non ha valutato la concreta dinamica degli eventi e ha ritenuto la reazione degli imputati ben più grave e lesiva del comportamento tenuto da Niccolò Bettarini; tuttavia, non ha considerato che Davide Caddeo, che si trovava in uno stato psicologico alterato dovuto all'alcool e alla droga, ha reagito non ad un semplice atteggiamento arrogante, bensì a un vero atto di violenza fisica inferta da Niccolò Bettarini, ossia il pugno. 3.4. Con il quarto motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. I giudici, pur riconoscendo i progressi del ricorrente nel lavoro sulla sua personalità, hanno escluso comunque in modo quasi apodittico il ridimensionamento della pena, quando invece la documentazione depositata dalla difesa, attestante i risultati raggiunti da Davide Caddeo, riguardava proprio il giudizio sulla resipiscenza, fondamentale nella valutazione dell'entità della pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen. il giudice di appello ha fondato la decisione, altresì, sui precedenti penali e sui percorsi rieducativi precedentemente avviati e mai conclusi, ma questi ultimi non ci sono mai stati.

Solo dopo aver commesso il fatto, Davide Caddeo - che ha anche ammesso di aver accoltellato la parte lesa e le ha chiesto scusa - ha capito che la sua vita doveva cambiare, facendosi aiutare dal Sert e dagli assistenti sociali. I giudici, invece, non hanno minimamente considerato la condotta tenuta dopo la commissione del fatto. Infine, il giudice di appello non ha risposto alla censura relativa all'entità della pena inflitta di anni dodici di reclusione, laddove, avendo ritenuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, avrebbe dovuto esaminare la pena del tentato omicidio semplice ex art. 56, comma 1, cod. pen., e non quella ex art. 56, comma 2, cod. pen.

4. L'avv. Daniele Barelli, nell'interesse di Albano Jakej, ha proposto ricorso per cassazione con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza e manifesta illogicità della motivazione. La sentenza ha assunto passivamente le considerazioni rese dal giudice di primo grado, risultando così assolutamente inadeguata in ordine alle richieste avanzate nell'atto di appello. In tema di qualificazione giuridica del fatto in rissa aggravata, i giudici di secondo grado hanno omesso qualsiasi riferimento al caso concreto, in quanto hanno escluso la presenza di gruppi contrapposti: dagli elementi probatori acquisiti, invece, è emerso che Niccolò Bettarini non era solo, ma era accompagnato da Andrea Ilardo e da Zoe Ila Esposito; inoltre, anche diversi testimoni hanno ammesso la presenza di fazioni contrapposte.

Le risultanze processuali, dunque, smentiscono che si sia trattato di un agguato contro Niccolò Bettarini. I giudici non hanno congruamente motivato neanche in relazione alla riqualificazione della condotta nel reato di lesione aggravata. Consistendo le lesioni in ferite di arma da taglio, i giudici hanno errato nel giudicare irrilevanti le relazioni medico-legali nelle quali si dava atto della inidoneità delle lesioni a provocare, in termini di attualità, un concreto pericolo per la vita della vittima, essendo rimasti i suoi parametri vitali sempre nella norma.

I giudici di merito, invece, non solo non hanno mai tenuto in considerazione tale documentazione, ma hanno reso un ragionamento del tutto illogico se raffrontato alle risultanze della stessa: pur non essendo mai stata, la condotta degli imputati, astrattamente idonea a realizzare l'evento morte - perché se così fosse stato, gli organi vitali sarebbero stati colpiti nell'aggressione in modo violento -, i giudici comunque hanno ritenuto sussistente il concorso anomalo di Albano Jakej. Peraltro, non è mai stata svolta, ai fini dell'individuazione della sussistenza dell'art. 116 cod. pen., alcuna verifica sulla personalità del soggetto, mentre, con riguardo all'analisi delle circostanze ambientali, certamente Albano Jakej non poteva prevedere una simile rapida degenerazione, né, avendo in quei giorni una spalla lussata, sarebbe potuto intervenire nell'aggressione ad opera di Davide Caddeo.

Anche per quanto riguarda le circostanze la motivazione appare viziata. Il giudice di appello ha ribadito che l'atteggiamento del Bettarini poteva configurarsi come una provocazione, magari involontaria, ma, nonostante questo, comunque non si è riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen. In relazione ai futili motivi, invece, il giudice di appello ha errato nel rinvenirli non solo nel litigio della serata del 4 marzo 2018, ma anche in un episodio differente; mentre, con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, poiché il diniego è stato fondato sulla personalità dell'imputato, la motivazione risulta viziata, non essendo mai stata svolta alcuna analisi specifica in ordine alla personalità di Albano lakej.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. Essi, in parte, vanno trattati congiuntamente perché richiedono riferimenti ai medesimi principi di diritto nonché a punti della motivazione della sentenza impugnata strettamente connessi e in parte sovrapponibili.

2. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Davide Caddeo, relativo alla qualificazione giuridica del fatto, e il motivo proposto nell'interesse di Albano Jakej, qui preso in considerazione limitatamente alla medesima doglianza, sono manifestamente infondati. In proposito, è opportuno richiamare alcuni principi, che questo Collegio condivide pienamente e intende riaffermare, fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. 2.1. In tema di tentativo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'accertamento dell'idoneità degli atti deve essere compiuto dal giudice di merito secondo il criterio della prognosi postuma, con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso (Sez. 2, n. 36311 del 12/7/2019, Raicevic N., Rv. 277032).

Quanto, invece, all'elemento della univocità degli atti, questo deve essere considerato come una caratteristica oggettiva della condotta, sicché è necessario che gli atti, in sé stessi, per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura ed essenza, rivelino, secondo le norme di esperienza e l'id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall'agente (Sez. 5, n. 43255 del 24/9/2009, Alfuso e altri, Rv. 245721). È stato affermato, inoltre, che, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'animus necandi, assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata ex post ma con riferimento alla situazione che si presentava ex ante all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012).

In particolare, in tema di delitti contro la persona, è stato affermato che, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio, occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata nonché dalle modalità dell'atto lesivo (Sez. 1, n. 51056 del 27/11/2013, Tripodi, Rv. 257881 - 01; fattispecie in cui è stato ritenuto sussistente il tentato omicidio per essere stata la vittima colpita da cinque coltellate di cui una all'addome).

Sempre in tema di tentato omicidio, è stato affermato che la scarsa entità (o anche l'inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere di per sé l'intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa (Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Vaghi, Rv. 261702 - 01). Infine, quanto al reato di rissa, è stato affermato che esso richiede la condotta di due gruppi contrapposti che agiscano con la vicendevole volontà di attentare all'altrui incolumità, presupposto che non è integrato qualora un gruppo di persone assalga altri soggetti che fuggano dall'azione violenta posta in essere ai loro danni (Sez. 6, n. 12200 del 04/12/2019, dep. 2020, Pagano, Rv. 278728 - 01). 2.2.

Posto in astratto quanto precede, deve affermarsi che nel caso ora in esame il giudice di appello ha fatto corretta applicazione dei principi di legittimità sopra richiamati, in quanto ha reso una motivazione esaustiva e immune da vizi logici e giuridici. Quanto alla qualificazione della condotta come tentato omicidio volontario piuttosto che - come invocato dalla difesa di entrambi i ricorrenti - come lesioni personali, infatti, deve evidenziarsi che il giudice di appello ha ritenuto, applicando il criterio della prognosi postuma e operando un ragionamento privo di aporie logiche, che la condotta compiuta in danno di Niccolò Bettarini era astrattamente idonea a realizzare l'evento morte.

In particolare, il giudice di appello ha considerato il numero degli aggressori, la violenza e il quantitativo dei colpi inferti, le zone del corpo attinte (parti vitali, come il polmone e il fegato). Tale convincimento ha trovato ulteriore riscontro: nelle risultanze della perizia, dalla quale sono emerse la gravità di alcune delle ferite (per profondità e per zone del corpo attinte) e la dinamica dell'aggressione (alla luce della localizzazione di una ferita sul braccio destro, attestante l'atteggiamento difensivo di Niccolò Bettarini); nella circostanza che l'evento morte non si è verificato per fattori indipendenti dalla volontà degli imputati, come l'intervento degli amici della vittima o dei soccorsi.

Anche in merito alla riqualificazione, richiesta da Albano Jakej, del reato di omicidio in quello di rissa, il giudice di appello ha fornito le dovute riflessioni, in quanto ha affermato di non aver rinvenuto, nel caso di specie, un requisito essenziale per la fattispecie invocata, ossia la presenza di gruppi contrapposti animati dalla volontà di attentare all'altrui incolumità. Avendo ritenuto sussistente, piuttosto, l'aggressione di un solo gruppo ai danni altre persone, il giudice, sulla base del suo libero convincimento, ha correttamente escluso la integrazione del reato di cui all'art. 588 cod. pen. 2.3.

La motivazione, dunque, risulta priva di incongruenze e di aporie logiche; di contro, deve notarsi che il ricorso in esame mira - in modo inammissibile in sede di legittimità - a proporre una rilettura, strumentale a una nuova ricostruzione, delle circostanze di fatto analizzate compiutamente in sede di merito. 3. è inammissibile anche la doglianza, proposta nell'ambito del ricorso nell'interesse di Albano Jakej, relativa alla sussistenza del concorso anomalo. 3.1. In tema di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'affermazione di responsabilità per il reato diverso commesso dal concorrente richiede la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l'evento diverso, che si identifica con il coefficiente della colpa in concreto, da accertarsi, secondo gli ordinari criteri della prevedibilità del diverso reato, sulla base della personalità dell'esecutore materiale e del contesto fattuale nel quale l'azione si è svolta (Sez. 5, n. 306 del 18/11/2020, dep. 2021, Tasca, Rv. 280489 - 01). 3.2.

Nel caso ora in esame, il giudice di appello ha esaminato lo svolgimento dell'aggressione e, rendendo argomentazioni logiche e immune da vizi, ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato «quantomeno» nelle forme del concorso anomalo. In particolare, la motivazione ha analizzato la componente rappresentativa e volitiva, in Albano Jakej - e in alcuni altri imputati - dell'evento morte e, dopo averla esclusa per la difficoltà di affermare con certezza che lo stesso avesse potuto immaginare che qualcuno, durante la lite, potesse servirsi di un coltello, ha ritenuto che taluni imputati, fra i quali Albano Jakej, contribuirono, comunque, a rafforzare l'intento delittuoso degli altri aggressori.

Il giudice di appello ha affermato che, in considerazione di tale comportamento dei coimputati di Davide Caddeo, fra i quali Albano Jakej, «Si impone, pertanto, l'affermazione della penale responsabilità [...] quantomeno nei termini indicati nella sentenza impugnata», e ha posto in luce che detti termini non potevano essere modificati in senso peggiorativo. Il giudice di appello ha osservato che detti coimputati, fra i quali, si ribadisce, Albano Jakej, dopo aver assunto piena consapevolezza dell'uso del coltello da parte di Davide Caddeo, non intervennero per impedire il prevedibile sviluppo degli eventi e che, anzi, l'aggressione proseguì mediante calci e pugni anche quando Niccolò Bettarini era a terra.

Peraltro, non è condivisibile l'assunto difensivo secondo cui, ai fini dell'individuazione della sussistenza del concorso ex art. 116 cod. pen., non sia stata svolta alcuna verifica sulla personalità di Albano Jakej, dal momento che il giudice ha espressamente valutato la frase - «ti ammazziamo» - pronunciata inizialmente dall'imputato, l'assoluta ferocia con cui fu perpetrata l'aggressione e la circostanza che, dalle registrazioni audio effettuate sul taxi, risulta che Albano Jakej si vantava, senza manifestare alcun segno di preoccupazione in relazione a quanto avvenuto.

4. Sono inammissibili anche il secondo e il terzo motivo di ricorso proposti nell'interesse di Davide Caddeo, con i quali sono stati censurati, rispettivamente, l'applicazione della circostanza aggravante dei futili motivi e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, e le censure proposte nell'ambito dell'unico motivo nell'interesse di Albano Jakej, ora esaminate per i profili attinenti dette circostanze. In proposito, è necessario richiamare taluni principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità. 4.1. è stato affermato che la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 - 02).

È stato affermato, altresì, che la circostanza aggravante dei futili motivi è incompatibile con l'attenuante della provocazione, non potendo coesistere, nel compimento della stessa azione, stati d'animo contrastanti, dei quali l'uno esclude l'ingiustizia dell'azione dell'antagonista (Sez. 1, n. 13740 del 06/03/2020, Musto, Rv. 278896 - 01). 4.2. Nel caso ora in esame, il giudice di appello ha applicato in modo corretto i principi di legittimità sopra richiamati e non si rinvengono vizi giuridici e di motivazione. L'applicazione della circostanza aggravante dei futili motivi è fondata, nella motivazione, nel rinvenimento della causa scatenante l'aggressione in una pregressa lite che si era verificata tra i ricorrenti e un amico di Niccolò Bettarini.

Il giudice di appello ha esplicitamente ritenuto l'eventuale condotta reattiva di costui - che, coinvolto nella vicenda in difesa del suo amico, non è escluso avesse assunto a sua volta un atteggiamento litigioso - inidonea non solo ad escludere il carattere totalmente pretestuoso della violenza esercitata da Davide Caddeo e Albano Jakej ma, altresì, a ritenere integrata l'attenuante della provocazione invocata dalle difese degli attuali ricorrenti. Il giudice ha argomentato il suo convincimento alla luce della assoluta sproporzione tra il comportamento della vittima e quello tenuto dagli imputati, e l'esito decisorio cui è giunto risulta pienamente rispettoso, altresì, del principio di legittimità sopra richiamato relativo alla incompatibilità tra la circostanza aggravante dei futili motivi e quella attenuante della provocazione. 4.3.

Anche in merito a tali doglianze, dunque, la motivazione risulta congrua ed esaustiva, e l'assenza di aporie logiche impone di respingere le censure mosse dalle difese dei ricorrenti.

5. Anche il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di Davide Caddeo, riguardante il trattamento sanzionatorio, è inammissibile. 5.1. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013 - dep. 2014, Waychey, Rv. 258410). Tuttavia, l'onere di motivazione può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130). Ai fini della determinazione della pena per il delitto tentato aggravato, è stato precisato che occorre:

a) individuare preliminarmente la cornice edittale relativa alla fattispecie consumata, tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti ritenute nella fattispecie concreta;

b) determinare, in relazione a questa, la cornice edittale del delitto circostanziato tentato applicando l'art. 56 cod. pen.;

c) commisurare, entro tale ultima cornice edittale, la pena da irrogare in concreto, specificando la pena base e gli aumenti applicati per ciascuna circostanza aggravante (Sez. 1, n. 7557 del 25/02/2021, Ouassafi, Rv. 280500 - 01). 5.2. Ebbene, il giudice di appello ha argomentato in modo logico ed esaustivo in ordine al trattamento sanzionatorio riservato a Davide Caddeo e ha reso motivazione immune da censure. Ha rilevato, infatti, che l'impegno dimostrato dal prevenuto nell'ambito del programma di recupero ha costituito solo il primo passo di un complesso percorso e non è idoneo, di per sé, a incidere sul trattamento sanzionatorio, in ragione degli altri elementi rilevanti nel caso di specie, ossia: le modalità della condotta posta in essere dal ricorrente; l'assenza di segni credibili di ravvedimento; le sue pregresse esperienze giudiziarie; la mancata conclusione dei percorsi riabilitativi già iniziati in passato.

Quanto, poi, alla specifica doglianza relativa alla determinazione della pena - erroneamente avvenuta, ad avviso della difesa, ai sensi dell'art. 56, comma 2, cod. pen. in luogo del primo comma del medesimo articolo -, deve affermarsi che detta censura deve essere respinta, dal momento che, come espresso nei principi sopra richiamati, nello stabilire la cornice edittale relativa alla fattispecie consumata deve tenersi conto di tutte le circostanze aggravanti sussistenti nella fattispecie concreta. Pertanto, il successivo giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti ed aggravanti non è idoneo a incidere sull'inquadramento della fattispecie e della relativa risposta sanzionatoria.

6. È inammissibile anche la censura - contenuta nell'ambito dell'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Albano Jakej - relativa al giudizio di comparazione tra circostanze e alla mancata valutazione, da parte del giudice di appello, della personalità di costui. 6.1. La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare l'equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, Ordinanza n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Z, Rv. 272460).

Più recentemente, è stato affermato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01) 6.2.

Ebbene, anche con riguardo al giudizio di comparazione tra circostanze il giudice di appello ha reso le adeguate riflessioni, in quanto ha ritenuto che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, già di per sé, ha comportato una notevole riduzione della pena e che non vi erano ulteriori elementi positivi per ridurne il quantitativo. Risulta pertanto che il giudice - seppure implicitamente, e tenuto conto della sentenza complessivamente considerata - ha motivato in modo congruo sulla personalità di Albano Jakej e sulla inopportunità di giudicare le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle aggravanti.

7. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. Inoltre, i ricorrenti devono essere condannati alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio per la difesa della parte civile, spese che si reputa giusto liquidare nella misura indicata nel seguente dispositivo in considerazione dell'attività svolta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricor