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Sentenza — n. 5467/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order due to jurisdictional error regarding the competent appellate court.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5467/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica successfully appealed an execution order issued by the Trani court, arguing it lacked jurisdiction. The court found that the competent judge for execution is the appellate court that rendered the final, unappealable sentence at the time of the request. Since the Bari Court of Appeal had confirmed the final judgment, the Trani court was functionally incompetent, leading to the annulment of the order.

Regesto Legislator

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Art. 665 cod. proc. pen.; The judge of execution is determined by the judicial authority that issued the final unappealable sentence; if appealed, the first-instance judge is competent only if the appeal confirmed or reformulated the sentence solely regarding the penalty, security measures, or civil provisions.

Parole chiave

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judicial execution competence jurisdiction appellate court final unappealable sentence procedural annulment risoluzione del conflitto di competenza decisioni di riassegnazione o trasferimento controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 665 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 665 cod. proc. pen. la competenza del giudice dell'esecuzione è individuata in relazione all'autorità giudiziaria che ha pronunciato l'ultima condanna, al momento della presentazione dell'istanza, divenuta irrevocabile.
art. 444 cod. proc. pen
Con ordinanza depositata in data 10 gennaio 2021 il Tribunale di Trani ha rideterminato la pena, applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Michele Di Bari con sentenza in data 3 febbraio 2015 del Tribunale di Trani, in anni due e mesi otto di reclusione ed C 12.000 di multa.
art. 665 cod. proc. pen
A norma dell'art. 665 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANInel procedimento a carico di: DI BARI MICHELE nato a ANDRIA il 16/04/1985 avverso l'ordinanza del 09/06/2021 del TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Paola Filippi che ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata in data 10 gennaio 2021 il Tribunale di Trani ha rideterminato la pena, applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Michele Di Bari con sentenza in data 3 febbraio 2015 del Tribunale di Trani, in anni due e mesi otto di reclusione ed C 12.000 di multa.

2. Ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 665 cod. proc. pen., essendo competente quale giudice dell'esecuzione la Corte di appello di Bari, giudice che aveva pronunciato sentenza in data 5.12.2018, irrevocabile il 19.2.2019, ultima condanna divenuta definitiva al momento della presentazione della domanda.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata. A norma dell'art. 665 cod. proc. pen. la competenza del giudice dell'esecuzione è individuata in relazione all'autorità giudiziaria che ha pronunciato l'ultima condanna, al momento della presentazione dell'istanza, divenuta irrevocabile. Qualora tale pronuncia sia stata appellata, è competente il giudice di primo grado solo se il giudizio di appello ha confermato la sentenza di primo grado ovvero se l'ha riformata "soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili". Nel caso in esame, l'istanza della parte è stata depositata in data 25 maggio 2021 e, all'epoca, l'ultima condanna divenuta irrevocabile, in data 19 febbraio 2019, era quella pronunciata dalla Corte di appello di Bari, in data 5 dicembre 2018 - in riforma della sentenza di primo grado. L'ordinanza impugnata, pronunciata da giudice funzionalmente incompetente, va dunque annullata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari. Così deciso il 10 gennaio 2022. Il Consigliere estensore iculk D g-77. O f.'3 16 FEB 2022 CORTE DI CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE ,. , - kir\-,\A,,,,,,,,,, 0 -., _ e ' -- ' 0 1\is\e,tA \".. -t,A, U.,:3'L~ru, cyl,'• L'' ,e. ,. r'4 ,., -e''' - ( ,- ,-, )1.- - ...... , J ;k ,i,,sk.rti: k ;'''\--Z.Q.). '\;\ s'L-k-'-',) ti4 CA,k_al., ___ "),e'v'-\-- Q Cn1_-1,- .l-0 a x, 1 \\ uu, Q,___..\..k,,_ (A).-() 'Yjn",à_ U..\, \'' ‘..LAr' \- 2,- --':' K) t`k. \ \ , :( \.Q,' ,,,cecl. (-)1-1.--k- QT\-ick,\ Lk.-ctku.,i-k. -k r , (' Q1,, v „,-;:), „ -,) I ,..1.1,0 v., iclu,.A., "..:4.Q. ,n:.e,..(1- {.-,,t^ v_. , ' g, CL il h. , L À. `?.)'.) e ‘ e. e . , P. i'',L i(.:./t,!,„(„ L._ . , ) Q1nw:\v) tkea \ .4,\JsQ()-L,,,. o t), `L. *( .

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