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Sentenza — n. 4542/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4542/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4542/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, per violazione degli obblighi imposti, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - applicata a Domenico Di Pilato con sentenza emessa dallo stesso Ufficio il 13 febbraio 2020, irrevocabile dal 17 maggio 2020 - e ripristinava la pena sostituita e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 4542/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione il condannato, con il ministero del suo difensore di fiducia Con il primo motivo deduce la nullità del procedimento e della decisione, in relazione alla mancata celebrazione dell'udienza camerale, a norma dell'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada. Con il secondo motivo deduce violazione di legge penale, evidenziando come la pena sostitutiva non fosse mai stata posta ritualmente in esecuzione. Con il terzo motivo deduce vizio della motivazione, nella parte in cui si dava in essa per scontato che fosse stato preventivamente individuato l'ente beneficiario della prestazione di pubblica utilità, il cui inadempimento gli era stato rimproverato.

Parole chiave

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revoca della licenza condurre esecuzione di atti autentici ritiro dell'autorizzazione piano di esecuzione delle pene prestazione di diritto pubblico abuso della licenza e delle targhe
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Pilato Domenico, nato a Milano il 27/05/1971 avverso l'ordinanza del 07/04/2021 del G.i.p. del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, per violazione degli obblighi imposti, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - applicata a Domenico Di Pilato con sentenza emessa dallo stesso Ufficio il 13 febbraio 2020, irrevocabile dal 17 maggio 2020 - e ripristinava la pena sostituita e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

2. Ricorre per cassazione il condannato, con il ministero del suo difensore di fiducia Con il primo motivo deduce la nullità del procedimento e della decisione, in relazione alla mancata celebrazione dell'udienza camerale, a norma dell'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada. Con il secondo motivo deduce violazione di legge penale, evidenziando come la pena sostitutiva non fosse mai stata posta ritualmente in esecuzione. Con il terzo motivo deduce vizio della motivazione, nella parte in cui si dava in essa per scontato che fosse stato preventivamente individuato l'ente beneficiario della prestazione di pubblica utilità, il cui inadempimento gli era stato rimproverato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato. In materia di procedimenti di esecuzione le disposizioni di cui all'art. 666, commi 3, 4 e 5, cod. proc. pen. - relative all'avviso della data di udienza alle parti ed ai difensori, alla presenza necessaria di questi ultimi e del Pubblico ministero ed all'assunzione delle prove in contraddittorio - hanno la precipua funzione di regolare la forma di tutti siffatti procedimenti, a meno che non sia specificatamente previsto la procedura de plano (Sez. 1, n. 3637 del 18/07/1994, Cipriano, Rv. 200047-01); il rispetto di tali forme è del resto espressamente imposto dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, mentre la loro inosservanza è causa di nullità assoluta (Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018, Cusinattí, Rv. 274556-01;

Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014, Vitiello, Rv. 259475-01; Sez. 1, n. 48214 del 16/12/2008, Amato, Rv. 242661-01), nella specie verificatasi.Dagli atti, che il Collegio è legittimato a compulsare in relazione alla natura processuale del vizio dedotto, risulta infatti che il giudice abbia deliberato senza la previa attivazione del contraddittorio camerale.

2. Previo assorbimento dei motivi successivi di ricorso, l'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio (v., sul punto, Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524 01; Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mescolo, Rv. 279397-01), perché il G.i.p. del Tribunale di Milano rinnovi il giudizio assicurando il predetto contraddittorio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, ufficio del Giudice delle indagini preliminari. Così deciso il 07/12/2021 Il Consi