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Sentenza — n. 5446/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5446/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5446/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Foggia in funzione di giudice dell'esecuzione ha accolto la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione in executivis in relazione ai reati di cui a quattro sentenze emesse nei confronti di Paul Marco Palmieri.

Regesto Legislator

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art. 665 cod. proc. pen, art. 599 bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 5446/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerando che con l'espressione "in relazione alla pena" adoperata nell'art. 665 cod. proc. pen. deve ritenersi tutto ciò che ha attinenza non solamente con la misura della pena, ma anche con la sua applicazione ed esecuzione (come è, ad esempio, per le statuizioni in tema di revoca o concessione dei benefici della sospensione condizionale o della non menzione); con la conseguenza che, allorché la sentenza di secondo grado operi un'elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice con un intervento concretamente riformatore che abbia, tra l'altro, incidenza sulla misura della pena non in maniera diretta, ma quale effetto di detto intervento, la competenza in sede esecutiva appartiene al giudice d'appello (Sez. 1, n. 5637 del 21/12/1993 - dep. 22/02/1994, Confl. comp.

Parole chiave

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forza di cosa giudicata impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale competenza concorrente motivi di cassazione azione revocatoria

Disposizioni normative citate

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art. 665 cod. proc. pen
Recita l'art. 665 cod. proc. pen., comma 4, prima parte: "Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo".
art. 599 bis cod. proc. pen
pen., può estendersi al ripristinato "concordato anche con rinuncia ai motivi di appello" previsto dall'art. 599 bis cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI FOGGIAnel procedimento a carico di: PALMIERI PAUL MARCO nato a FOGGIA il 29/07/1971 avverso l'ordinanza del 07/04/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Letta la requisitoria del dott. Luigi Birritteri, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Foggia in funzione di giudice dell'esecuzione ha accolto la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione in executivis in relazione ai reati di cui a quattro sentenze emesse nei confronti di Paul Marco Palmieri.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia propone ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, deducendo l'incompetenza funzionale del Tribunale di Foggia, poiché l'ultima sentenza irrevocabile è quella della Corte di appello di Bari in data 17/09/2018, irrevocabile il 31/12/2018.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale, assoluto e inderogabile; pertanto, la nullità conseguente alla sua inosservanza può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, Sentenza n. 31946 del 04/07/2008, Hincapie Zapata, Rv. 240775).

2. Recita l'art. 665 cod. proc. pen., comma 4, prima parte: "Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo". Detta disposizione va, poi, coordinata, oltre che con il principio della perpetuati° iurisdictionis (dovendosi avere riguardo, nell'individuazione del provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, alla data della richiesta formulata in sede esecutiva), con quella formulata al cit. art. 665 cod. proc. pen., comma 2: "Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado, altrimenti è competente il giudice di appello".

Considerando che con l'espressione "in relazione alla pena" adoperata nell'art. 665 cod. proc. pen. deve ritenersi tutto ciò che ha attinenza non solamente con la misura della pena, ma anche con la sua applicazione ed esecuzione (come è, ad esempio, per le statuizioni in tema di revoca o concessione dei benefici della sospensione condizionale o della non menzione); con la conseguenza che, allorché la sentenza di secondo grado operi un'elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice con un intervento concretamente riformatore che abbia, tra l'altro, incidenza sulla misura della pena non in maniera diretta, ma quale effetto di detto intervento, la competenza in sede esecutiva appartiene al giudice d'appello (Sez. 1, n. 5637 del 21/12/1993 - dep. 22/02/1994, Confl. comp.

G.I.P. Trib. Grosseto e App. Firenze in proc. Comandi, Rv. 196548 e Sez. 1, n. 34578 del 12/07/2017 - dep. 14/07/2017, P.G. in proc. Morelli, Rv. 270833: in entrambi i casi la Corte d'appello aveva concesso le attenuanti generiche, riducendo la pena). Elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice, che può essere ravvisata anche nel caso di concordato in appello, in relazione all'effettivo contenuto della deliberazione, nel senso che, qualora la decisione sia stata riformata soltanto in ordine alla misura della pena la competenza appartiene al giudice di primo grado, mentre spetta al giudice d'appello quando, per effetto dell'accordo delle parti, siano state riconosciute circostanze attenuanti o siano state escluse circostanze aggravanti ovvero sia stato modificato il giudizio di comparazione o sia stata applicata la continuazione tra più reati ( Sez. 1, n. 43535 del 12/11/2002, Conf. comp. in proc.

Orofino, Rv. 223222, che, seppure relativa all'abrogato concordato in appello, di cui all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., può estendersi al ripristinato "concordato anche con rinuncia ai motivi di appello" previsto dall'art. 599 bis cod. proc. pen. ).

3. Nel caso di specie il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo in relazione alla data di proposizione dell'incidente di esecuzione è la sentenza della Corte di appello di Bari del 17/09/2018, irrevocabile il 31/12/2018, che ha riformato (nel senso sopra indicato) la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Foggia in composizione monocratica in data 31/05/2012.

4. Deve, quindi, annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato, e, conseguentemente, disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari. Così de