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Sentenza — n. 5579/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5579/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5579/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Bruno Familiari ha presentato atto di appello contro la sentenza del Tribunale di Fermo del 15 ottobre 2018, con la quale è stato condannato alla pena di euro 200,00 di ammenda, in ordine al reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, ai sensi dell'art. 650 cod. pen., perché il 26 gennaio 2015, diffidato dalla Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto a rimuovere le imbarcazioni e i detriti conseguenti a un incendio avvenuto in Porto San Giorgio, aveva omesso di adempiere a tale diffida notificatagli il 6.4.2014. L'atto di appello proposto da Familiari ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. è stato riqualificato come ricorso per cassazione, in quanto la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta spetta alla Corte di cassazione, alla quale sono stati trasmessi gli atti.

Regesto Legislator

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art. 650 cod. pen, art. 157 cod. pen; Sentenza — n. 5579/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte prende atto, pertanto, del decorso del termine massimo di prescrizione del reato in data 26 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., essendo trascorsi cinque anni dalla data di consumazione del reato contravvenzionale e, accogliendo la richiesta del Procuratore generale, ritiene che di conseguenza la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione.

Parole chiave

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inquinamento prodotto dalle navi danni da incendio lotta contro gli incendi violazione dell'ordine pubblico reati contro la famiglia reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

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art. 650 cod. pen
Bruno Familiari ha presentato atto di appello contro la sentenza del Tribunale di Fermo del 15 ottobre 2018, con la quale è stato condannato alla pena di euro 200,00 di ammenda, in ordine al reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, ai sensi dell'art. 650 cod.
art. 157 cod. pen
La Corte prende atto, pertanto, del decorso del termine massimo di prescrizione del reato in data 26 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 157 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FAMILIARI BRUNO nato a CROTONE il 01/01/1954 avverso la sentenza del 15/10/2018 del TRIBUNALE di FERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO ciRe-ha-segcluee-s4~ Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. udito il difensore /

RITENUTO IN FATTO

1. Bruno Familiari ha presentato atto di appello contro la sentenza del Tribunale di Fermo del 15 ottobre 2018, con la quale è stato condannato alla pena di euro 200,00 di ammenda, in ordine al reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, ai sensi dell'art. 650 cod. pen., perché il 26 gennaio 2015, diffidato dalla Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto a rimuovere le imbarcazioni e i detriti conseguenti a un incendio avvenuto in Porto San Giorgio, aveva omesso di adempiere a tale diffida notificatagli il 6.4.2014. L'atto di appello proposto da Familiari ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. è stato riqualificato come ricorso per cassazione, in quanto la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta spetta alla Corte di cassazione, alla quale sono stati trasmessi gli atti.

2. L'atto di impugnazione è articolato in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, Familiari contesta il provvedimento impugnato, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che l'imputato non sarebbe potuto intervenire nelle aree coinvolte dall'incendio, in quanto oggetto di un'indagine relativa a un diverso procedimento a suo carico per incendio colposo, in ordine al quale era stato disposto il sequestro di tutti i beni coinvolti. In ogni caso, Familiari evidenzia che la diffida della Capitaneria era stata revocata il 29 ottobre 2014 e che, in ogni caso, le imbarcazioni erano state rimosse e lo specchio d'acqua era stato ripulito dai responsabili del Porto sotto la vigilanza della stessa Capitaneria. 2.2.

Con il secondo motivo, evidenzia che, per le ragioni di cui al primo motivo di impugnazione, la diffida era illegittima, in quanto contraria a un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, posto che il pubblico ministero aveva sottoposto a sequestro i relitti; infatti, soltanto il 25.1.2015 era stato disposto il dissequestro, attuato poi in data 10.2.2015 2.3. Con l'ultimo motivo, contesta il provvedimento impugnato, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare l'assenza dell'elemento soggettivo del reato, in quanto l'imputato aveva agito con il convincimento che la diffida contrastasse con quanto disposto dal pubblico ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso non sia manifestamente infondato, stante l'intervenuto sequestro penale dell'area, che potrebbe aver creato i dubbi prospettati in ricorso dal Familiari sulla persistenza del suo dovere di dare subito esecuzione alla diffida ricevuta, anche in ragione dell'intervenuta revoca della diffida della Capitaneria di Porto, in data 29.10.2014, prima della data del 26.1.2015 di consumazione del reato, così come indicato in sentenza.

2. La Corte prende atto, pertanto, del decorso del termine massimo di prescrizione del reato in data 26 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., essendo trascorsi cinque anni dalla data di consumazione del reato contravvenzionale e, accogliendo la richiesta del Procuratore generale, ritiene che di conseguenza la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere es