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Sentenza — n. 4519/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order for continuation of crimes due to lack of penalty reduction motivation and sentencing disparity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4519/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate court's order regarding the continuation of crimes, remanding the case for a new hearing. The appellant argued that the execution judge applied a higher sentence than his co-defendant without explaining the disparity or correctly applying the mandatory one-third reduction for abbreviated proceedings. The court ruled that the judge failed to provide valid reasons for the sentencing difference and did not explicitly state the statutory reduction required by law.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The execution judge must explicitly motivate the reasons for any sentencing disparity between co-defendants and must specify the application of mandatory statutory reductions for abbreviated proceedings.

Parole chiave

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continuation of crimes execution judge sentencing disparity abbreviated proceedings mandatory reduction lack of motivation remand for new trial riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
Bonavolontà Raffaele ricorre avverso l'ordinanza del 23 febbraio 2021 della Corte di appello di Milano che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod.
Art. 81 c.p.
Ciò si pone in contrasto con il fondamentale principio giuridico per cui l'esercizio di ogni potere discrezionale - quale è indubbiamente quello di determinazione della pena ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod.
Art. 442 c.p.p.
satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma 2, cod.
art. 671 cod. proc. pen
Bonavolontà Raffaele ricorre avverso l'ordinanza del 23 febbraio 2021 della Corte di appello di Milano che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Reale
e il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum (Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Reale, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONAVOLONTA' RAFFAELE nato a NAPOLI il 27/12/1983 avverso l'ordinanza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/seRtge le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Tomaso Epidendio, chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Bonavolontà Raffaele ricorre avverso l'ordinanza del 23 febbraio 2021 della Corte di appello di Milano che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:

1) al reato di rapina aggravata, ai sensi degli artt. 628, primo e terzo comma, n. 1, e 61, primo comma, n. 7, cod. pen., commesso il 9 giugno 2017 in Milano, giudicato dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 16 aprile 2019, definitiva il 29 ottobre 2019.

2) ai reati di rapina aggravata e ricettazione, ai sensi degli artt. 628, primo e terzo comma, n. 1, e 648 cod. pen., commessi il 4 aprile 2017 in Milano, giudicati dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 2 ottobre 2018, definitiva l'11 settembre 2019. Il giudice dell'esecuzione, evidenziando la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso e considerando il trattamento sanzionatorio riservato al coimputato Gennaro Di Biase (per il quale il giudice sub 1 - che lo aveva giudicato in ordine al reato sub 2 - aveva già riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto dell'istanza), ha rideterminato la pena finale in anni nove di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.

2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 438 e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione, pur avendo evidenziato l'evidente unitarietà della posizione di Bonavolontà con quella di Di Biase sotto il profilo delle condotte poste in essere, ha applicato nei confronti del primo una pena finale superiore a quella comminata al coimputato. Nel ricorso si evidenzia che, in sostanza, a Bonavolontà sarebbe stata applicata una pena superiore solo perché impossibilitato a chiedere il riconoscimento del vincolo della continuazione durante la fase della cognizione (come, invece, aveva potuto fare Di Biase) per questioni prettamente processuali, in quanto la Corte di appello di Milano aveva rilevato che non era ancora passata in giudicato la sentenza sub 2.

Infine, la Corte avrebbe fatto un errore di calcolo nella riduzione della pena per il rito prescelto.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, il giudice dell'esecuzione, pur accertando l'evidente unitarietà delle condotte poste in essere da Bonavolontà e dal correo Di Biase, ha poi applicato nei confronti del primo una pena superiore rispetto a quella oggetto di condanna del secondo. Ciò si pone in contrasto con il fondamentale principio giuridico per cui l'esercizio di ogni potere discrezionale - quale è indubbiamente quello di determinazione della pena ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. - impone di enunciare, sia pure concisamente, le ragioni poste a fondamento della decisione in concreto adottata, al fine di evitare la sua trasformazione in arbitrio e di consentire un controllo effettivo da parte del giudice dell'impugnazione.

Nel caso di specie, quindi, il giudice dell'esecuzione non ha fornito alcuna valida motivazione circa tale differenza sanzionatoria. Infine, si evidenzia che l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito abbreviato comporta che a questi - siano essi reati c.d. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. e il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum (Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Reale, Rv. 262888).

La Corte di appello, invece, non ha correttamente applicato la detta riduzione.

2. All'annullamento consegue che va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano, per rinnovato esame della richiesta in diversa composizione fisica, in ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 03/07/2013, sulla diversa composizione del giudice di rinvio, in caso di annullamento di ordinanze in materia di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano. Così deciso il 27/10/2021 Il C