Sentenza — n. 5453/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 17 febbraio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Catania, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza della stessa città, 1'8 ottobre 2020, ha riconosciuto a Salvatore Musumeci, ai sensi dell'art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 ed a titolo di risarcimento del danno, la riduzione di pena nella misura di 253 giorni e 8,00 euro, la ha rideterminata in 46 giorni e 8,00 euro.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 5453/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Salvatore Musumeci propone, con il ministero dell'avv. Dina D'Angelo, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza il principio devolutivo vigente in materia. Lamenta, in proposito, che, avendo il pubblico ministero sollecitato la riforma della decisione del Magistrato di sorveglianza nella sola parte in cui il rimedio risarcitorio è stato riconosciuto in relazione all'espiazione avvenuta presso il carcere di Catania-Bicocca, tra il 29 aprile 2014 ed il 10 novembre 2016, il Tribunale di sorveglianza ha, invece, esteso la sua cognizione anche ad altri, distinti periodi, in cui egli è stato ristretto presso le case circondariali di Catania-Piazza Lanza, Siracusa, Palermo ed Augusta.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MUSUMECI SALVATORE nato a GIARRE il 07/09/1974 avverso l'ordinanza del 17/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17 febbraio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Catania, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza della stessa città, 1'8 ottobre 2020, ha riconosciuto a Salvatore Musumeci, ai sensi dell'art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 ed a titolo di risarcimento del danno, la riduzione di pena nella misura di 253 giorni e 8,00 euro, la ha rideterminata in 46 giorni e 8,00 euro.
2. Salvatore Musumeci propone, con il ministero dell'avv. Dina D'Angelo, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza il principio devolutivo vigente in materia. Lamenta, in proposito, che, avendo il pubblico ministero sollecitato la riforma della decisione del Magistrato di sorveglianza nella sola parte in cui il rimedio risarcitorio è stato riconosciuto in relazione all'espiazione avvenuta presso il carcere di Catania-Bicocca, tra il 29 aprile 2014 ed il 10 novembre 2016, il Tribunale di sorveglianza ha, invece, esteso la sua cognizione anche ad altri, distinti periodi, in cui egli è stato ristretto presso le case circondariali di Catania-Piazza Lanza, Siracusa, Palermo ed Augusta.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
2. La giurisprudenza di legittimità ha, di recente, chiarito, con indirizzo al quale si intende dare continuità, che il reclamo proposto innanzi al Tribunale di sorveglianza avverso il provvedimento reso dal Magistrato di sorveglianza in relazione alla richiesta di rimedio risarcitorio prevista dall'art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, ha natura impugnatoria (Sez. 1, n. 2303 del 08/10/2020, dep. 2021, Mitrean, Rv. 280229; Sez. 1, n. 51999 del 22/11/2019, Ufficio di sorveglianza di Milano, Rv. 277882) ed è, pertanto, soggetto al principio devolutivo. Ne discende, in ossequio a canoni di ordine generale, da un canto, che chi si avvale di tale mezzo di impugnazione ha l'obbligo di corredarlo di specifici motivi di doglianza e, dall'altro, che esso attribuisce al giudice di secondo grado un thema decidendum precisamente delimitato, costituito dalle censure espresse con l'atto di reclamo.
3. Nel caso di specie, il reclamo proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa aveva ad esclusivo oggetto la concessione, che il reclamante indicava come indebita, del rimedio risarcitorio con riferimento ad uno specifico periodo, decorso tra il 29 aprile 2014 ed il 10 novembre 2016, e ad una casa circondariale, quella di Catania-Bicocca, nella quale Salvatore Musumeci non risulta essere mai stato ristretto. Il Tribunale di sorveglianza ha, invece, ritenuto di riconsiderare, in forza dell'avvenuta impugnazione, la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del rimedio risarcitorio in relazione ad un ben più ampio lasso temporale, così andando, con ogni evidenza, ultra petita ed esercitando un potere che, alla luce delle superiori indicazioni, non gli spetta. Deve, in conclusione, ritenersi l'illegittimità dell'ordinanza impugnata, che va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania in vista di un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dai vizi sopra ravvisati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Catania. Così deciso il 23/11/2021.