Sentenza — n. 5472/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Magistrato di sorveglianza di Bari, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava l'istanza con la quale Vito De Palma aveva chiesto di essere autorizzato a svolgere attività lavorativa in costanza della detenzione domiciliare. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione Vito De Palma, tramite il difensore, lamentando violazione degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 123, comma 3, cod. proc. pen., in ragione dell'assenza di motivazione della decisione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 111 Cost; Sentenza — n. 5472/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione Vito De Palma, tramite il difensore, lamentando violazione degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 123, comma 3, cod. proc. pen., in ragione dell'assenza di motivazione della decisione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE PALMA VITO nato a BARI il 12/07/1983 avverso l'ordinanza del 18/05/2021 del Tribunale di SORVEGLIANZA di BARI' udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Magistrato di sorveglianza di Bari, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava l'istanza con la quale Vito De Palma aveva chiesto di essere autorizzato a svolgere attività lavorativa in costanza della detenzione domiciliare.
2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione Vito De Palma, tramite il difensore, lamentando violazione degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 123, comma 3, cod. proc. pen., in ragione dell'assenza di motivazione della decisione.
3. Lo stesso ricorso, depositato il 9 agosto 2021, rappresenta la cessazione dell'esecuzione della misura della detenzione domiciliare già nel mese di ottobre 2021, per effetto dell'intera espiazione della pena. Tanto risulta confermato dalle annotazioni contenute nella posizione giuridica del ricorrente. Inoltre, non vengono indicati altri titoli che in ipotesi potrebbero dare luogo alla prosecuzione dell'esecuzione della medesima misura. Pertanto, alcun interesse concreto alla decisione può in atto riscontrarsi, né esso risulta prospettato dalla parte, a fronte del già decorso periodo di esecuzione della misura alternativa alla quale si riferiva l'autorizzazione a lavoro negata con il provvedimento impugnato.
4. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse che, essendo sopravvenuta, non comporta l'adozione di provvedimenti accessori di condanna (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2,n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri, Rv. 234859).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 11 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Pr sidente oèyto Binen