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Sentenza — n. 4647/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4647/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4647/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza pronunciata in data 22 maggio 2021 il Tribunale di Catanzaro, quale giudice ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame presentata da Eros Pascuzzo avverso l'ordinanza, emessa in data 26 aprile 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato la misura della custodia in carcere nei confronti del predetto, indagato per la partecipazione a sodalizio di stampo mafioso, denominato clan Bagalà. Il Tribunale ha dato atto che dichiarazioni di collaboratori e accertamenti giudiziali avevano già delineato la sussistenza, all'interno della cosca degli Iannazzo-Cannizzaro-Daponte, di una cellula autonoma facente capo a Carmelo Bagalà e operante nel territorio della provincia di Catanzaro che si affaccia sul mare Tirreno (comuni di Falerna e Nocera Terinese).

Regesto Legislator

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art. 292 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4647/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In ordine alla dichiarazione resa da Amendola, essa era stata valutata criticamente nella memoria difensiva che il Tribunale non ha considerato. Il rapporto personale tra Pascuzzo e Carmelo Bagalà non era mai stato negato, ma si era evidenziato che era esclusivamente personale e fondato su una relazione familiare che aveva portato il Bagalà ad essere padrino della cresima di Pascuzzo. La presenza al distributore era una condotta meramente passiva inidonea a essere valorizzata come contributo alla operatività del sodalizio. Le conversazioni tra Pascuzzo e Bagalà avevano avuto ad oggetto vicende ormai risalenti.

Parole chiave

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comunicazione degli elementi a carico indagine per abuso di informazioni privilegiate spionaggio nel diritto penale agente provocatore partecipazione al reato estorsione

Disposizioni normative citate

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art. 292 cod. proc. pen
Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 292 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Trasmessa copia ex art 23 n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PASCUZZO EROS nato a LAMEZIA TERME il 03/07/1987 avverso l'ordinanza del 20/05/2021 del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. FRANCA ZACCO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza pronunciata in data 22 maggio 2021 il Tribunale di Catanzaro, quale giudice ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame presentata da Eros Pascuzzo avverso l'ordinanza, emessa in data 26 aprile 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato la misura della custodia in carcere nei confronti del predetto, indagato per la partecipazione a sodalizio di stampo mafioso, denominato clan Bagalà. Il Tribunale ha dato atto che dichiarazioni di collaboratori e accertamenti giudiziali avevano già delineato la sussistenza, all'interno della cosca degli Iannazzo-Cannizzaro-Daponte, di una cellula autonoma facente capo a Carmelo Bagalà e operante nel territorio della provincia di Catanzaro che si affaccia sul mare Tirreno (comuni di Falerna e Nocera Terinese).

Il sodalizio aveva base logistica presso un distributore Esso sulla strada statale 18, luogo dove si incontravano i sodali e avvenivano incontri con esponenti di altre cosche e imprenditori. Le indagini avevano evidenziato la posizione di Eros Pascuzzo come soggetto di fiducia del capo clan e a sua totale disposizione. Sul punto le dichiarazioni di Davide Amendola erano state confermate dall'attività investigativa, costituita dal monitoraggio della stazione di servizio Esso e da intercettazioni ambientali; in particolare, le conversazioni tra Pascuzzo e Carmelo Bagalà avevano avuto ad oggetto questioni attinenti agli equilibri interni alla cosca (l'ambizione di Gregorio Macchione alla successione di Carmelo Bagalà; la necessità che il Bagalà si facesse vedere nel territorio; alcuni danneggiamenti da compiere; alcune "imbasciate" da inviare a cosche del territorio reggino).

Quanto alle esigenze cautelari, veniva evidenziato che non erano emersi elementi significativi di un recesso dal sodalizio.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Eros Pascuzzo, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio con cui il Tribunale aveva respinto l'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per difetto del requisito dell'autonoma valutazione. Sul punto, il Tribunale si era limitato a considerare la complessiva struttura dell'ordinanza genetica, che, in parte, aveva disatteso le richieste del pubblico ministero, ed aveva valutato la scelta della misura con riguardo a ciascun indagato.

Comunque, la gravità indiziaria rispetto al ruolo di capo cantiere all'hotel dei fiori era smentita dalla informativa di reato - che attribuiva tale ruolo a Alessandro Gallo - e dalle dichiarazioni di Fabio Amendola. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria e la omessa valutazione della memoria depositata dalla difesa che aveva dedotto argomenti di assoluta decisività. Il Tribunale aveva valorizzato il dato della frequentazione tra Pascuzzo e il capo cosca Carmelo Bagalà, la presenza del Pascuzzo presso la pompa di benzina e il tenore di talune conversazioni tra Pascuzzo e il capo cosca.

In ordine alla dichiarazione resa da Amendola, essa era stata valutata criticamente nella memoria difensiva che il Tribunale non ha considerato. Il rapporto personale tra Pascuzzo e Carmelo Bagalà non era mai stato negato, ma si era evidenziato che era esclusivamente personale e fondato su una relazione familiare che aveva portato il Bagalà ad essere padrino della cresima di Pascuzzo. La presenza al distributore era una condotta meramente passiva inidonea a essere valorizzata come contributo alla operatività del sodalizio. Le conversazioni tra Pascuzzo e Bagalà avevano avuto ad oggetto vicende ormai risalenti.

Pascuzzo si era reso disponibile verso Bagalà solo con riguardo a servizi alla persona. Pascuzzo era stato allontanato in occasione del coinvolgimento di Bagalà nella risoluzione di una controversia. Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria per travisamento del contenuto della captazione del 27 luglio 2018. Infatti, era stata attribuita a Pascuzzo la proposta di compiere un attentato incendiario, mentre in realtà la proposta era stata fatta da Bagalà.

3. Procedendo a trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. I difensori del ricorrente hanno depositato memoria difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto.

1. I tre motivi del ricorso denunciano, sotto diversi profili, la inadeguatezza motivazionale del provvedimento impugnato.1.1. Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. in relazione alla mancata dichiarazione di nullità dell'ordinanza custodiale per difetto del requisito dell'autonoma valutazione dei presupposti della misura. Il motivo risulta privo della necessaria specificità. Ora, sotto il profilo della carenza motivazionale si deve rilevare che la difesa, pur deducendo, a p. 14, di aver eccepito la nullità dell'ordinanza genetica per mancanza di autonoma valutazione, non ha specificato in quale sede lo avesse fatto, non essendovi traccia di tale eccezione né nell'ordinanza impugnata né nella memoria depositata al Tribunale.

Si deve aggiungere che il motivo evidenzia che, da una parte, l'ordinanza impugnata ha inserito considerazioni, in ordine alle esigenze cautelari e alla scelta della misura, relative ad altro indagato (tale Carnevale) e, dall'altra, che l'ordinanza genetica aveva esteso al Pascuzzo considerazioni svolte in relazione ad altro indagato (tale Gallo). Si tratta di rilievi che possono rilevare ai fini della congruenza della specifica motivazione, ma che non riguardano il profilo della autonoma valutazione, da parte del Giudice per le indagini preliminari, dei requisiti della misura richiesta dal pubblico ministero. 1.2.

Il ricorso, poi, in alcuni passi del primo motivo e con i motivi secondo e terzo, denuncia difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria. 1.2.1. Con riguardo alla doglianza, alla p. 8, secondo la quale il Tribunale avrebbe, quanto alla gravità indiziaria, valutato la posizione di indagato (Carnevale) diverso da Pascuzzo, ne va rilevata la manifesta infondatezza, atteso che l'ordinanza impugnata, effettivamente, menziona "Carnevale" in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari, ma si tratta di un errore materiale palese che non incide sulla congruità della motivazione, e comunque non riguarda il giudizio sulla gravità indiziaria.

Viene quindi evidenziato, alla p. 14, che l'accertamento secondo il quale l'indagato Pascuzzo avrebbe assunto la mansione di capo cantiere sarebbe frutto di travisamento dei dati probatori dai quali, invece, era desumibile che quel ruolo fosse stato svolto da tale Alessandro Gallo. Anche tale censura è manifestamente infondata, atteso che l'ordinanza impugnata non fa menzione del ruolo di capo cantiere. 1.2.2. La censura proposta con i motivi secondo e terzo riguarda il giudizio sulla gravità indiziaria, che il Tribunale avrebbe formulato travisando il contenuto di alcune captazioni - in particolare, quella utilizzata per attribuire a Pascuzzo il ruolo di esecutore di intimidazioni - e sèn'za confrontarsi con i rilievi critici proposti dalla difesa con memoria depositata nel giudizio di riesame.

I motivi sono infondati. I giudici del merito cautelare hanno individuato il ruolo associativo di Pascuzzo nell'essere persona di completa fiducia del capo clan, al quale si era messo a disposizione. Tale dato è stato provato dall'accertata assidua frequentazione tra Pascuzzo e Carmelo Bagalà, dalla presenza di Pascuzzo nel luogo che costituiva la sede logistica del sodalizio e dal tenore delle conversazioni, oggetto di captazione, avute con il capo clan, dialoghi relativi a questioni interne al clan. Rispetto a tale giudizio la difesa aveva rappresentato, criticamente, che Pascuzzo, che non era stato coinvolto in alcun reato-fine né aveva rapporti con altri sodali, era personalmente legato a Carmelo Bagalà in una sorta di rapporto filiale, distinto e diverso dal vincolo associativo.

L'ordinanza si è confrontata con questi argomenti, evidenziando che le conversazioni, tra Pascuzzo e il capo clan, avevano riguardato significative tematiche di interesse associativo, come il necessario riconoscimento da parte delle altre consorterie di 'ndrangheta e la solidità della posizione apicale dello stesso Bagalà sia all'interno della cosca che sul territorio. Tematiche che erano significative di una effettiva intraneità del Pascuzzo rispetto al sodalizio diretto da Carmelo Bagalà, al quale, dunque, era legato non solo per motivi strettamente personali.

Con particolare riguardo ad una conversazione che il Tribunale ha letto nel senso che "Il Pascuzzo si metteva a disposizione del Bagalà per incendiare alcune vetture di proprietà di Trunzo Adriano", il terzo motivo denuncia il travisamento della prova, dato che l'esplicito riferimento al danneggiamento delle auto era stato fatto, nella conversazione, da Bagalà, e non da Pascuzzo. La censura non è idonea a disarticolare la fondatezza del giudizio sulla gravità indiziaria, in quanto nella prospettiva del giudizio demandato al Tribunale - relativo alla partecipazione associativa e non alla individuazione dell'autore materiale del danneggiamento - non è decisivo che Pascuzzo non si sia offerto come esecutore del danneggiamento, essendo comunque significativo di un effettivo vincolo associativo il fatto che il capo clan abbia manifestato la volontà di coinvolgere Pascuzzo in una azione di grave intimidazione.

2. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Trasmessa copia ex art 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332

P.Q.M.

Asme. 11 4,1 O FFR. rirrtéLZ Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 29 ottobre 2021. Il Consigliere estens