Sentenza — n. 5583/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza emessa il 05/11/2019 il Tribunale di Termini Imerese giudicava Giovanni Cimino colpevole dell'ipotesi di reato ascrittagli al capo A (art. 423 cod, pen.), condannando l'imputato alla pena di quattro anni e sei mesi reclusione. L'imputato Giovanni Cimino, inoltre, veniva assolto dal reato di cui al capo B della rubrica, ascrittogli ai sensi dell'art. 367 cod. pen., per intervenuta prescrizione. L'imputato, infine, veniva condannato alle pene accessorie di legge, al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite in giudizio - Stefano Iachetta e Franca Valeria Silvana Cannici - da liquidarsi in separata sede giurisdizionale, assegnando, a titolo di provvisionale provvisoriamente esecutiva, la somma 10.000,00 euro a Iachetta e la somma di 30.000,00 euro a Cannici.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 367 cod. pen, art. 424 cod. pen, art. 423 cod. pen, art. 533 cod. proc. pen, art. 612 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 5583/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In questo contesto, i Giudici di merito escludevano la possibilità di riqualificare i fatti di reato contestati a Giovanni Cimino al capo A, ai sensi dell'art. 424 cod. pen., ritenendo che l'ampia diffusione dell'azione incendiaria e le conseguenze prodotte dalle fiamme che avviluppavano lo stabilimento balneare non consentivano di ricondurre la condotta illecita contestata al ricorrente alla fattispecie invocata dal suo difensore, anche in considerazione del fatto che era incontroverso che l'imputato avesse voluto appiccare il fuoco allo scopo di distruggere il Lido Déja Vu.
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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1)Cimino Giovanni, nato a Cefalù il 27/01/1971; Avverso la sentenza emessa il 04/11/2020 dalla Corte di appello di Palermo; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale Franca Zacco, che ha chiesto il rigetto del ricorso; Sentite, nell'interesse delle parti civili, Franca Cannici e Stefano Iachetta, l'avvocato Paola Rubino, che ha concluso come da comparsa conclusionale e nota spese; Sentite, nell'interesse dell'imputato Giovanni Cimino, le conclusioni dell'avvocato Giovanni Condello, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 05/11/2019 il Tribunale di Termini Imerese giudicava Giovanni Cimino colpevole dell'ipotesi di reato ascrittagli al capo A (art. 423 cod, pen.), condannando l'imputato alla pena di quattro anni e sei mesi reclusione. L'imputato Giovanni Cimino, inoltre, veniva assolto dal reato di cui al capo B della rubrica, ascrittogli ai sensi dell'art. 367 cod. pen., per intervenuta prescrizione. L'imputato, infine, veniva condannato alle pene accessorie di legge, al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite in giudizio - Stefano Iachetta e Franca Valeria Silvana Cannici - da liquidarsi in separata sede giurisdizionale, assegnando, a titolo di provvisionale provvisoriamente esecutiva, la somma 10.000,00 euro a Iachetta e la somma di 30.000,00 euro a Cannici.
2. Con sentenza emessa il 04/11/2020 la Corte di appello di Palermo, pronunciandosi sull'impugnazione dell'imputato, confermava la decisione impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali.
3. Da entrambe le sentenze di merito, pienamente convergenti, emergeva che, la mattina del 27/07/2011, l'imputato Giovanni Cimino, agendo in concorso con altri soggetti non identificati, cagionava l'incendio dello stabilimento balneare Déja Vu, ubicato nella spiaggia Salinelle di Cefalù, innescato mediante liquido combustibile. La ricostruzione dei fatti di reato traeva origine dagli accertamenti investigativi svolti dai Carabinieri della Compagnia di Cefalù, che, alle ore 6.55 del 27/07/2011, dopo avere scorto una nuvola di fumo proveniente dalla spiaggia di Salinelle, che era visibile a distanza di alcuni chilometri, si recavano sul posto, constatando che un incendio stava distruggendo lo stabilimento balneare Déja Vu.
Giunti sul posto, i Carabinieri di Cefalù trovavano solo il custode di uno stabilimento balneare vicino, il Lido Salinelle, Nunzio Lo Bianco; immediatamente dopo, giungevano Daniel Duro, che era il custode del lido incendiato, e l'imputato, Giovanni Cimino, che arrivava, intorno alle ore 7 del 27/07/2011, a bordo di un ciclomotore. Tali circostanze venivano chiarite grazie alla deposizione resa, nel corso del dibattimento, dal brigadiere Giuseppe Vacca, che prendeva 4, parte ai primi interventi dei militari cefaludesi e che consentiva di chiarire la sequenza cronologica dei fatti di reato oggetto di contestazione.
In questa cornice, deve rilevarsi che la responsabilità penale dell'imputato Giovanni Cimino per i fatti di reato che gli venivano contestati al capo A della rubrica veniva accertata grazie a una pluralità di elementi indiziari, che venivano acquisiti nei giudizi di merito, che, qui di seguito, si passeranno sinteticamente in rassegna. Occorre premettere che, qualche mese prima dell'incendio, il 18/04/2011, Franca Valeria Silvana Cannici - che era l'originaria proprietaria del Lido Déja Vu di Cefalù - stipulava un contratto preliminare con Stefano Iachetta, finalizzato a cedergli la titolarità dello stabilimento balneare incendiato, all'esito di una complessa operazione, che veniva finanziata con somme, tra l'altro, corrisposte da Giovanni Cimino, che, da diverso tempo, si era mostrato interessato ad acquisire l'attività commerciale in questione.
L'imputato, del resto, era già impegnato nel settore turistico-alberghiero locale, essendo coinvolto nella gestione dell'Hotel Carlton di Cefalù. Si riteneva, pertanto, di individuare il movente dell'azione criminosa nell'intenzione di Giovanni Cimino di acquisire la titolarità dello stabilimento balneare incendiato a un prezzo notevolmente inferiore al suo effettivo valore di mercato, in conseguenza della distruzione dei suoi locali, causata dall'incendio che vi aveva fatto appiccare, con il contributo di alcuni soggetti, che, come si è detto, non venivano identificati compiutamente nel corso delle indagini preliminari.
A sostegno dell'ipotesi accusatoria, innanzitutto si richiamavano le dichiarazioni del custode del Lido Déja Vu di Cefalù, Daniel Duro, che aveva precisato che, poco prima che si sviluppasse l'incendio, era stato invitato ad allontanarsi dallo stabilimento balneare da Giovanni Cimino, che lo aveva contattato telefonicamente, intorno alle ore 6.40, per incaricarlo di svolgere una commissione nel suo interesse; successivamente, però, Cimino gli aveva detto di non rivelare ai Carabinieri di Cefalù tale circostanza, laddove fosse stato esaminato.
Secondo quanto riferito dal custode, in quell'occasione, Cimino lo aveva fatto allontanare per sbrigare un incombenza presso uno stabilimento locale - il Lido Malik di Cefalù - a bordo di un furgone messogli a disposizione dallo stesso imputato, all'interno del quale, fin da subito, aveva percepito un forte odore di combustibile, di cui aveva avuto immediata conferma, avendo visto sparsi nella parte posteriore del veicolo residui di tale liquido; la presenza delle tracce di combustibile, del resto, veniva successivamente accertata dagli investigatori cefaludesi, confermando, sotto questo profilo, l'attendibilità delle dichiarazioni di Duro.
Il coinvolgimento di Giovanni Cimino nell'azione incendiaria del Lido Déja Vu, al contempo, si ricavava dalla circostanza, ritenuta incontroversa dai Giudici di merito, che l'imputato aveva incaricato il coimputato Cristian Conoscenti di effettuare alcune comunicazioni intimidatorie, attraverso un'utenza telefonica anonima, ai titolari dello stabilimento balneare incendiato e allo stesso ricorrente, allo scopo di simulare pressioni estorsive da parte di esponenti della criminalità organizzata locale, in realtà inesistenti. Queste comunicazioni venivano effettuate da Conoscenti sia prima sia dopo l'esecuzione dell'azione incendiaria commessa in danno dello stabilimento balneare Déja Vu, a conferma del piano criminoso elaborato dal ricorrente finalizzato a precostituirsi un alibi per impedire di essere coinvolto nei fatti di reato controversi.
Si riteneva ulteriormente dimostrativa del coinvolgimento di Giovanni Cimino nell'azione incendiaria dello stabilimento balneare in esame la circostanza che, alle ore 6.55 del 27/07/2011, l'imputato aveva informato alcuni impiegati dell'Hotel Carlton di Cefalù, della cui gestione si occupava, che si era verificato l'incendio controverso, nonostante il ricorrente fosse giunto sul luogo del delitto solo alle ore 7; il che rendeva evidente che l'imputato era a conoscenza di quanto era accaduto prima di giungere, a bordo di un ciclomotore, presso il Lido Déja Vu.
Tale ultima circostanza assumeva un rilievo indiziario, sfavorevole a Cimino, pregnante, anche alla luce del fatto che non corrispondeva al vero che l'imputato aveva appreso dell'incendio dello stabilimento balneare da Maurizio Orlando, che, sentito davanti al Tribunale di Termini Imerese, smentiva questa circostanza, escludendo che la mattina del 27/07/2011 avesse incontrato Cimino e rendendo ulteriormente evidente la falsità della ricostruzione degli accadimenti criminosi fornita agli inquirenti dall'imputato. Occorre anche precisare che, nel giudizio di primo grado, con una memoria scritta, Giovanni Cimino modificava l'originaria versione, riferendo di non avere appreso dell'incendio da Maurizio Orlando ma da Stefano Giardina, che, però, analogamente ad Orlando, smentiva tale circostanza.
In questo contesto, i Giudici di merito escludevano la possibilità di riqualificare i fatti di reato contestati a Giovanni Cimino al capo A, ai sensi dell'art. 424 cod. pen., ritenendo che l'ampia diffusione dell'azione incendiaria e le conseguenze prodotte dalle fiamme che avviluppavano lo stabilimento balneare non consentivano di ricondurre la condotta illecita contestata al ricorrente alla fattispecie invocata dal suo difensore, anche in considerazione del fatto che era incontroverso che l'imputato avesse voluto appiccare il fuoco allo scopo di distruggere il Lido Déja Vu.
Si escludeva, inoltre, la possibilità di ricostruire gli accadimenti criminosi alla luce della prospettazione alternativa dei fatti di reato, proposta dalla difesa del ricorrente, secondo cui lo scenario che faceva da sfondo all'azione incendiaria era costituito alle difficoltà economiche patite da Stefano Iachetta, che, a loro volta, andavano correlate alle problematiche, irrisolte, collegate alla titolarità del terreno su cui lo stabilimento balneare incendiato era stato edificato; problematiche attestate dal contenzioso giudiziario, notevolmente risalente, che Franca Valeria Silvana Cannici aveva con altri soggetti, che, da tempo, rivendicavano la proprietà dell'area controversa.
Quanto, infine, all'accertamento giurisdizionale relativo al reato di cui al capo B, ascritto a Giovanni Cimino ex art. 367 cod. pen., la Corte di appello di Palermo evidenziava che la richiesta di assoluzione nel merito dell'imputato non poteva essere accolta, atteso che l'attività dissimulatoria posta in essere dal ricorrente e le finalità di locupletazione che la sorreggevano - entrambe incontroverse - non consentivano di ipotizzare una soluzione processuale alternativa a quella posta a fondamento della decisione di primo grado e favorevole al ricorrente.
Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputato Giovanni Cimino veniva condannato alle pene di cui in premessa.
4. Avverso la sentenza di appello Giovanni Cimino, a mezzo degli avvocati Giovanni Condello e Giulia Bongiorno, ricorreva per cassazione, deducendo sei motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere Giovanni Cimino responsabile dell'incendio dello stabilimento balneare Déja Vu di Cefalù, essendo il giudizio di colpevolezza formulato nei suoi confronti dai Giudici di merito espresso in termini assertivi e svincolati dalle emergenze probatorie.
Si deduceva, in proposito, che le risultanze processuali erano state irragionevolmente interpretate in senso sfavorevole a Giovanni Cimino, attribuendo un erroneo rilievo probatorio alle dichiarazioni testimoniali di Daniel Duro, che apparivano inattendibili e smentite dagli ulteriori elementi indiziari - tra i quali si richiamava la deposizione di Nunzio Lo Bianco, ritenuta incompatibile con quella resa dallo stesso Duro -, che non consentivano di ritenere dimostrato il coinvolgimento concorsuale del ricorrente nell'azione incendiaria commessa in danno del Lido Déja Vu.
Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 423 cod. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi del reato contestato a Giovanni Cimino al capo A ex art. 423 cod. pen., del quale si chiedeva la riqualificazione ai sensi dell'art. 424 cod. pen., attese le modalità con cui l'attività illecita si era concretizzata e la propagazione delle fiamme conseguenti all'innesco incendiario, la cui diffusione non consentiva di ritenere concretizzato il pericolo per la pubblica incolumità indispensabile alla configurazione del delitto ascritto all'imputato.
Con il terzo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 423 cod. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere dimostrato il movente dell'azione incendiaria contestata a Giovanni Cimino al capo A - individuato nell'intenzione dell'imputato di acquisire la gestione dello stabilimento balneare a un prezzo di mercato inferiore al valore dell'attività commerciale -, che appariva smentito dalle emergenze probatorie, che, al contrario, imponevano di escludere l'interesse dell'imputato alla distruzione del lido, anche alla luce del fatto che il contratto di assicurazione per la copertura dei danni da incendio era stato stipulato dal ricorrente aderendo a una proposta avanzatagli dagli agenti della compagnia assicurativa.
Con il quarto motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 533 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere Giovanni Cimino responsabile dell'incendio dello stabilimento balneare cefaludese, non consentendo le emergenze probatorie acquisite nei confronti dell'imputato la formulazione di un giudizio di responsabilità rispettoso del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
Con il quinto motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere Giovanni Cimino responsabile della simulazione di reato ascrittagli al capo B, non essendo le emergenze probatorie acquisite nei confronti dell'imputato idonee alla formulazione di un giudizio di colpevolezza e imponendo il suo proscioglimento nel merito.
Con il sesto motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 133 e 62 -bis cod. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano la concessione delle circostanze attenuanti generiche, che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali erano maturati gli accadimenti criminosi oggetto di contestazione e della condizione anagrafica del ricorrente, che era stata irragionevolmente trascurata dalla Corte di appello di Palermo.
Infine, con una conclusiva istanza difensiva, si chiedeva la sospensione dell'esecuzione della condanna civile, pronunciata in favore di Stefano Iachetta e Franca Valeria Silvana Cannici, ai sensi dell'art. 612 cod. proc. pen., che si giustificava in conseguenza del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell'imputato Giovanni Cimino dalla Corte di appello di Palermo, che doveva essere valutato alla luce dell'elevata possibilità che la decisione censurata potesse essere annullata.
Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dall'imputato Giovanni Cimino è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.
2. In via preliminare, appare opportuno soffermarsi sul rapporto tra la motivazione della sentenza di primo grado e la motivazione della sentenza di secondo grado, che appare indispensabile alla luce delle censure formulate nell'interesse di Giovanni Cimino, che presuppongono un vaglio unitario del compendio probatorio acquisito nei suoi confronti nei giudizi di merito. Osserva, innanzitutto, il Collegio che, nel valutare la congruità del giudizio di colpevolezza espresso dalla sentenza emessa il 20/11/2020 dalla Corte di appello di Palermo - in senso conforme alla sentenza emessa il 05/11/2019 dal Tribunale di Termini Imerese - nei confronti di Giovanni Cimino, occorre tenere conto dell'unitarietà del complesso motivazionale costituito da entrambe le sottostanti decisioni (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Tudino, Rv. 277758-01;Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774-01;
Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207-01). Questi provvedimenti decisori, infatti, si sviluppano secondo linee logiche e giuridiche concordanti, con la conseguenza che - sulla base dell'orientamento ermeneutico consolidato di questa Corte - la motivazione della sentenza di primo grado si salda necessariamente con quella della sentenza di appello, formando un corpo motivazionale unitario e inscindibile, a prescindere da eventuali richiami a singoli passaggi argomentativi della decisione impugnata, effettuati dalla difesa di Cimino per evidenziarne l'incongruità argomentativa.
Sul punto, si ritiene indispensabile richiamare il seguente principio di diritto: «Le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (Sez. 3, n. 13926 dell'01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 37925 del 12/06/2019, Pellegrino, Rv. 277218-01;
Sez. 3, n. 10613 dell'01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116- 01). Ne discende che i singoli passaggi motivazionali della sentenza di primo grado, emessa il 05/11/2019 dal Tribunale di Termini Imerese, devono necessariamente integrarsi con gli omologhi passaggi esplicitati nella sentenza di secondo grado, emessa il 20/11/2020 dalla Corte di appello di Palermo, componendo i due provvedimenti decisori un percorso argomentativo unitario rispetto alla responsabilità penale di Giovanni Cimino. Tale percorso argomentativo, dunque, risulta adeguato rispetto alle emergenze processuali e conforme ai parametri ermeneutici consolidati di questa Corte, secondo cui:
«Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv, 236181-01;
Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 2014, Albergamo, Rv. 192250-01).In questa cornice, non è nemmeno possibile ipotizzare che la sentenza in esame, per il semplice richiamo, ancorché sintetico, a singoli passaggi motivazionali del provvedimento decisorio sottostante, possa ricondursi alla categoria degli atti per relationem, atteso che, nel giudizio di appello, la valutazione della specificità dei motivi di impugnazione si pone in termini differenti e meno stringenti rispetto a quanto è necessario per il ricorso per cassazione, in ragione del carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo del primo dei due rimedi, atto a provocare un nuovo esame del merito.
Tutto questo non può che comportare una valutazione meno rigorosa dei singoli passaggi motivazionali di volta in volta considerati (Sez. 6, n. 3721 del 24/11/2015, dep. 2016, Rv. 265827-01; Sanna, Sez. 2, n. 8345 del 23/11/2013, dep. 2014, Pierannunzio, Rv. 258529-01; Sez. 1, n. 1445 del 14/10/2013, dep. 2014, Spada, Rv. 258357-01). Ferme restando tali considerazioni, che impongono di escludere la sussistenza nel caso di specie di una sentenza di secondo grado motivata dalla Corte di appello di Palermo per relationem, per il semplice riferimento a singoli passaggi processuali del sottostante giudizio di merito, deve rilevarsi che, nel nostro sistema, è comunque ammissibile la motivazione per relationem delle decisioni di appello, in presenza dei presupposti - certamente ricorrenti nel nostro caso - canonizzati dal seguente principio di diritto:
«La motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando:
1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione» (Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839- 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252-01; Sez. 4, n. 4181 del 14/11/2008, Benincaca, Rv. 238674-01). In questo contesto processuale, occorre passare in rassegna le singole doglianze proposte nell'interesse dell'imputato Giovanni Cimino, allo scopo di verificare se, su ciascuno dei passaggi motivazionali controversi, sussista o meno la possibilità di integrare la motivazione dei sottostanti provvedimenti decisori, nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati.
3. Passando a considerare le singole censure difensive, deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere Giovanni Cimino responsabile dell'incendio dello stabilimento balneare Déja Vu di Cefalù, essendo il giudizio di colpevolezza formulato nei suoi confronti dai Giudici di merito espresso in termini assertivi e svincolati dalle emergenze probatorie.
Secondo la difesa del ricorrente, il compendio probatorio era stato interpretato, irragionevolmente, in senso sfavorevole a Giovanni Cimino, avendo la Corte di appello di Palermo erroneamente attribuito rilievo alle dichiarazioni di Daniel Duro, che apparivano inattendibili e smentite dagli ulteriori elementi indiziari, che, al contrario di quanto affermato nella decisione impugnata, non consentivano di ritenere dimostrato il coinvolgimento del ricorrente nell'azione incendiaria commessa in danno del Lido Déja Vu di Cefalù. Osserva, in proposito, il Collegio che il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di Giovanni Cimino risultava espresso nel rispetto del compendio probatorio, che veniva interpretato dai Giudici di merito in conformità dei principi che governano il processo indiziario, ai quali, nel valutare la posizione dell'imputato ci si deve conformare.
Ne consegue che, nel caso in esame, assume rilievo decisivo il procedimento logico attraverso cui da talune premesse indiziarie, relative alla posizione di Cimino, si giunge ad affermare l'esistenza di ulteriori fatti, alla stregua di canoni di probabilità e nel rispetto delle regole di comune esperienza; procedimento logico che, nel caso di specie, impone di valutare unitariamente gli elementi indiziari acquisiti con riferimento a ciascuno dei tre segmenti che connotavano gli accadimenti criminosi verificatisi il 27/07/2011, relativi alla fase precedente, alla fase concomitante e alla fase successiva all'azione incendiaria contestata all'imputato al capo A.
In questa cornice, si consideri che, nelle sentenza impugnata, si richiamavano anzitutto le dichiarazioni testimoniali rese da Daniel Duro - il custode del Lido Déja Vu -, che riferiva che, poco prima dell'incendio, era stato invitato ad allontanarsi dallo stabilimento balneare da Giovanni Cimino, che lo aveva contattato telefonicamente alle ore 6.40 e che, successivamente, gli aveva detto di non rivelare ai Carabinieri della Compagnia di Cefalù tale circostanza. Né la testimonianza resa da Daniel Duro poteva ritenersi smentita dalla deposizione di Nunzio Lo Bianco, il custode dello stabilimento balneare vicino a quello incendiato, che appariva intrinsecamente inattendibile e smentita dagli accertamenti eseguiti nell'immediatezza dei fatti dai militari cefaludesi.
E' incontroverso, infatti, che Daniel Duro veniva fatto allontanare da Giovanni Cimino dallo stabilimento balneare incendiato per sbrigare un incombenza presso il Lido Malik di Cefalù, a bordo di un furgone messogli a disposizione dell'imputato, all'interno del quale aveva percepito un odore intenso di liquido combustibile, di cui aveva visto i residui, sparsi nella parte posteriore del veicolo; circostanza, questa, che veniva successivamente accertata dagli investigatori, corroborando la veridicità della sua deposizione. Il coinvolgimento di Giovanni Cimino nell'azione incendiaria, al contempo, si ricavava dal fatto che, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, si accertava che l'imputato aveva incaricato il coimputato Cristian Conoscenti, nei cui confronti si procedeva separatamente, di effettuare, tramite un'utenza telefonica anonima, alcune comunicazioni intimidatorie ai gestori dello stabilimento balneare incendiato e allo stesso ricorrente, allo scopo di simulare pressioni estorsive da parte di esponenti della criminalità organizzata cefaludese, in realtà inesistenti.
Tali comunicazioni minatorie - passate analiticamente in rassegna nelle pagina 14-18 della sentenza di primo grado, che su di esse si soffermava in termini ineccepibili - venivano effettuate sia prima sia dopo l'esecuzione dell'azione incendiaria commessa in danno dello stabilimento balneare Déja Vu, confermando l'esistenza di un progetto criminoso, elaborato da Cimino, finalizzato a precostituirsi un alibi per impedire agli investigatori di individuare il suo coinvolgimento nei fatti di reato controversi. Si riteneva ulteriormente dimostrativa del coinvolgimento di Cimino nell'azione incendiaria dello stabilimento balneare la circostanza che, alle ore 6.55 del 27/07/2011, l'imputato aveva avvisato alcuni impiegati dell'Hotel Carlton di Cefalù, di cui era il gestore, che si era verificato l'incendio controverso, nonostante il ricorrente fosse arrivato sul luogo del delitto, a bordo di un ciclomotore, soltanto alle ore 7, come riferito dai militari giunti sul posto nell'immediatezza dei fatti.
Quest'ultima ultima circostanza, a ben vedere, assume un'elevata valenza indiziaria, anche alla luce del fatto che non corrispondeva al vero che Giovanni Cimino aveva appreso dell'incendio dello stabilimento balneare cefaludese da Maurizio Orlando - un austista del servizio di nettezza urbana locale -, che, escusso in dibattimento, smentiva questa circostanza, escludendo che la mattina del 27/07/2011 avesse incontrato il ricorrente. Né era possibile dubitare dell'attendibilità della deposizione di Orlando, che forniva indicazioni sugli spostamenti effettuati la mattina dell'incendio assolutamente circostanziate, tali da non consentire di mettere in dubbio la veridicità del suo resoconto testimoniale.
Occorre aggiungere che questa prima versione dei fatti, con una memoria scritta depositata all'udienza del 19/02/2019, veniva successivamente modificata dall'imputato, che riferiva di avere appreso dell'incendio dello stabilimento balneare non già da Maurizio Orlando ma da Stefano Giardina, che, tuttavia, esaminato davanti al Tribunale di Termini Imerese smentiva tale circostanza, corroborando ulteriormente l'assunto accusatorio. Appaiono, pertanto, condivisibili le conclusioni alle quali giungeva la Corte di appello di Palermo, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 12 della sentenza impugnata, osservava che «in ciascuno dei tre momenti individuati nella dinamica illecita, ossia quello immediatamente antecedente la vicenda delittuosa, quello dell'accadimento dei fatti e quello successivo, siano individuabili numerosi indizi gravi, precisi e concordanti, alcuni anche con altri di fasi diverse, che portano a ritenere certa la penale responsabilità del Cimino in ordine ai fatti contestati [...]». 3.1.
Ricostruito in questi termini, il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Palermo appare rispettoso dei principi che governano il processo indiziario, rispetto ai quali le censure proposte dalla difesa del ricorrente si limitano a prospettare una, non consentita, lettura frazionata a atomistica dei singoli elementi probatori, che si orientano in senso univocamente sfavorevole a Giovanni Cimino. Non può, invero, non rilevarsi che il compendio probatorio acquisito nei confronti di Cimino doveva essere esaminato nel rispetto dei principi sul processo indiziario, con cui l'atto di impugnazione in esame non si confrontava correttamente, per inquadrare i quali occorre richiamare l'orientamento ermeneutico consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel processo penale indiziario, il giudice di merito deve compiere una duplice operazione, atteso che, dapprima, gli è fatto obbligo di procedere alla valutazione dell'elemento indiziario singolarmente considerato, per stabilire se presenti o meno il requisito della precisione e per vagliarne l'attitudine dimostrativa; successivamente, occorre procedere a un esame complessivo degli elementi indiziari acquisiti (Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, Segreto, dep. 2019, Rv. 275299-01;
Sez. 1, n. 26455 del 26/3/2013, Knox, Rv. 255677-01; Sez. 1, n. 13671 del 26/11/1998, Buiono, Rv. 212026-01), allo scopo di appurare se i margini di ambiguità, correlati a ciascuno di essi, possano essere superati in una visione unitaria, in modo da consentire l'attribuzione del fatto illecito all'imputato, pur in assenza di una prova diretta di reità, sulla base di un complesso di dati, che saldandosi logicamente, come nel caso in esame, conducano necessariamente a un giudizio di gravità indiziaria (Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, Segura, Rv. 262280-01;
Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967-01; Sez. 1, n. 30448 del 19/06/2010, Rossi, Rv. 248384-01). Né potrebbe essere diversamente, atteso che, secondo quanto affermato da questa Corte in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito «non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza [...] e l'intrinseca valenza dimostrativa [...] e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato [...] con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941-01).
Questa impostazione, a sua volta, trae origine dal risalente arresto delle Sezioni Unite, secondo cui: «L'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. È possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.
Peraltro l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio 13 Y« del cosiddetto libero convincimento del giudice» (Sez.
U. n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230-01). Queste considerazioni imponevano di effettuare una lettura unitaria e omogenea del compendio indiziario acquisito nei confronti di Giovanni Cimino, compiendo un'operazione di ermeneutica processuale di segno esattamente inverso a quella, non consentita, tendente alla valutazione atomistica e frazionata degli indizi posti a fondamento delle sentenze di merito, prospettata, pur pregevolmente, dalla difesa del ricorrente. 3.2 Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso.
4. Deve ritenersi inammissibile il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 423 cod. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi del reato contestato a Giovanni Cimino al capo A ex art. 423 cod. pen., del quale si chiedeva la riqualificazione ai sensi dell'art. 424 cod. pen., attese le modalità con cui l'attività illecita si era concretizzata e la propagazione delle fiamme conseguenti all'innesco incendiario, la cui diffusione non consentiva di ritenere concretizzato il pericolo per la pubblica incolumità indispensabile alla configurazione del delitto ascritto all'imputato.
Osserva il Collegio che le caratteristiche dell'incendio che coinvolgeva lo stabilimento balneare Déja Vu di Cefalù, come attestato dalla relazione tecnica redatta il 27/07/2011 dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cefalù intervenuti sul posto per domare le fiamme che si erano sviluppate, acquisita al fascicolo del dibattimento e richiamata dalla decisione impugnata, non lasciano spazio per interpretazioni alternative a quelle poste a fondamento delle decisioni di merito. Tali conclusioni, peraltro, appaiono corroborate dalle deposizioni rese dai Carabinieri della Compagnia di Cefalù intervenuti sul posto, che evidenziavano la natura dolosa dell'incendio, peraltro incontroversa, dalla quale era derivata la distruzione di una parte dello stabilimento.
Ne discende che l'incendio, al momento dell'arrivo dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cefalù, aveva riguardato l'intera area coinvolta dalle fiamme, ubicata in prossimità della spiaggia cefaludese di Salinelle, il cui spegnimento si protraeva per diverso tempo, a conferma della complessità dell'intervento eseguito, che risultava ulteriormente attestata dalla documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento, che si è già richiamata. Si è detto, del resto, nel paragrafo 3, cui si deve rinviare, che l'iniziale intervento dei Carabinieri della Compagnia di Cefalù traeva origine dall'avvistamento di una nuvola di fumo proveniente dalla spiaggia di Salinelle, visibile a diversi chilometri di distanza dall'arenile, che rendeva evidenti le dimensioni consistenti dell'incendio controverso.
In questa cornice, occorre rilevare che questa Corte, in più occasioni, ha chiarito che l'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 423 cod. pen. consiste nel dolo generico, certamente riscontrabile nel comportamento criminoso di Giovanni Cimino, funzionale al perseguimento della finalità di locupletazione su cui si è soffermati nel paragrafo 3, cui si rinvia ulteriormente. Ne consegue che, nelle ipotesi di azioni incendiarie commesse al fine di danneggiamento, quando a tale ulteriore e specifica finalità si associa la volontà di cagionare un evento di proporzioni tali da assumere le caratteristiche richieste dall'art. 423 cod. pen., come nel caso di specie, deve applicarsi questa disposizione e non quella dell'art.424 cod. pen., che prevede l'incendio come evento che esula dall'intenzione dell'agente (Sez. 2, n. 17558 dell'08/03/2017, Pantano, Rv. 269466-01;
Sez. 1, n. 5362 del 07/02/1997, D'Avanzo, Rv. 207813-01; Sez. 3, n. 1731 del 26/11/1998, dep. 1999, Buda, Rv. 212549-01). Né potrebbe essere diversamente, atteso che come costantemente affermato da questa Corte: «Il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo per cui, in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento, mentre se detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità e trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 cod. pen.» (Sez. 2, n. 47415 del 17/10/2014, Giagnoni, Rv. 260832-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 16925 del 04/03/2010, Paragona, Rv. 246660-01;
Sez. 1, n. 11061 del 29/02/1988, Iannone, Rv. 179712-01). Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso.
5. Dall'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso discende l'inammissibilità del terzo motivo, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 423 cod. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere dimostrato il movente dell'azione incendiaria contestata a Giovanni Cimino al capo A della rubrica, che appariva smentito dalle emergenze probatorie, che imponevano di escludere l'interesse dell'imputato alla distruzione del lido cefaludese, anche alla luce del fatto che il contratto di assicurazione per la copertura dei danni da incendio era stato stipulato dal ricorrente aderendo a una proposta avanzatagli dagli agenti della compagnia assicurativa, con cui intratteneva rapporti consolidati nel tempo.
Non può, invero, non rilevarsi che le emergenze probatorie consentivano di ritenere dimostrato che, poco prima dell'incendio, Franca Valeria Silvana Cannici aveva stipulato un contratto preliminare con Stefano Iachetta, finalizzato a cedergli la titolarità dello stabilimento balneare, all'esito di un'operazione che era stata finanziata con somme, in parte, corrisposte da Giovanni Cimino, che, da tempo, si era mostrato interessato a impadronirsi dell'attività commerciale, elaborando il progetto criminoso in esame. Il contratto preliminare stipulato tra Franca Valeria Silvana Cannici e Stefano Iachetta il 18/04/2011, in particolare, stabiliva, quale prezzo della compravendita del Déja Vu di Cefalù, la somma di 200.000,00 euro, che l'acquirente si impegnava a corrispondere alla venditrice ratealmente.
L'imputato, al contempo, si era premurato di assicurare lo stabilimento balneare, alla cui gestione era interessato, con la società Allianz s.p.a., con cui aveva rapporti consolidati, stipulando, il 22/07/2011, un contratto di assicurazione per i danni da incendio, garantendo, in questo modo, il suo socio occulto, Stefano Iachetta, dalle possibili conseguenze negative di un'azione incendiaria, che evidentemente aveva già programmato nell'ottica di locupletazione sottostante al suo piano criminoso. La Corte di appello di Palermo, pertanto, individuava il movente dell'azione incendiaria posta in essere in danno del Lido Déja Vu di Cefalù nell'intenzione del ricorrente di acquisire la titolarità dello stabilimento balneare in questione a un prezzo notevolmente inferiore al suo effettivo valore economico, in conseguenza della sua distruzione, causata dall'incendio che vi aveva fatto appiccare.
Sul punto, si ritiene opportuno richiamare il passaggio argomentativo esposto a pagina 12 della decisione censurata, in cui la Corte di appello di Palermo, in linea con le conclusioni raggiunte dal Tribunale di Termini Imerese, a proposito del movente dell'azione incendiaria, evidenziava che «il Cimino aveva un movente, consistito nell'acquisizione a prezzo vile, a causa della svalutazione del lido dopo l'incendio dello stabilimento; e ciò in contrasto con il costo molto maggiore convenuto dal socio di fatto nel contratto preliminare [...]». 5.1.
Non era, per altro verso, possibile prendere in considerazione ipotesi alternative - in ordine alla dinamica degli accadimenti criminosi e al movente dell'azione incendiaria in esame, riconducibili alle contingenti difficoltà 5'/( economiche patite da Stefano Iachetta - e contrapporle a quella correttamente vagliata dalla Corte di appello di Palermo, in presenza di elementi di giudizio che consentivano di escluderne la veridicità e la plausibilità logico-giuridica. Nel caso in esame, infatti, non era ragionevole attribuire alcun valore processuale a tali ipotesi alternative, in presenza di elementi indiziari, costituiti dalle emergenze processuali richiamate nei paragrafi 3 e 3.1, cui si deve rinviare, univocamente orientati in senso sfavorevole a Cimino, che imponevano di escludere non solo la verosimiglianza, ma addirittura la plausibilità di siffatte ricostruzioni dei fatti di reato.
Invero, un tale percorso valutativo, oltre che illogico e processualmente incongruo, tenuto conto degli elementi indiziari convergenti sulla posizione di Giovanni Cimino, si sarebbe posto in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995-01;
Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813-01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, in tema di ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime di esperienza, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «Nella valutazione probatoria giudiziaria - così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) - è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile.
Ove così non sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004, dep. 2005, Sala, Rv. 230873-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220-01; Sez. 1, n. 329 del 22/10/1990, dep. 1991, Grilli, Rv. 186149-01). 5.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso.6. Parimenti inammissibile deve ritenersi il quarto motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 533 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere Giovanni Cimino responsabile dell'incendio dello stabilimento balneare cefaludese, non consentendo le emergenze probatorie acquisite nei confronti dell'imputato la formulazione di un giudizio di responsabilità rispettoso del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
Si tratta, invero, di una censura difensiva, strettamente correlata a quelle prospettate con il primo e con il terzo motivo di ricorso, mirando a confutare la ricostruzione posta a fondamento del giudizio di colpevolezza correttamente formulato nei confronti dell'imputato Giovanni Cimino, che, per le ragioni esposte nei paragrafi 3, 3.1, 5 e 5.1, cui si deve rinviare, deve essere ritenuta destituita di fondamento. Occorre, pertanto, ribadire che l'univocità del compendio probatorio acquisito nei confronti di Giovanni Cimino non consentiva di prendere in considerazione ipotesi alternative a quella posta a fondamento della decisione impugnata, in ordine alla dinamica degli accadimenti criminosi e al movente dell'azione incendiaria commessa in danno del Lido Déja Vu di Cefalù, che apparivano incompatibili con gli elementi indiziari acquisiti nei giudizi di merito, che si orientavano, univocamente, in senso sfavorevole al ricorrente.
A queste, pur dirimenti, considerazioni deve aggiungersi che le censure incentrate sulla violazione del principio dell'oltre ragionevole dubbio, in caso di prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti, postulano che l'imputato individui gli elementi che fanno ritenere irragionevole l'ipotesi posta a fondamento del giudizio di colpevolezza, adempiendo a un dovere di allegazione processuale che non appare rispettato nel caso di specie dalla difesa del ricorrente. Non può, in proposito, non rilevarsi che, come costantemente affermato da questa Corte, il canone di giudizio invocato dalla difesa di Giovanni Cimino presuppone una verifica rigorosa del compendio probatorio acquisito, atteso che:
«Il principio secondo cui la condanna può essere pronunciata solo se l'imputato risulta colpevole al là di ogni ragionevole dubbio implica, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, e su cui è fondata la condanna in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla prospettazione alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile» (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, 5Y( Guernelli, Rv. 259204-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290-01;
Sez. 1, n. 41110 del 24/10/2011, Javad, Rv. 251507-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del quarto motivo di ricorso.
7. Considerazioni analoghe valgono per il quinto motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere Giovanni Cimino responsabile della simulazione di reato ascrittagli al capo B della rubrica, non essendo le emergenze probatorie acquisite nei confronti dell'imputato idonee alla formulazione di un giudizio di colpevolezza e imponendo il suo proscioglimento nel merito.
Si deduceva, in proposito, che l'accertamento giurisdizionale sotteso alla declaratoria di prescrizione pronunciata dalla Corte di appello di Palermo appariva in contrasto con le emergenze probatorie, trascurando di considerare che l'azione incendiaria si era comunque concretizzata secondo l'originario piano criminoso di Cimino, con la conseguenza che non era possibile affermare la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 367 cod. pen. contestata all'imputato al capo B. Non può, invero, non rilevarsi che questa censura difensiva, mira a ricostruire gli accadimenti criminosi in un'ottica alternativa a quella posta a fondamento delle decisioni di merito, incentrata sulla confutazione della ricostruzione sottesa al giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell'imputato Giovanni Cimino, che, per le ragioni esposte nei paragrafi 3, 3.1, 5 e 5.1, cui si deve rinviare ulteriormente, deve essere ritenuta destituita di fondamento.
Si consideri, in ogni caso, che, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello di Palermo, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 17 della sentenza impugnata, il compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito evidenziava che «la manipolazione subdola della dinamica dei fatti, tesa a rappresentare la riconducibilità, l'ideazione e la realizzazione di un atto incendiario totalmente diverso nel movente e nella realizzazione rispetto a quella effettiva, porta a ritenere la sussistenza del reato, trattandosi di alterazioni di siffatta portata da costituire un fatto assolutamente diverso, ben potendosi ritenere rilevanti quelle modificazioni del vero che, pur senza influire sul titolo di reato, ne modificano in modo così sostanziale gli aspetti concreti da incidere sulla sua identificazione».
Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del quinto motivo di ricorso.
8. Deve ritenersi inammissibile il sesto motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano la concessione delle circostanze attenuanti generiche, che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali erano maturati gli accadimenti criminosi oggetto di contestazione e della condizione anagrafica del ricorrente, che era stata irragionevolmente trascurata dalla Corte di appello di Palermo.
Osserva il Collegio che il trattamento sanzionatorio irrogato a Giovanni Cimino risulta suffragato dalla ricostruzione compiuta dal Giudice di appello palermitano che si soffermava correttamente sulle connotazioni, oggettive e soggettive, del reato contestato al ricorrente al capo A, escludendo, sulla base di un giudizio dosimetrico ineccepibile, che fosse possibile attenuare, sotto i profili invocati, la pena irrogata. Ne discende che, tenuto conto della posizione di Giovanni Cimino e dell'elevato disvalore dei fatti delittuosi che gli venivano contestati, nella sentenza impugnata, veniva formulato un giudizio dosimetrico conforme ai parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., nel valutare il quale non si può non ribadire che - al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente - il trattamento sanzionatorio, quantificato in quattro anni e sei mesi reclusione, risulta congruo rispetto alla gravità dei reati oggetto di contestazione.
Non si può, in proposito, non concordare con la Corte di appello di Palermo, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 18 della sentenza impugnata, nel confermare il giudizio dosimetrico formulato dal Tribunale di Termini Imerese nei confronti dell'imputato, affermava: «Si conviene con il primo giudice circa l'insussistenza di concreti elementi per la concessione delle attenuanti generiche; dovendosi, anzi, evidenziare come la negativa personalità dell'imputato, capace di architettare un piano criminale di siffatta consistenza ed ordito simulatorio, nonché la gravità dei fatti, portino ad escludere il riconoscimento delle invocate diminuenti di pena».
Si consideri, inoltre, che le circostanze attenuanti generiche, così come prefigurate dall'art. 62-bis cod. pen., rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione del ricorrente. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso - e che impediva la concessione a Cimino delle attenuanti generiche sulla scorta delle argomentazioni che si sono richiamate - è sintetizzata dal principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui:
«Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01).
Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come una benevola e discrezionale "concessione" del giudice ma come il riconoscimento di situazioni, non contemplate specificamente (art. 62 cod. pen.), che non sono comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 stesso codice ovvero che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione; situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento della quantità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato, sicché il loro riconoscimento consenta di pervenire ad una più valida e perspicace valutazione degli elementi che segnano i parametri per la determinazione della pena da irrogare in concreto» (Sez.
F, n. 12280 del 28/08/1990, Poliseri, Rv. 185267-01). Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del sesto motivo di ricorso.
9. Le conclusioni esposte nei paragrafi precedenti e la correttezza del percorso argomentativo posto a fondamento del giudizio di responsabilità formulato nei confronti di Giovanni Cimino rendono manifestamente infondata la residua istanza, con cui si chiedeva la sospensione dell'esecuzione della condanna civile, pronunciata in favore di Stefano Iachetta e Franca Valeria Silvana Cannici, ai sensi dell'art. 612 cod. proc. pen., che si giustificava in conseguenza del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Palermo il 04/11/2020, che doveva essere valutata alla luce dell'elevata possibilità che la decisione censurata potesse essere annullata.
Le considerazioni esposte nei paragrafi precedenti, infatti, impongono di ribadire il coinvolgimento di Giovanni Cimino nell'azione incendiaria contestata al capo A e nelle correlate attività simulatorie, così come ascrittegli al capo B, facendo venire meno l'assunto processuale su cui la difesa del ricorrente fonda la sua richiesta, che postula la sussistenza di un «grave e irreparabile danno Li», così come prefigurato dal combinato disposto degli artt. 600 e 612 cod. proc. pen., non riscontrabile nel caso di specie. Non si può, pertanto, non rilevare conclusivamente l'inammissibilità della richiesta in esame.
10. Le considerazioni che si sono esposte nei paragrafi precedenti impongono conclusivamente di dichiarare inammissibile il ricorso proposto da Giovanni Cimino, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. Consegue, inoltre, a tali statuizioni processuali la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in giudizio dalla parte civile Stefano Iachetta, che si liquidano in complessivi 3.450,00 euro, oltre accessori di legge. Consegue, infine, a tali statuizioni processuali la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in giudizio dalla parte civile, Franca Valeria Silvana Cannici, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell