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Sentenza — n. 4495/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4495/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4495/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro dichiarava Antonio Berlingieri colpevole del reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 (guida di veicolo in difetto di patente, assunta da soggetto sottoposto in via definitiva a misura di prevenzione personale) - così riqualificata la condotta di cui in imputazione, contestata come violazione dell'art. 75, comma 2, stesso d.lgs. - e, con le attenuanti generiche e la diminuente del rito abbreviato, lo condannava alla pena di quattro mesi di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 4495/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Antonio Berlingieri ricorre per cassazione, ritualmente assistito dal suo difensore di fiducia. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., e con il secondo motivo denuncia l'illegalità della pena, essendo il reato di natura contravvenzionale, e il difetto di motivazione circa la sua entità.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente infrazione alle norme della circolazione infrazione privilegiata altri reati violazione semplice della LCStr contravvenzione per eccesso di velocità

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Berlingieri Antonio, nato a Catanzaro il 04/03/1993 avverso la sentenza del 15/07/2020 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in punto di omessa motivazione in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro dichiarava Antonio Berlingieri colpevole del reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 (guida di veicolo in difetto di patente, assunta da soggetto sottoposto in via definitiva a misura di prevenzione personale) - così riqualificata la condotta di cui in imputazione, contestata come violazione dell'art. 75, comma 2, stesso d.lgs. - e, con le attenuanti generiche e la diminuente del rito abbreviato, lo condannava alla pena di quattro mesi di reclusione.

2. Antonio Berlingieri ricorre per cassazione, ritualmente assistito dal suo difensore di fiducia. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., e con il secondo motivo denuncia l'illegalità della pena, essendo il reato di natura contravvenzionale, e il difetto di motivazione circa la sua entità.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è fondato. La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art.129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707-01). Nel caso di specie, la Corte territoriale era stata sollecitata dall'appellante, che pure non aveva formulato sul punto motivo specifico, ad esercitare il potere di rilievo officioso, e doveva rendere conto delle ragioni eventualmente militanti in senso difforme (cfr., a contrario, Sez. 2, n: 15930 del 19/02/2016, Moundi, Rv. 266563-01), come non avvenuto.

Né può parlarsi di motivazione implicita, in quanto la struttura argomentativa della sentenza impugnata non richiama, neppure rispetto a profili diversi, elementi che escludano una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097-01); e l'individuazione di una pena base prossima al minimo edittale (ancorché errata nella specie, essendo stata inflitta la reclusione anziché l'arresto), nonché la concessione delle attenuanti generiche, orientano per lo meno nel senso della non rilevata gravità.

2. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, limitatamente all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., e previo assorbimento del secondo motivo, con rinvio per nuovo giudizio sulla ricorrenza della causa di non punibilità ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. E' opportuno ricordare che, nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, limitatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267590 - 01; Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015, Sarli, Rv. 265434-01; Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015, Ferraiuolo, Rv. 264796-01).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso il 07/12/2021 Il Consig