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Sentenza — n. 4545/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4545/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4545/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava la richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di Anna Caserta, imputata del reato di cui all'art. 660 cod. pen., disponendo la restituzione degli atti al Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale che aveva avanzato detta richiesta, al fine di valutare la possibilità di richiedere l'archiviazione del procedimento, potendo nel caso di specie ravvisarsi la non punibilità del fatto ex art 131-bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 660 cod. pen, art 131-bis cod. pen, art. 459 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4545/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino censurandone l'abnormità, per avere determinato l'indebita regressione e lo stallo del procedimento, imponendo una richiesta di archiviazione non consentita, stante che nella specie l'abitualità delle condotte preclude la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.

Parole chiave

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abbandono del procedimento penale difetto di legittimazione del ministero pubblico procedura di annullamento restituzione in pristino ritiro dell'atto procedurale cancellazione dall'albo avvocati

Disposizioni normative citate

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art. 660 cod. pen
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava la richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di Anna Caserta, imputata del reato di cui all'art. 660 cod.
art 131-bis cod. pen
pen., disponendo la restituzione degli atti al Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale che aveva avanzato detta richiesta, al fine di valutare la possibilità di richiedere l'archiviazione del procedimento, potendo nel caso di specie ravvisarsi la non punibilità del fatto ex art 131-bis cod. pen.
art. 459 cod. proc. pen
Inoltre, con la restituzione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 459 cod. proc. pen., non si realizza né un indebito ritorno ad una fase del procedimento già esaurita e conclusa, né una paralisi irrimediabile del suo corso.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI LARINOnei confronti di: CASERTA ANNA natcta NAPOLI il 10/09/1976 avverso l'ordinanza del 05/02/2021 del GIP TRIBUNALE di LARINOudita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto di dichiarazione inammissibile il ricorso; lette conclusioni dell'avvocato Roberto D'Aloisio, per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava la richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di Anna Caserta, imputata del reato di cui all'art. 660 cod. pen., disponendo la restituzione degli atti al Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale che aveva avanzato detta richiesta, al fine di valutare la possibilità di richiedere l'archiviazione del procedimento, potendo nel caso di specie ravvisarsi la non punibilità del fatto ex art 131-bis cod. pen.

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino censurandone l'abnormità, per avere determinato l'indebita regressione e lo stallo del procedimento, imponendo una richiesta di archiviazione non consentita, stante che nella specie l'abitualità delle condotte preclude la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Come chiarito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715, non è abnorme, e quindi è non ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, restituisca gli atti al pubblico ministero perché valuti la possibilità di chiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.. Invero, l'invito a verificare il carattere "particolarmente tenue" dell'illecito contestato nell'imputazione non implica alcuna invasione delle competenze riservate all'organo requirente, ma appartiene all'attività di qualificazione giuridica propria del giudice.

Inoltre, con la restituzione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 459 cod. proc. pen., non si realizza né un indebito ritorno ad una fase del procedimento già esaurita e conclusa, né una paralisi irrimediabile del suo corso. Il pubblico ministero è nuovamente titolare degli originari poteri di iniziativa e di impulso processuale, che può esercitare, sia ripresentando la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, se necessario, emendata degli errori segnalati, sia procedendo con altro rito, o ancora può inoltrare richiesta di archiviazione del procedimento.

3. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere est