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Sentenza — n. 4538/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls appeal order regarding conditional sentence suspension revocation due to incorrect application of temporal limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4538/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed an appellate court order that rejected the revocation of conditional sentence suspensions for Pasquale Merola. The lower court incorrectly applied the five-year time limit by referencing the crime's commission date rather than the date the granting judgment became final. The Supreme Court ruled that for revocation under Article 168, the relevant timeline must be calculated from the finality of the prior judgments, establishing that the new crime occurred within the statutory period.

Regesto Legislator

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Art. 168, primo comma, n. 1) c.p.; Art. 168, primo comma, n. 2) c.p.: The temporal limit for revoking a conditional sentence suspension is calculated from the date the granting judgment becomes final, not the date of the new crime's commission.

Parole chiave

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conditional sentence suspension revocation of benefit five-year time limit finality of judgment appellate court error revoca della sospensione condizionale tentata estorsione remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 168, primo comma, n. 1) c.p.
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta del locale Procuratore generale, nella parte concernente la revoca - ai sensi dell'art. 168, primo comma, n.
Art. 168, primo comma, n. 2) c.p.
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta del locale Procuratore generale, nella parte concernente la revoca - ai sensi dell'art. 168, primo comma, n.
Art. 163 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, Ahmetovic
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli nel procedimento a carico di Merola Pasquale, nato a Marcianise il 03/07/1975 avverso l'ordinanza del 23/03/2021 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta del locale Procuratore generale, nella parte concernente la revoca - ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), prima parte, cod. pen. - delle sospensioni condizionali della pena, antecedentemente accordate a Pasquale Merola. La Corte di appello rappresentava che Merola aveva riportato le condanne elencate nel seguente ordine:

1) alla pena di tre anni e tre mesi di reclusione e 1.200 euro di multa, con sentenza emessa il 19 maggio 2014 dalla stessa Corte, irrevocabile dal 26 gennaio 2016, per il reato di tentata estorsione in concorso;

2) alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e 516,46 euro di multa, condizionalmente sospesa, con sentenza emessa il 16 dicembre 1998 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, irrevocabile dal 4 marzo 1999, per il reato di rapina in concorso;

3) alla pena di un anno e dieci giorni di reclusione e 13,29 euro di multa, condizionalmente sospesa, con sentenza emessa il 9 giugno 1999 dalla Pretura di Latina, sezione distaccata di Terracina, irrevocabile dall'Il luglio 1999, per il reato di furto in concorso. La Corte di appello osservava quindi che, «in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce» (era in proposito richiamata conforme giurisprudenza di legittimità)._ Ciò posto, la Corte di appello rilevava che il delitto sub 1) «non [era] stato commesso entro i cinque anni dal passaggio in giudicato delle sentenze che avevano accertato la consumazione» dei delitti anteriori, e che pertanto «non [ricorrevano] i presupposti per la revoca del beneficio [...] concess[o] in relazione alla sentenza sub 1)».

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli. Con il primo motivo il ricorrente deduce contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione, emergente dal testo del provvedimento impugnato, dal quale risulterebbe - nel prosieguo dell'esposizione, relativa all'applicazione del beneficio dell'indulto - che il delitto sub 1) è stato commesso il 22 luglio 2001, e quindi all'interno del quinquennio calcolato dalla data di irrevocabilità delle sentenze sub 2) e sub 3). Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, per avere il provvedimento impugnato erroneamente riferito la revoca della sospensione condizionale alla sentenza sub 1), anziché, come correttamente richiesto, alle sentenze sub 2) e sub 3), rispetto alle quali erano maturate le condizioni di cui all'art. 168, primo comma, n. 1), prima parte, cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, nei suoi connessi motivi, congiuntamente esaminabili, è fondato.

2. Il giudice a quo muove dall'enunciazione di un principio di diritto inconferente rispetto al caso sottoposto al suo esame, perché relativo all'ipotesi di revoca della sospensione condizionale della pena contemplata dall'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., secondo il quale il beneficio viene meno ove l'interessato, nei termini stabiliti, «riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superi i limiti stabiliti dall'articolo 163». E' con riferimento a tale fattispecie che vale l'affermazione per cui l'anteriorità del reato successivamente giudicato debba essere determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio, e non a quella di commissione del reato al quale quest'ultima sentenza si riferisce.

3. Nel caso in esame, il giudice a quo era invece chiamato a valutare la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 168, primo comma, n. 1), prima parte, cod. pen., secondo cui la sospensione condizionale della pena è revocata qualora, nei termini stabiliti, il condannato «commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva». Rispetto a tale fattispecie, vale il principio per cui la condanna a pena detentiva non sospesa, per delitto commesso entro il quinquennio dal passaggio in giudicato di precedente sentenza di condanna a pena sospesa, impone comunque al giudice dell'esecuzione la revoca del beneficio (da ultimo, Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, Ahmetovic, Rv. 280682-01). E risulta dallo stesso provvedimento impugnato che le sentenze sub 2) e 3) - che sono quelle che accordano il beneficio soggetto a revoca - sono entrambe divenute irrevocabili nel 1999, mentre il reato sub 1), che della revoca costituisce fondamento, interviene in data 22 luglio 2001, e quindi all'interno del quinquennio per legge rilevante.

4. L'ordinanza impugnata deve essere annullata alla stregua delle considerazioni che precedono, con rinvio al giudice dell'esecuzione per rinnovata valutazione, adottata su giusti presupposti di fatto e di diritto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Cos