Sentenza — n. 4502/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ESSALHI JAOUAD nato il 01/01/1985 avverso la sentenza del 05/11/2013 del GIUDICE DI PACE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso, chieden /tc,u2e. 74.1, Au-i, t-U-1e ,A-A-L-• Il Proc. Gen. conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 4 giugno 2013 il Giudice di Pace di Firenze condannava l'imputato laouad Essalhi alla pena di euro 5.000,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 10-bis del D.Lgs. n. 286 del 1998, contestatogli per essere entrato ed essersi trattenuto in Italia illegalmente senza il possesso di documenti validi per l'ingresso nel territorio nazionale, fatto accertato in Firenze il 30 agosto 2011.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 175 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4502/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Divenuta irrevocabile la predetta sentenza, l'imputato sul presupposto della propria incolpevole mancata conoscenza del processo e della pronuncia conclusiva, proponeva istanza di restituzione nel termine per impugnarla e la Suprema Corte con ordinanza in data 20 febbraio 2020 lo restituiva nel termine per proporre ricorso per cassazione. 3.Col ricorso così introdotto l'imputato a mezzo del difensore, avv.to Dario Fiorentino, con unico ha dedotto la violazione dell'art. 5, comma 11, D.Lgs. n. 109 del 2012 e la mancata assunzione di prova decisiva.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ESSALHI JAOUAD nato il 01/01/1985 avverso la sentenza del 05/11/2013 del GIUDICE DI PACE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso, chieden /tc,u2e. 74.1, Au-i, t-U-1e ,A-A-L-• Il Proc. Gen. conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 4 giugno 2013 il Giudice di Pace di Firenze condannava l'imputato laouad Essalhi alla pena di euro 5.000,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 10-bis del D.Lgs. n. 286 del 1998, contestatogli per essere entrato ed essersi trattenuto in Italia illegalmente senza il possesso di documenti validi per l'ingresso nel territorio nazionale, fatto accertato in Firenze il 30 agosto 2011.
2. Divenuta irrevocabile la predetta sentenza, l'imputato sul presupposto della propria incolpevole mancata conoscenza del processo e della pronuncia conclusiva, proponeva istanza di restituzione nel termine per impugnarla e la Suprema Corte con ordinanza in data 20 febbraio 2020 lo restituiva nel termine per proporre ricorso per cassazione. 3.Col ricorso così introdotto l'imputato a mezzo del difensore, avv.to Dario Fiorentino, con unico ha dedotto la violazione dell'art. 5, comma 11, D.Lgs. n. 109 del 2012 e la mancata assunzione di prova decisiva.
Secondo la difesa, il reato contestato è estinto per intervenuta emersione dell'imputato dal lavoro irregolare mediante la sottoscrizione in data 6 marzo 2014 di contratto di soggiorno cui seguiva il rilascio del permesso di soggiorno in data 3 luglio 2014. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita, dunque, accoglimento. 1.Premesso che, a seguito dell'accordata restituzione nel termine per proporre impugnazione, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione in data 5 giugno 2020, ossia entro il termine di legge, deve rilevarsi che, alla stregua della documentazione versata in atti con l'incidente proposto ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., l'imputato, già prima della conclusione del giudizio di primo grado, con apposita istanza presentata in data 4 ottobre 2012 alla Prefettura di Firenze ha attivato il procedimento di emersione del lavoro irregolare, ai sensi della L. n. 102 del 2009, art. 1-ter, che si è concluso con esito positivo in data 6 marzo 2014 mediante la sottoscrizione del contratto di soggiorno ed in data 3 luglio 2014 il conseguente rilascio del permesso di soggiorno, in seguito prorogato.
2. Ne discende che, successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado, è stata realizzata la condizione legale per riscontrare l'intervenuta estinzione del reato ascritto al ricorrente ai sensi dell'art. 5, comma 11, del D.Lgs. n. 109 del 2012, a norma del quale: «Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al successivo comma 13. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 9 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6».
3. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio per essere il reato estinto ai sensi dell'art. 5, comma 11, D.Lgs. n. 109 del 2012. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto ex art. 5, comma 11, D.Lgs. n. 109 del 2012. Così deciso in Rom