Sentenza — n. 4638/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASaverio Amato ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Locri del 27 novembre 2019 con la quale è stato condannato alla pena di euro 800,00 di ammenda per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, nella sua forma di lieve entità, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché il 15 marzo 2015, senza giustificato motivo, aveva portato fuori della propria abitazione in Careri un bastone, utilizzandolo per inseguire e minacciare il vicino di casa Domenico Mezzatesta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4638/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il Tribunale avrebbe in maniera errata omesso di considerare che Mezzatesta non poteva considerarsi testimone attendibile, perché lo stesso era in rapporti particolarmente conflittuali con Amato tanto che - a seguito di denuncia depositata dall'odierno imputato e trascurata nel provvedimento impugnato - era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Locri con sentenza del 23 ottobre 2017 per comportamenti delittuosi posti in essere ai danni di Amato proprio il 15 marzo 2015.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMATO SAVERIO nato a LOCRI il 11/03/1971 avverso la sentenza del 27/11/2019 del TRIBUNALE di LOCRIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo L'Ai/MAI/q r'1EW -To C:::11A/4 (916v1,2 2Ff;(141:)L 01T2 ,1rc-71 ;0'3.0_57F.
RITENUTO IN FATTO
1. Saverio Amato ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Locri del 27 novembre 2019 con la quale è stato condannato alla pena di euro 800,00 di ammenda per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, nella sua forma di lieve entità, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché il 15 marzo 2015, senza giustificato motivo, aveva portato fuori della propria abitazione in Careri un bastone, utilizzandolo per inseguire e minacciare il vicino di casa Domenico Mezzatesta.
2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il Tribunale avrebbe in maniera errata omesso di considerare che Mezzatesta non poteva considerarsi testimone attendibile, perché lo stesso era in rapporti particolarmente conflittuali con Amato tanto che - a seguito di denuncia depositata dall'odierno imputato e trascurata nel provvedimento impugnato - era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Locri con sentenza del 23 ottobre 2017 per comportamenti delittuosi posti in essere ai danni di Amato proprio il 15 marzo 2015.
Invece, Mezzatesta era portatore di un interesse economico contrapposto, avendo richiesto un risarcimento economico da parte dell'imputato (considerando che la costituzione di parte civile in questo procedimento penale era stata rigettata dal giudice solo per difetto di legittimazione rispetto al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice violata. La sua attendibilità in ordine al fatto denunciato era fortemente carente, atteso che lo stesso aveva fornito tre diversi orari in ordine alle condotte di cui al presente procedimento e non aveva saputo fornire le caratteristiche strutturali del bastone, che aveva asserito di aver visto nelle mani dell'imputato fuori della sua abitazione. 2.2.
Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 62-bis, 163 e 164 cod. pen., perché il giudice di merito avrebbe omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale della pena, senza fornire sul punto idonea motivazione.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene sussistenti i presupposti per rilevare d'ufficio la prescrizione del reato contestato, maturata il 15 marzo 2020. Il ricorso non presenta profili di inammissibilità; sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente alla sentenza impugnata.
Nel caso di specie, la sentenza è stata emessa in data 27 novembre 2019, mentre il termine massimo prescrizionale risulta spirato - come si è detto - il 15 marzo 2020. Il limite all'applicazione della disposizione di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., infatti, è strettamente correlato alla natura del giudizio di legittimità, per cui risulta possibile adottare la decisione più favorevole solo nel caso in cui il mero controllo sulla motivazione del provvedimento impugnato determini la presa d'atto della totale carenza di elementi a carico dell'imputato (Sez. 1, n. 35627 del 18/4/2012, Amurri, Rv. 253458), circostanza non avvenuta nel caso di specie, perché l'imputato è stato accusato del reato direttamente da Domenico Mezzatesta, che aveva dichiarato di averlo visto impugnare il bastone fuori della sua abitazione durante la lite intercorsa.
2. La Corte, pertanto, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per il decorso del termine di prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 9/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico iordalis