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Sentenza — n. 5594/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5594/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5594/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Lambresa Michele, nato a Modugno il 06/12/1976; Avverso l'ordinanza emessa il 21/04/2021 dalla Corte di appello di Bari; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Ciro Angelillis, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen; Sentenza — n. 5594/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 38331 del 05/06/2014, Fall, Rv. 260903-01; Sez. 1, n. 44240 del 18/06/2014, Palaia, Rv. 260847-01).

Parole chiave

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adeguamento della pena revisione della sentenza penale formazione di una pena complessiva recidiva nell'infrazione sanzioni penali remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Con ordinanza emessa il 21/04/2021 la Corte di appello di Bari, quale Giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta avanzata da Michele Lambresa, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:

1) Lambresa Michele, nato a Modugno il 06/12/1976; Avverso l'ordinanza emessa il 21/04/2021 dalla Corte di appello di Bari; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Ciro Angelillis, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 21/04/2021 la Corte di appello di Bari, quale Giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta avanzata da Michele Lambresa, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato, rideterminava il trattamento sanzionatorio applicato al condannato in otto anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione.

2. Avverso questa ordinanza Michele Lambresa, a mezzo dell'avvocato Guglielmo Starace, ricorreva per cassazione, in riferimento agli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la Corte di appello di Bari, nel procedere alla rideterminazione della pena irrogata al condannato, aveva aggravato il trattamento sanzionatorio applicato all'imputato nel giudizio di cognizione. Tale, illegittimo, aggravamento discendeva dal fatto che il Giudice dell'esecuzione barese, per il reato indicato di cui al capo B della sentenza indicata nel punto 1 dell'ordinanza impugnata aveva disposto un aumento di pena superiore a quello che gli aveva applicato il giudice della cognizione, in palese violazione del disposto dell'art. 671, comma 2, cod. proc. pen., così come costantemente interpretato da questa Corte (recte Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735-01) Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Michele Lambresa è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui la Corte di appello di Bari, quale Giudice dell'esecuzione, per il reato di cui al capo B della sentenza menzionata nel punto 1 del provvedimento impugnato - pronunciata dalla stessa Corte il 23/07/2020 -, aveva disposto un aumento di pena superiore a quello che era stato irrogato a Michele Lambresa in sede di cognizione, in violazione del combinato disposto degli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e 671, comma 2, cod. proc. pen.Il giudice dell'esecuzione che applica la disciplina della continuazione in executivis, infatti, non può determinare un aggravamento della posizione processuale del condannato, così come consacrata in sede di cognizione, per effetto del combinato disposto degli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e 671, comma 2, cod. proc. pen.

Analogamente, il giudice dell'esecuzione non può rideterminare, in aumento, la pena irrogata per il reato satellite in sede di cognizione, in conseguenza del principio di irrevocabilità del giudicato, per effetto del quale il trattamento sanzionatorio non può essere modificato in peius, essendo rettificabile unicamente in senso favorevole al condannato, nell'ambito dell'operazione di rivalutazione connessa alla disciplina della continuazione, prefigurata dagli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e 671, comma 2, cod. proc. pen. Né potrebbe essere diversamente, attesa la natura sussidiaria del giudizio di esecuzione, che si connota per un accertamento dei fatti di reato sommario e subordinato alla verifica del giudice della cognizione, al quale è demandato, in via prioritaria, il compito di ricostruire gli accadimenti criminosi oggetto di vaglio (Sez. 1, n. 3276 del 21/12/2015, dep. 2016, Di Girolamo, Rv. 265909-01;

Sez. 1, n. 38331 del 05/06/2014, Fall, Rv. 260903-01; Sez. 1, n. 44240 del 18/06/2014, Palaia, Rv. 260847-01).

3. In questa, univoca, cornice ermeneutica, deve rilevarsi che il Giudice dell'esecuzione barese disponeva nei confronti di Michele Lambresa un aumento di pena quantificato in due anni reclusione, per il reato di cui al capo B della sentenza indicata nel punto 1 del provvedimento impugnato, pronunciata dalla Corte di appello di Bari il 23/07/2020. Tuttavia, per questa ipotesi di reato, in sede di cognizione, era stato applicato a Lambresa un aumento di pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione, derivante dalla misura originaria di due anni di reclusione, alla quale veniva applicata, dapprima, la riduzione di un terzo per la concessione delle circostanze attenuanti generiche e, successivamente, l'ulteriore riduzione di un terzo per il rito speciale con cui si procedeva nei confronti dell'imputato.

Ne era derivata un'applicazione della disciplina della continuazione in executivis che comportava un aggravamento della posizione processuale del condannato, in violazione del combinato disposto degli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e 671, comma secondo, cod. proc. pen. Tali principi, da ultimo, sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite, secondo cui il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati giudicati separatamente, non può quantificare gli aumenti di pena in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna, sui quali deve essere effettuato un controllo in executívis sulle singole frazioni sanzionatorie, che non appare correttamente eseguito nel caso in esame (Sez.

U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735-01).

4. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Bari per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari. Co