Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 4539/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4539/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4539/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di La Spezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava - ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), seconda parte, cod. pen., per mancato adempimento degli obblighi imposti - la sospensione condizionale della pena, accordata a Riccardo Sudano con sentenza emessa dallo stesso Ufficio il 18 luglio 2017, irrevocabile dal 23 gennaio 2020.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 674 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4539/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione il condannato, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo, nell'unico motivo, la nullità del procedimento e della decisione, in relazione alla mancata rituale notificazione a sé dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio.

Parole chiave

Generato dall'IA
violazioni delle norme procedurali contumacia sanatoria del vizio procedurale diritti della difesa notificazione viziata obbligo di comparizione all'udienza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 674 cod. proc. pen
200047-01); conseguentemente, nel procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 674 cod. proc. pen., esse sono di dovuta applicazione ed è causa di nullità assoluta del relativo provvedimento terminale la loro inosservanza (Sez.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Sudano Riccardo, nato a La Spezia il 20/11/1969 avverso l'ordinanza del 07/04/2021 del Tribunale di La Spezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al giudice a quo;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di La Spezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava - ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), seconda parte, cod. pen., per mancato adempimento degli obblighi imposti - la sospensione condizionale della pena, accordata a Riccardo Sudano con sentenza emessa dallo stesso Ufficio il 18 luglio 2017, irrevocabile dal 23 gennaio 2020.

2. Ricorre per cassazione il condannato, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo, nell'unico motivo, la nullità del procedimento e della decisione, in relazione alla mancata rituale notificazione a sé dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. In materia di procedimenti di esecuzione le disposizioni di cui all'art. 666, commi 3, 4 e 5, cod. proc. pen. - relative all'avviso della data di udienza alle parti ed ai difensori, alla presenza necessaria di questi ultimi e del Pubblico ministero ed all'assunzione delle prove in contraddittorio - hanno la precipua funzione di regolare la forma di tutti siffatti procedimenti, a meno che non sia specificatamente previsto la procedura de plano (Sez. 1, n. 3637 del 18/07/1994, Cipriano, Rv. 200047-01); conseguentemente, nel procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 674 cod. proc. pen., esse sono di dovuta applicazione ed è causa di nullità assoluta del relativo provvedimento terminale la loro inosservanza (Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018, Cusinatti, Rv. 274556-01;

Sez. 1, n. 20290 del 06/05/2008, Di Dia, Rv. 239994-01; Sez. 2, n. 20904 del 03/04/2003, Giannini, Rv. 225089-01; Sez. 2, n. 5495 del 17/11/1999, dep. 2000, Esposito, Rv. 216349-01), nella specie verificatasi. Dagli atti, che il Collegio è legittimato a compulsare in relazione alla natura processuale del vizio dedotto, risulta infatti che l'avviso di fissazione dell'udienza camerale del 7 aprile 2021 - di cui, all'udienza precedente, era stata disposta la nuova notificazione - sia giunto al condannato in data posteriore alla sua celebrazione.

2. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio (v., sul punto, Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524 01; Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mascolo, Rv. 279397-01), perché il Tribunale di La Spezia rinnovi il giudizio assicurando la previa rituale citazione del condannato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di La Spezia. Così deciso il 07/12/2021 Il Consiglier