Cassation court dismisses appeal for work authorization under home detention due to lack of absolute poverty proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Lo Castro against the Messina Tribunal's refusal to authorize his work while on home detention. The Tribunal denied the request because Lo Castro failed to prove absolute indigence, citing his mother's financial support and his own substantial assets, while also noting the lack of clear work details. The court upheld this decision, emphasizing that the statutory requirement for 'absolute indigence' demands rigorous scrutiny and that the proposed job would undermine the necessary caution measures of home detention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 284, comma 3, cod. proc. pen.; The judge must apply criteria of particular rigor when assessing absolute indigence for work authorization under home detention, and the measure's compatibility with caution requirements must be evaluated.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO CASTRO ANDREA nato a MESSINA il 18/01/1963 avverso l'ordinanza del 22/07/2021 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; le/sentite le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO; Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso udito il difensore : L'avvocato FAVAZZO ANTONINO difensore fiducia di LO CASTRO ANDREA insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1. Lo Castro Andrea ricorre avverso l'ordinanza del 22 luglio 2021 del Tribunale di Messina, che ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 5 maggio 2021, con il quale Tribunale di Messina aveva rigettato la richiesta di autorizzazione a svolgere attività lavorativa ex art. 284, comma 3, cod. proc. pen. Il Tribunale ha evidenziato che non vi era prova circa lo stato di assoluta indigenza di Lo Castro (elemento necessario ai fini dell'accoglimento dell'istanza), in ragione del supporto economico allo stesso garantito da sua madre, circostanza sintomatica del fatto che lo stesso era soggetto in grado di «altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita», anche se gravato da debiti. In ogni caso, le dichiarazioni del datore di lavoro non consentivano di apprezzare l'eventuale compatibilità della proposta con le esigenze di cautela, non essendo stati definiti orari, modalità di lavoro e retribuzione.
2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che lo stato di indigenza non viene meno in caso di forme assistenzialistiche di qualsiasi natura, anche soprattutto quando, come nel caso di specie, l'aiuto economico era stato offerto dalla madre di Lo Castro che, in forza dell'età e della situazione di salute, non avrebbe potuto garantire tale supporto in maniera costante e duraturo. 2.2.
Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe omesso di rilevare che, nella dichiarazione di disponibilità del datore di lavoro allegata all'istanza, erano indicati gli orari di lavoro, le modalità esecutive della prestazione lavorativa e la retribuzione fissa mensile di euro 1.000,00, suscettibile di integrazione, per effetto di eventuali bonus a titolo di premi di risultato. Il giudice di merito, infine, preso atto della situazione debitoria di Lo Castro, in maniera contraddittoria e apodittica avrebbe affermato che tali debiti non erano rilevanti se rapportati alla consistenza dell'intero patrimonio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. Giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., il giudice può autorizzare la persona sottoposta agli arresti domiciliari ad assentarsi dall'abitazione per provvedere alle sue "indispensabili esigenze di vita", quando questi non possa provvedere altrimenti, ovvero per esercitare un'attività lavorativa, quando versi in una "situazione di assoluta indigenza". Dal testo normativo, e soprattutto dalla qualificazione dei presupposti autorizzativi in termini di "indispensabilità" e di "assolutezza", emerge quindi con evidenza che la valutazione del giudice deve essere improntata a criteri di particolare rigore, di cui deve essere dato conto nella motivazione del relativo provvedimento.
In particolare, in tema di autorizzazione dell'imputato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi per svolgere un'attività lavorativa, la valutazione del giudice in ordine alla situazione di assoluta indigenza dello stesso deve essere improntata, stante l'eccezionalità della previsione, a criteri di particolare rigore, pur potendo ricomprendersi nei bisogni primari dell'individuo anche le necessità ulteriori rispetto alla fisica sopravvivenza, quali quelle relative alla comunicazione, l'educazione e la salute (Sez. 3, n. 34235 del 15/07/2010, Gatti, Rv. 248228).
Nel caso in esame, il Tribunale ha evidenziato che non era stata dimostrata l'assoluta indigenza dell'interessato, il quale godeva di un regime di vita non disagiato, anche in ragione dell'imponente supporto economico garantito dalla madre, che ne aveva sostenuto le spese anche non strettamente indispensabili per le esigenze di vita. Inoltre, il condannato non aveva dimostrato la concreta impossibilità di disporre del suo ingente patrimonio, non essendo stato depositato - ad esempio - alcun documento dal quale si potesse evincere che il pignoramento attivato dall'Agenzia delle Entrate riguardava l'intero patrimonio.
L'apprezzamento dello stato di indigenza assoluta, inoltre, non può prescindere dalla valutazione anche della compatibilità dell'attività lavorativa proposta con le esigenze di cautela poste alla base della misura, la quale, ex art. 284, comma 5, cod. proc. pen., costituisce pur sempre una forma di custodia cautelare. In tale prospettiva, si pone quale elemento ostativo la circostanza che l'attività, che si chiede di poter svolgere, comporti l'allontanamento dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari o spostamenti continui ovvero orari di lavoro difficilmente controllabili, nonché la considerazione che l'autorizzazione richiesta, implicando la possibilità per l'imputato di restare fuori di casa per considerevoli periodi della giornata, finirebbe con il frustrare i controlli necessari a fini cautelari.
In questa prospettiva ermeneutica si è posto il giudice di merito che, in modo adeguato alle risultanze dei documenti acquisiti, ha rilevato come non fosse stata adeguatamente documentata la modalità concreta con la quale si sarebbe dovuto svolgere l'impegno lavorativo di Lo Castro.
2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25/11/2021 Il C