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Sentenza — n. 5440/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5440/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5440/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Treviglio dichiarava Ferd Amar colpevole della contravvenzione di cui all'art. 10-bis d. Igs. n. 286 del 1998 e lo condannava alla pena di euro 5.000 di ammenda. Ricorre per cassazione il difensore di Ferd Amar, deducendo violazione di legge penale e processuale. Il fatto contestato era stato commesso il 18/3/2020, ma il giudizio era stato instaurato solo il 28/9/2020, senza rispettare il termine di quindici giorni previsto dall'art. 20-bis d. Igs. N. 274 del 2000. In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione. Il Giudice di Pace non aveva tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 250 del 2010 che aveva affermato l'applicabilità dell'istituto dell'improcedibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000.

Regesto Legislator

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art. 182 cod. proc. pen; Sentenza — n. 5440/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Giudice di Pace non aveva applicato tale istituto né aveva motivato tale scelta. In un terzo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione. La motivazione, in quanto redatta su modulo prestampato, doveva ritenersi apparente o mancante. In un quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge: nel caso di specie non era stato adottato alcun provvedimento che prevedesse il rimpatrio volontario dello straniero nel proprio Paese di origine; l'irregolarità del trattenimento dello straniero nel territorio italiano sussiste solo alla scadenza di tale termine: di conseguenza il reato non sussiste.

Parole chiave

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soggiorno illegale violazione della legge sugli stranieri inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan permesso di dimora scaduto superamento del visto assenza ingiustificata

Disposizioni normative citate

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art. 182 cod. proc. pen
pen., che deve essere eccepita nei termini previsti dall'art. 182 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERD AMAR SENZA FISSA DIMORA nato il 12/01/1991 avverso la sentenza del 28/09/2020 del GIUDICE DI PACE di TREVIGLIOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Treviglio dichiarava Ferd Amar colpevole della contravvenzione di cui all'art. 10-bis d. Igs. n. 286 del 1998 e lo condannava alla pena di euro 5.000 di ammenda.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Ferd Amar, deducendo violazione di legge penale e processuale. Il fatto contestato era stato commesso il 18/3/2020, ma il giudizio era stato instaurato solo il 28/9/2020, senza rispettare il termine di quindici giorni previsto dall'art. 20-bis d. Igs. N. 274 del 2000. In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione. Il Giudice di Pace non aveva tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 250 del 2010 che aveva affermato l'applicabilità dell'istituto dell'improcedibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000.

Il Giudice di Pace non aveva applicato tale istituto né aveva motivato tale scelta. In un terzo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione. La motivazione, in quanto redatta su modulo prestampato, doveva ritenersi apparente o mancante. In un quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge: nel caso di specie non era stato adottato alcun provvedimento che prevedesse il rimpatrio volontario dello straniero nel proprio Paese di origine; l'irregolarità del trattenimento dello straniero nel territorio italiano sussiste solo alla scadenza di tale termine: di conseguenza il reato non sussiste.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Giovanni Di Leo ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Effettivamente, ai sensi dell'art. 20-bis, comma 3, d.lgs. 274 del 2000, il pubblico ministero avrebbe dovuto autorizzare la presentazione dell'imputato dinanzi al giudice di pace nei quindici giorni successivi alla richiesta della polizia giudiziaria mentre, nel caso di specie, il dibattimento è stato celebrato oltre sei mesi dopo. Tuttavia, il ricorrente non affronta il tema delle conseguenze della violazione della norma processuale. Ebbene, sia che si ritenga che la violazione da parte del pubblico ministero del termine massimo di quindici giorni per la presentazione immediata dell'imputato dinanzi al giudice di pace, previsto dall'art. 20-bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, determini una nullità a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che deve essere eccepita nei termini previsti dall'art. 182 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 43831 del 30/09/2019, El Barhmi Abderrahim, Rv. 277325), sia che si consideri, invece, la nullità relativa (Sez. 1, n. 32748 del 21/05/2019, Utomi Ewere, Rv. 276721), la difesa avrebbe dovuto eccepirla prima della pronuncia della sentenza di primo grado; non avendola eccepita, non può denunciarla con il ricorso per cassazione.

2. Il terzo motivo di ricorso è fondato. La motivazione della sentenza è redatta su modulo prestampato e risulta sostanzialmente apparente: non viene specificato sulla base di quali elementi di prova il Giudice ha ritenuto che l'imputato si trovasse sul territorio dello Stato perché sprovvisto di permesso di soggiorno e che lo stesso fosse consapevole di tale illegalità; non si motiva, inoltre, l'affermazione secondo cui non sussistevano i presupposti per la concessione delle attenuanti generiche.

3. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del secondo e del quarto motivo. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Treviglio in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Treviglio, in diversa persona fisica. Così deciso il 18 gennaio 2022 Il Consigliere estensore i Il Presidente Giacomo Rocchi Stefano