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Sentenza — n. 5444/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls a conviction for vague reasoning and lack of critical argumentation on evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5444/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled a first-instance conviction for drug trafficking due to the judge's failure to provide critical reasoning on the evidence. The defendant argued the judgment was legally flawed because it lacked specific arguments against the proven facts and violated procedural rules regarding defense representation. The court held that the reasoning was merely abstract and applicable to any case, failing to address the concrete conduct, thus necessitating a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 162, comma 4-bis c.p.p.; Art. 96, commi 2 e 3 c.p.p.; Art. 420-quater c.p.p.: A criminal judgment is void if the reasoning is apparent and lacks critical analysis of the specific evidence, rendering the decision substantively nonexistent.

Parole chiave

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apparent reasoning lack of critical analysis drug trafficking conviction defense of office nullity of judgment nomina del difensore d'ufficio ammende per infrazione procedurale vizi procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 162, comma 4-bis c.p.p.
Come è noto, ai sensi dell'art. 162, comma 4-bis cod.
Art. 96, commi 2 e 3 c.p.p.
La nomina del difensore di fiducia, inoltre, è valida e immediatamente efficace quando è fatta con le forme descritte dall'art. 96, commi 2 e 3 cod.
Art. 420-quater c.p.p.
In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 420-quater cod.
Art. 14, commi 5-bis e ter d.lgs. n. 286 del 1998
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Roma dichiarava Bader Yamani colpevole del delitto di cui all'art. 14, commi 5-bis e ter d.lgs. n. 286 del 1998 e lo condannava alla pena di euro 10.000 di multa.
Art. 34 D. Lgs. n. 274 del 2000
In un terzo motivo il ricorrente deduce omessa motivazione in relazione alla richiesta di applicazione dell'art. 34 D. Lgs. n. 274 del 2000 avanzata, in via subordinata, dal difensore.
art. 420-quater cod. proc. pen
In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 420-quater cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BADER YAMANI nato 11 17/07/1988 avverso la sentenza del 24/09/2020 del GIUDICE DI PACE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di Pace di Roma.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Roma dichiarava Bader Yamani colpevole del delitto di cui all'art. 14, commi 5-bis e ter d.lgs. n. 286 del 1998 e lo condannava alla pena di euro 10.000 di multa.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Bader Yamani, deducendo, in un primo motivo, il vizio di apparenza della motivazione per la totale assenza di argomentazioni critiche in merito agli elementi probatori acquisiti nel processo. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 420-quater cod. proc. pen. per mancata sospensione del processo per assenza dell'imputato, con conseguente nullità assoluta per omessa citazione dell'imputato e conseguente nullità della sentenza. Il Giudice aveva erroneamente respinto l'eccezione difensiva che sottolineava che erroneamente la nomina del difensore era stata ritenuta fiduciaria, mentre l'avv.

Liberatore era stato nominato d'ufficio in conseguenza dell'arresto dell'imputato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacente. Di conseguenza, l'elezione di domicilio operata presso lo studio del difensore doveva ritenersi insufficiente e tale da non legittimare la notifica presso lo stesso e la celebrazione del processo in assenza. In un terzo motivo il ricorrente deduce omessa motivazione in relazione alla richiesta di applicazione dell'art. 34 D. Lgs. n. 274 del 2000 avanzata, in via subordinata, dal difensore.

3. Il Sostituto Procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente chiedeva che il Giudice di Pace ritenesse inefficace la nomina del difensore di fiducia 'e, conseguentemente, inidonea l'elezione di domicilio presso lo studio dello stesso ai fini della celebrazione del processo in absentia. Come è noto, ai sensi dell'art. 162, comma 4-bis cod. proc. pen., l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario. Tale norma non trova applicazione, invece, per il difensore di fiducia, il quale, tuttavia, può non accettare la nomina o rinunciare alla stessa: ma nel ricorso non si afferma che ciò sia avvenuto. La nomina del difensore di fiducia, inoltre, è valida e immediatamente efficace quando è fatta con le forme descritte dall'art. 96, commi 2 e 3 cod. proc. pen.; non vi è alcuno spazio per ritenerla inefficace o invalida per motivi diversi.

2. Il primo motivo di ricorso è fondato. Come rilevato dal ricorrente, la motivazione della sentenza è apparente e sostanzialmente inesistente: il Giudice si limita ad affermare "perfezionata in concreto la fattispecie incriminatrice del reato di cui al capo di imputazione" e a ritenere inesistenti "elementi utili ad una diversa valutazione, più favorevole all'imputato". Si tratta di considerazioni astratte, applicabili a qualunque tipo di imputazione, che non affrontano nemmeno di sfuggita gli elementi concreti della condotta addebitata all'imputato.

3. La sentenza deve, quindi, essere annullata con rinvio al Giudice di Pace di Roma in diversa persona fisica. Il terzo motivo di ricorso risulta assorbito: la richiesta di applicazione dell'art. 34 D. Lgs. 274 del 2000 verrà affrontata dal Giudice del rinvio in caso di affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato contestato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Roma, in diversa persona fisica. Così deciso il 18 gennai