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Sentenza — n. 4555/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4555/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4555/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SOLTANI HICHEM - C.U.I. 04YVP9T nato il 02/01/1997 avverso l'ordinanza del 31/05/2021 del TRIBUNALE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI; lette/s~te-le conclusioni del PG f. 'J?1 t2 L_?/JtJ i <VAiii.)-£ZAM-L r 41 trh Ath 1-LOG) CLCc.b. t Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa il 31 maggio 2021 il Tribunale di Imperia, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza, avanzata da Hichem Soltani, di applicazione della disciplina del reato continuato ai fatti di reato oggetto delle sentenze irrevocabili emesse nei suoi confronti ed indicate nell'istanza, rideterminando la pena complessiva in anni sei di reclusione ed 9.000 di multa. 2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del suo difensore, avv.to Paolo Burlo, il quale lamenta violazione degli artt. 671 e 442 cod. proc. pen. per avere il giudice dell'esecuzione omesso di considerare che i reati, unificati per continuazione, erano stati giudicati in procedimenti celebrati secondo il rito abbreviato e per non avere applicato la diminuente di un terzo di pena prevista dall'art. 442 cod. proc. pen..

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art. 442 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4555/2022 — snpen · Corte di Cassazione: c) con la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Imperia del 6 marzo 2019, parzialmente riformata dalla sentenza della Corte di appello di Genova del del 30 settembre 2019, irrevocabile il 15 novembre 2019, di condanna alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, rideterminando la pena unica in anni sei di reclusione ed euro 9.000,00 di multa.

Parole chiave

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riduzione della pena remissione della pena riduzione della multa revisione della sentenza penale commutazione della pena attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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art. 442 cod. proc. pen
per avere il giudice dell'esecuzione omesso di considerare che i reati, unificati per continuazione, erano stati giudicati in procedimenti celebrati secondo il rito abbreviato e per non avere applicato la diminuente di un terzo di pena prevista dall'art. 442 cod. proc. pen..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SOLTANI HICHEM - C.U.I. 04YVP9T nato il 02/01/1997 avverso l'ordinanza del 31/05/2021 del TRIBUNALE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI; lette/s~te-le conclusioni del PG f. 'J?1 t2 L_?/JtJ i <VAiii.)-£ZAM-L r 41 trh Ath 1-LOG) CLCc.b. t Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa il 31 maggio 2021 il Tribunale di Imperia, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza, avanzata da Hichem Soltani, di applicazione della disciplina del reato continuato ai fatti di reato oggetto delle sentenze irrevocabili emesse nei suoi confronti ed indicate nell'istanza, rideterminando la pena complessiva in anni sei di reclusione ed 9.000 di multa. 2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del suo difensore, avv.to Paolo Burlo, il quale lamenta violazione degli artt. 671 e 442 cod. proc. pen. per avere il giudice dell'esecuzione omesso di considerare che i reati, unificati per continuazione, erano stati giudicati in procedimenti celebrati secondo il rito abbreviato e per non avere applicato la diminuente di un terzo di pena prevista dall'art. 442 cod. proc. pen..

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Giulio Romano, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, condividendo i motivi di ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e va dunque accolto. 1.11 provvedimento impugnato ha risolto positivamente l'incidente di esecuzione proposto e ha unificato per continuazione i reati giudicati:

a) con la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Imperia del 20 giugno 2016, irrevocabile il 23 marzo 2018, di condanna alla pena di un anno, quattro mesi di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; b)con la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Imperia del 7 giugno 2017, irrevocabile il 6 giugno 2018, di condanna alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 6.000,00 di multa;

c) con la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Imperia del 6 marzo 2019, parzialmente riformata dalla sentenza della Corte di appello di Genova del del 30 settembre 2019, irrevocabile il 15 novembre 2019, di condanna alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, rideterminando la pena unica in anni sei di reclusione ed euro 9.000,00 di multa.

2. La scarna motivazione dell'ordinanza in verifica espone un procedimento di computo della pena stabilita per il reato continuato che non consente di comprendere se sia o meno già avvenuta l'applicazione della diminuente di un terzo per il rito abbreviato per ciascuna porzione di pena applicata per ognuno dei reati unificati per continuazione. Tale carenza, oltre a rendere insufficiente l'apparato argomentativo a sostegno della decisione, si traduce nella violazione del disposto dell'art. 442 cod. proc. pen., comma 2.2.1 Come già affermato da questa Corte con orientamento che si condivide e ribadisce, «Il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato» (Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, Ben Salam, Rv. 276838;

Sez. 1, n. 40280 del 21/05/2013, Agostino, Rv. 257325; Sez. 1, n. 20007 del 05/05/2010, Serafino, Rv. 247616). 2.2 In accoglimento dell'impugnazione proposta, s'impone l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Imperia per nuovo giudizio, limitatamente alla determinazione della pena, che dovrò compiersi nel rispetto del principio di diritto sopra enunciato. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Imperia. Così decis