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Sentenza — n. 4637/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4637/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4637/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Antonino Domenico Fugazzotto ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 27 gennaio 2020, con la quale è stato condannato alla pena di euro 1.500,00 di multa per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, nella sua forma di lieve entità, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché il 27 gennaio 2018 in Barcellona Pozzo di Gotto, senza giustificato motivo, aveva portato fuori dalla propria abitazione, precisamente all'interno della propria autovettura parcheggiata nei pressi della stazione o, un punteruolo con impugnatura a martello, della lunghezza complessiva di 14 cm, con punta acuminata e ritorta di 8 cm, oggetto atto ad offendere.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4637/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile. 1.1. Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975 ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019, Rhimi, Rv. 277878).

Parole chiave

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oggetto pericoloso porto abusivo di armi luogo del reato infrazione alle norme della circolazione reato flagrante risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FUGAZZOTTO ANTONINO DOMENICO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 27/01/1971 avverso la sentenza del 27/01/2020 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo i,lly4r717/Ss,,3 I(/7":4` DR ./"Wc,.-7,15o

RITENUTO IN FATTO

1. Antonino Domenico Fugazzotto ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 27 gennaio 2020, con la quale è stato condannato alla pena di euro 1.500,00 di multa per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, nella sua forma di lieve entità, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché il 27 gennaio 2018 in Barcellona Pozzo di Gotto, senza giustificato motivo, aveva portato fuori dalla propria abitazione, precisamente all'interno della propria autovettura parcheggiata nei pressi della stazione o, un punteruolo con impugnatura a martello, della lunghezza complessiva di 14 cm, con punta acuminata e ritorta di 8 cm, oggetto atto ad offendere.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il reato in oggetto, quando non vi era prova che, per le circostanze di tempo e di luogo, il punteruolo sequestrato fosse chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona. Lo stesso teste Milone, che aveva sottoposto a controllo l'imputato, da una parte aveva escluso che quest'ultimo avesse usato l'oggetto sequestrato contro terzi soggetti e, dall'altra, aveva affermato che Scirè non gli aveva riferito di aver subito alcun danneggiamento. 2.2.

Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l'imputato non aveva fornito giustificazione circa il possesso dell'oggetto sequestrato, posto che, al momento del controllo, gli agenti della Polizia di Stato non gli avevano chiesto di fornire spiegazioni in tal senso. In ogni caso, il ricorrente evidenzia che la giustificazione fornita in sede di udienza (in ordine all'uso dell'oggetto per svolgere attività lavorativa di elettricista al cimitero e nel proprio negozio di mobili) aveva trovato ampi riscontri in tutte le altre prove acquisite, rimanendo irrilevante la valutazione strettamente personale fornita dal teste Milone, secondo il quale il punteruolo costituisce uno strumento utilizzato dai gommisti, ma non anche dagli elettricisti, posto che l'agente di polizia non aveva mai riferito di possedere competenze idonee a giustificare una valutazione tecnica di questo tipo.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile. 1.1. Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975 ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019, Rhimi, Rv. 277878).

Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato, infatti, che il contesto in cui era maturata l'attività di perquisizione, l'immediata disponibilità dello strumento nell'abitacolo dell'autovettura e l'assenza all'interno della stessa di attrezzi di lavoro, che potessero altrimenti far pensare ad un nesso funzionale tra il punteruolo sequestrato e l'attività lavorativa esercitata dall'imputato, costituivano tutti elementi idonei a ritenere non giustificato il porto dell'arma da parte dell'imputato. Quest'ultimo, per di più, era stato fermato perché Maria Annunziata Scirè, ex compagna che lo aveva denunciato in ordine al reato di stalking, aveva comunicato alle Forze dell'ordine che Fugazzotto lo stava seguendo.

Il giudice di merito, quindi, ha correttamente evidenziato che l'imputato non era stato capace di fornire alcuna valida giustificazione del possesso dell'oggetto nell'immediatezza del fatto; il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 I. n. 110 del 1975, infatti, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (Sez. 1, n. 18925 del 26/2/2013, Carrara, Rv. 256007). Secondo il giudice di merito, in definitiva, lo strumento sequestrato doveva essere ritenuto atto ad offendere, anche in considerazione del fatto che l'agente di Polizia, intervenuto sul posto, aveva evidenziato che il danneggiamento dei pneumatici dell'autovettura di Scirè cagionato qualche giorno prima era compatibile con l'uso di un punteruolo quale quello sequestrato.

Adeguata è anche la motivazione sulla qualificazione del punteruolo come arma.Per arma impropria, infatti, deve intendersi qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa, che sia in concreto utilizzato per procurare lesioni personali, giacché il porto dell'oggetto cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione per essere utilizzato come arma (Sez. 5, n. 46482 del 20/6/2014, A., Rv. 261017). Fugazzotto, pertanto, con il proprio ricorso ha proposto un'interpretazione alternativa delle prove già analizzate in maniera adeguata dal giudice di merito, suggerendo una diversa valutazione delle stesse che risultano esaminate dal Tribunale, con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica. 1.2.

Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché la giustificazione chiara del possesso dello strumento in quelle circostanze di tempo e di luogo doveva essere fornita dall'imputato, per come testualmente si evince dalla norma incriminatrice, che pone "il giustificato motivo" come elemento negativo della fattispecie, sicché può essere condivisa l'interpretazione proposta dal Procuratore generale, secondo il quale la giustificazione non dovesse essere richiesta dalla polizia giudiziaria operante, bensì ricostruita dal giudice a posteriori.

Il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, comma secondo, I. n. 110 del 1975 ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 1, n. 578 del 30/9/2019, dep. 2020, Brahime Maussa, Rv. 278083). In definitiva, la motivazione della sentenza impugnata non è apparente, né manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria.

Parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e della connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. Al Giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, Rv. 262965).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/6/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così