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Ordinanza — n. 4546/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4546/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4546/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Castrovillari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava, con il provvedimento indicato in epigrafe, la richiesta di revoca del decreto penale di condanna irrevocabile emesso il 21 giugno 2012 nei confronti di Salvatore Parrotta, rilevando che il fatto per cui era stato emesso tale decreto non risultava depenalizzato dal c1.1. n. 8 del 2016, trattandosi di guida senza patente commessa dal sottoposto alla misura di prevenzione e dunque di fatto sanzionato dall'art. 73, d.lgs. n. 159 del 2011.

Regesto Legislator

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art. 666 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4546/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione Parrotta tramite il difensore, lamentando violazione di legge sul rilievo che l'addebito al quale l'istanza aveva fatto riferimento era solo quello, autonomamente contestato e in effetti depenalizzato, previsto dall'art. 116, comma 13, d.lgs. n. 285 del 1992.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente sanzione per violazione stradale reato di pirateria della strada divieto di condurre abbandono del procedimento per infrazione stradale reato penale

Disposizioni normative citate

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art. 666 cod. proc. pen
8, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione è data solo la facoltà di proporre opposizione, anche nel caso in cui questi abbia irritualmente deciso nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARROTTA SALVATORE nato a BERGAMO il 05/09/1974 avverso l'ordinanza del 09/03/2021 del GIP TRIBUNALE di CASTROVILLARIudita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Castrovillari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava, con il provvedimento indicato in epigrafe, la richiesta di revoca del decreto penale di condanna irrevocabile emesso il 21 giugno 2012 nei confronti di Salvatore Parrotta, rilevando che il fatto per cui era stato emesso tale decreto non risultava depenalizzato dal c1.1. n. 8 del 2016, trattandosi di guida senza patente commessa dal sottoposto alla misura di prevenzione e dunque di fatto sanzionato dall'art. 73, d.lgs. n. 159 del 2011.

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione Parrotta tramite il difensore, lamentando violazione di legge sul rilievo che l'addebito al quale l'istanza aveva fatto riferimento era solo quello, autonomamente contestato e in effetti depenalizzato, previsto dall'art. 116, comma 13, d.lgs. n. 285 del 1992.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va convertito in opposizione e gli atti vanno trasmessi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari affinché provveda.

2. Infatti, in tema di revoca della sentenza o del decreto penale di condanna irrevocabili per i reati depenalizzati dal d.lgs, 15 gennaio 2016, n. 8, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione è data solo la facoltà di proporre opposizione, anche nel caso in cui questi abbia irritualmente deciso nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. anziché "de plano" ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 1, n. 8294 del 09/02/2021, Giarletta, Rv. 280533)

P.Q.M.

Convertito il ricorso per cassazione in opposizione, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Castrovillari, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari. Così deciso il 13 gennaio 2022. o Ui Il Consigliere estensore Il Pr