Cassation court annuls conviction for illegal gun possession due to statute of limitations on one count while upholding the other.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment regarding the contravention of negligent gun custody, finding the statute of limitations had expired before the final ruling. The defense argued the first count lacked intent because the defendant did not know the guns were functional, but the court rejected this, citing the defendant's familiarity with firearms and administrative orders. Consequently, the conviction for the expired offense was erased, and the sentence was recalculated based solely on the remaining charge of illegal possession.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 cod. pen.; Art. 160 cod. pen.: The statute of limitations extinguishes the criminal liability for the specific offense once the time limit has passed, requiring the court to annul the conviction for that count and recalculate the penalty accordingly.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BERTOLUCCI MAURO nato a VIAREGGIO il 13/02/1966 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; utl44a-la--palag.i.e4e-3velt-a--e1151Consigliere GAETANO DI GIUROp.g..t.e...Col.(4, udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo e r); oe, eig. 1.,G- re, (A 0,‹ utte, ot-,
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze, per quanto di interesse in questa sede, ha confermato la sentenza in data 30/11/2017 pronunciata dal Tribunale di Lucca, che dichiarava Mauro Bertolucci colpevole del delitto di detenzione illegale di arma, per avere detenuto tre fucili ad otturatore di cui uno funzionante (capo 1), e della contravvenzione di cui agli artt. 20, commi 1 e 2, I. n. 110 del 1975, per non aver assicurato con ogni dovuta diligenza la custodia di detti fucili, esposti su una rastrelliera a muro (capo 2), reati commessi il 24 gennaio 2014, e, pertanto, ritenuta per la detenzione illegale dell'arma l'ipotesi di lieve entità e tenuto conto dell'aumento per la continuazione, lo condannava alla pena di mesi sei e giorni quindici di reclusione ed euro 1000,00 di multa, pena sospesa.
2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Mauro Bertolucci. 2.1. Col primo motivo di impugnazione si deduce vizio di motivazione, sotto il profilo del c.d. travisamento della prova, con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo 1). Lamenta la difesa l'illogicità della motivazione dei Giudici di appello sul fatto che l'eventuale e non provato acquisto su Ebay non farebbe venir meno l'elemento soggettivo. Rileva che la sentenza impugnata, laddove afferma che l'imputato sapeva che le armi acquistate su Ebay erano funzionanti e che pertanto consapevolmente non aveva adempiuto all'obbligo di denuncia, è in contraddizione con le dichiarazioni del teste di Polizia giudiziaria Bellucci, il quale riferiva che Bertolucci non sapeva che le armi erano funzionanti, a riscontro di quanto dal medesimo dichiarato, ossia di aver saputo dal venditore che le stesse non erano funzionanti.
Ne consegue che, non avendo avuto l'imputato consapevolezza della funzionalità delle armi, non è configurabile il dolo della fattispecie contestata. 2.2. Col secondo motivo di ricorso viene denunciata violazione dell'art. 157 cod. pen., non avendo, invero, la Corte territoriale rilevato l'intervenuta prescrizione per il reato di cui al capo 2), estinto per prescrizione già il 24 gennaio 2019 e quindi prima dell'udienza di rinvio dinanzi alla Corte di appello del 31 marzo 2020.La difesa chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per il reato di cui al capo 1) e senza rinvio per intervenuta prescrizione in relazione al reato di cui al capo 2).
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Giuseppina Casellai,conclude per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla contravvenzione di cui al capo 2), per essere la stessa estinta per intervenuta prescrizione, con conseguente rideterminazione della pena nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa, e per l'inammissibilità del ricorso nel resto; la difesa di Mauro Bertolucci conclude per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per il reato di cui al capo 1) e senza rinvio per il reato di cui al capo 2).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo. 1.1. Inammissibile è, invero, il primo motivo di impugnazione. La difesa censura la motivazione dei Giudici di merito con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo della detenzione illegale delle armi, rilevando che il ricorrente non aveva provveduto alla denuncia per avere escluso la funzionalità delle armi e quindi per essere incorso in un errore inevitabile sulla norma e quindi sull'obbligo di denuncia. Diversamente da quanto dedotto dalla difesa, correttamente i Giudici di merito hanno ritenuto che fosse indubbia la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.
Invero, come da orientamento consolidato di questa Corte, non esclude il dolo del delitto di detenzione illegale di arma l'erroneo convincimento dell'agente circa l'obbligo di denunciare il possesso dell'arma all'autorità competente, trattandosi di errore su norme che integrano il precetto penale e non possono essere ricondotte alla disciplina di cui all'47, comma terzo, cod. pen. Questa Corte ha anche avuto modo di ribadire che in tema di detenzione illegale di un'arma, l'errore di fatto sull'inefficienza della stessa ha efficacia scriminante, ai sensi dell'art. 47 cod. pen., solo quando attiene alla completezza ed interessa l'arma stessa in ogni sua parte essenziale, non quando riguarda un difetto di funzionamento (Sez. 1, n. 16221 del 04/02/2020, Falsone, Rv. 279132: fattispecie relativa ad illecita detenzione di un'arma antica, risultata inefficiente ma riparabile da un armaiolo).
Orbene, nel caso in esame, come affermato nella sentenza di primo grado (foglio 2), un fucile era perfettamente funzionante, un altro lo era al 20 °h e il terzo non era funzionante; si è conseguentemente considerata la mancata denuncia riferibile a una sola arma comune da spar -Specificando il primo Giudice che «non può aversi dubbio sulla consapevolezza di detenzione dell'arma in questione, funzionante, senza la necessaria denuncia, tra l'altro per l'evidente dimestichezza dell'imputato con la presenza e l'uso delle armi, in considerazione del provvedimento amministrativo di cui era stato destinatario» (con riguardo al fatto che i carabinieri di Massarosa si erano portati presso l'abitazione dell'imputato al fine di notificargli un provvedimento della Prefettura di Lucca nel quale si disponeva nei suoi confronti il divieto di detenzione di armi).
Come correttamente ribadito dalla sentenza impugnata, non assume alcun rilievo l'eventuale e non provato acquisto su Ebay, in quanto, ai fini della sussistenza del delitto di detenzione abusiva di arma comune da sparo, sono irrilevanti il titolo dell'acquisto e le modalità attraverso cui si perviene al possesso dell'arma, poiché è in ogni caso necessario che il detentore, una volta acquisita la disponibilità di questa, ne faccia denuncia alla competente autorità (Sez. 1, n. 20896 del 28/04/2015, Ardolino, Rv. 263607). A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, anzi conformi all'orientamento prevalente di questa Corte, il ricorso si limita a contestarle nei termini sopra riportati e ad insistere sulla mancata consapevolezza della funzionalità delle armi, mostrando di non confrontarsi con tale iter motivazionale e di sollecitare una non consentita rivalutazione di elementi fattuali. 1.2.
Fondata, come premesso, è invece la doglianza sulla mancata pronuncia .della prescrizione del reato di cui al capo 2), già maturata all'atto della pronuncia di secondo grado. Invero, il termine complessivo di prescrizione, se aggiungiamo a quello massimo di cinque anni (trattandosi di contravvenzione) il periodo di sospensione (in primo grado, a seguito di rinvio per astensione dei difensori, dal 3.5.17 al 23.11.17 e, in secondo grado, per i 64 giorni di sospensione per Covid) pari a complessivi giorni 268, risulta decorso alla data del 18 agosto 2020 e, quindi, prima della sentenza di secondo grado (del 23 marzo 2021), essendo stato commesso il reato il 24 gennaio 2014.
Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a detto reato in quanto estinto per prescrizione, dovendosi rideterminare la pena per il primo reato nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa (decurtando l'aumento di pena per il secondo reato, pari a giorni quindici di reclusione e ad euro 100,00 di multa). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 2 perché estinto per prescrizione e per l'effetto ridetermina la pena nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 900,00 d