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Sentenza — n. 4492/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4492/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4492/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza resa in data 22 luglio 2020, il Giudice di pace di Brescia ha dichiarato Traoere Cheikh Bamba colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter d.lgs. n. 2986 del 1998 e lo ha, per l'effetto, condannato alla pena di euro 7.000,00 di multa. Ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, sviluppando due motivi. 2.1. Con il primo eccepisce nullità della sentenza per violazione di legge processuale in relazione all'art. 431 cod. proc. pen. Il Giudice di pace, nonostante l'opposizione espressa della difesa, ha acquisto nel fascicolo del dibattimento l'annotazione di polizia giudiziaria del 19 ottobre 2018 sulla base della quale ha considerato valida l'accettazione da parte del difensore di ufficio dell'elezione di domicilio e, conseguentemente, regolare la notificazione del decreto di citazione a giudizio. 2.2.

Regesto Legislator

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art. 431 cod. proc. pen, art. 161 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4492/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In ogni caso l'assenso del difensore deve necessariamente essere espresso nel verbale redatto ex art. 161 cod. proc. pen. e non può essere desunto da altri atti.

Parole chiave

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libera scelta del domicilio determinazione del domicilio civile diritto di ottenere una decisione nullità di una elezione domicilio eletto scelta del difensore

Disposizioni normative citate

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art. 431 cod. proc. pen
Con il primo eccepisce nullità della sentenza per violazione di legge processuale in relazione all'art. 431 cod. proc. pen.
art. 161 cod. proc. pen
In ogni caso l'assenso del difensore deve necessariamente essere espresso nel verbale redatto ex art. 161 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TRAORE CHEIKN BAMBA (C.U.I. 038D1Z7) nato il 13/11/1981 avverso la sentenza del 22/07/2020 del GIUDICE DI PACE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni scritte depositate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28.10.2020, n. 137, convertito con L. 18.12.2020, n. 17, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

1.

1. Con sentenza resa in data 22 luglio 2020, il Giudice di pace di Brescia ha dichiarato Traoere Cheikh Bamba colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter d.lgs. n. 2986 del 1998 e lo ha, per l'effetto, condannato alla pena di euro 7.000,00 di multa.

2. Ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, sviluppando due motivi. 2.1. Con il primo eccepisce nullità della sentenza per violazione di legge processuale in relazione all'art. 431 cod. proc. pen. Il Giudice di pace, nonostante l'opposizione espressa della difesa, ha acquisto nel fascicolo del dibattimento l'annotazione di polizia giudiziaria del 19 ottobre 2018 sulla base della quale ha considerato valida l'accettazione da parte del difensore di ufficio dell'elezione di domicilio e, conseguentemente, regolare la notificazione del decreto di citazione a giudizio. 2.2.

Con il secondo motivo denunzia violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'ad 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103. Il Giudice di pace ha ritenuto valida l'elezione di domicilio nonostante nel verbale sottoscritto dall'imputato non si dia atto del consenso del difensore alla domiciliazione, previamente richiesto dalla polizia giudiziaria. Poiché detto verbale è l'unico atto dal quale possono evincersi le informazioni relative all'elezione di domicilio, nessuna rilevanza può essere attribuita all'annotazione di servizio compilata il giorno successivo, il cui testo, peraltro, non è di univoca interpretazione rimanendo il dubbio che la dicitura valorizzata («comunicazione telefonica all'utenza mobile ... accettazione la domiciliazione deli atti de quo») sia il frutto di un errore informatico e sia comunque riferibile ad altro procedimento.

In ogni caso l'assenso del difensore deve necessariamente essere espresso nel verbale redatto ex art. 161 cod. proc. pen. e non può essere desunto da altri atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non supera il preliminare vaglio di ammissibilità.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato. E' incontestato che l'annotazione di polizia giudiziaria del 19 ottobre 2018 sia stata utilizzata non ai fini dell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, ma per accertare la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio. Non trova pertanto applicazione la disciplina dettata dall'art. 431 cod. proc. pen. che, oltre a disporre l'inserimento nel fascicolo del dibattimento di alcuni atti tassativamente indicati (comma 1), affida al consenso delle parti la possibilità di inserirne altri («atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero e documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva») fisiologicamente destinati a trasformarsi in prova nel corso del giudizio, previa necessaria lettura o dichiarazione del giudice che lo indichi come utilizzabile per la decisione ex 511 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 40583 del 26/10/2021, Rital Mounir, Rv. 282124).

Al contrario tutti gli atti relativi alla citazione a giudizio dell'imputato, quindi anche quelli rilevanti per l'efficacia dell'eventuale elezione di domicilio come l'annotazione di sevizio attestante l'assenso del difensore domiciliatario ai sensi dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., devono essere inseriti, a prescindere dall'iniziativa delle parti e dal loro consenso, nel fascicolo ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen., «al fine di agevolare i poteri d'ufficio del giudice di rilevare nullità insanabili e garantire, in tal modo, la ragionevole durata del processo» (Sez.

U, n., 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269029).

2. Il secondo motivo è anche esso manifestamente infondato. L'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. impone l'acquisizione del consenso del difensore di ufficio alla domiciliazione «unitamente» all'elezione di domicilio («l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario»). La norma non prescrive, quindi, che la scelta dell'imputato e l'accettazione del difensore siano anche contestuali, purché entrambe siano, comunque, precedenti alla notifica dell'atto eseguita presso il difensore domiciliatario.

D'altra parte, se la ratio della modifica normativa è quella di evitare elezioni fittizie in favore di difensori non disponibili in concreto ad instaurare un effettivo rapporto professionale con l'indagato (cfr. Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail Darwish Mhame Rv. 279420), tale esigenza è parimenti sodisfatta anche nel caso in cui la polizia giudiziaria accerti l'assenso del difensore di ufficio alla domiciliazione in un momento successivo all'elezione, documentandolo in un diverso e separato atto 3. Per quanto esposto, il ricorso manifestamente infondato in tutte le sue deduzioni, va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa nella proposizione di tale impugnazione, anche al versamento • di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo liquidare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Rom