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Sentenza — n. 4486/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4486/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4486/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Bugan Marian Alexandru ricorre avverso la sentenza della Corte di appello dell'Aquila del 6 novembre 2019, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara del 18 luglio 2019, con la quale era stato condannato alla pena della reclusione convertita nell'allontanamento dal territorio nazionale con divieto di reingresso per anni dieci, in ordine al reato di cui all'art. 20, comma 14, d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, perché, quale cittadino comunitario destinatario del provvedimento del 31 marzo 2014 (notificatogli in pari data), con il quale il Prefetto di Chieti aveva disposto il suo allontanamento dal territorio dello Stato entro dieci giorni dalla notifica e per la durata di anni cinque, il 14 maggio 2017 in Pescara era rientrato sul territorio nazionale. 2.1.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 4486/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 20 d.lgs. n. 30 del 2007, e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che non era stato provato il suo reingresso nel territorio dello Stato (anche considerando che, con provvedimento del 31 marzo 2014, erano stati allo stesso concessi dieci giorni dalla notifica per lasciare il territorio nazionale) e, in ogni caso, non vi era prova che l'accompagnamento alla frontiera del 16 maggio 2014 (così come risulta anche dalla nota della Questura di Ferrara della medesima data) fosse stato preceduto dall'udienza di convalida da parte dell'Autorità giudiziaria.

Parole chiave

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allontanamento autorizzazione d'entrata allontanamento legittimo ripristino dello statuto di rifugiato violazione della legge sugli stranieri inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BUGAN MARIAN ALEXANDRU nato il 06/10/1990 avverso la sentenza del 06/11/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo 0,0-1 ii(463,AaS*1 'llv/mtlf5P F7-4' DE-k.

RITENUTO IN FATTO

1. Bugan Marian Alexandru ricorre avverso la sentenza della Corte di appello dell'Aquila del 6 novembre 2019, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara del 18 luglio 2019, con la quale era stato condannato alla pena della reclusione convertita nell'allontanamento dal territorio nazionale con divieto di reingresso per anni dieci, in ordine al reato di cui all'art. 20, comma 14, d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, perché, quale cittadino comunitario destinatario del provvedimento del 31 marzo 2014 (notificatogli in pari data), con il quale il Prefetto di Chieti aveva disposto il suo allontanamento dal territorio dello Stato entro dieci giorni dalla notifica e per la durata di anni cinque, il 14 maggio 2017 in Pescara era rientrato sul territorio nazionale. 2.1.

Il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 20 d.lgs. n. 30 del 2007, e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che non era stato provato il suo reingresso nel territorio dello Stato (anche considerando che, con provvedimento del 31 marzo 2014, erano stati allo stesso concessi dieci giorni dalla notifica per lasciare il territorio nazionale) e, in ogni caso, non vi era prova che l'accompagnamento alla frontiera del 16 maggio 2014 (così come risulta anche dalla nota della Questura di Ferrara della medesima data) fosse stato preceduto dall'udienza di convalida da parte dell'Autorità giudiziaria.

Il ricorrente, quindi, evidenzia che il Tribunale di Pescara, con sentenza del 17 luglio 2019, in una vicenda analoga a quella in esame, lo aveva assolto dalla medesima violazione proprio perché non vi era agli atti alcuna documentazione comprovante l'esecuzione di tale adempimento. 2.2. Il 14 ottobre 2021 il ricorrente presenta conclusioni scritte, insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. Giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 13, comma 5-bis, T.U. imm., il Questore comunica immediatamente e, comunque, entro 48 ore dalla sua adozione, al giudice di Pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è stato disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del Questore di allontanamento dal territorio nazionale, quindi, è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito; anche l'interessato viene tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. 1.2.

Nel caso di specie, non vi è prova del fatto che tale udienza si fosse effettivamente svolta. La Corte, quindi, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, ritiene che l'onere di provare la presenza o l'assenza dello svolgimento dell'udienza di convalida debba necessariamente ricadere sulla parte pubblica, non potendo pretendere che l'imputato abbia la possibilità di dimostrare che un fatto processuale non sia avvenuto, sicché il giudice penale non può richiamare soltanto la presunzione di legittimità dell'azione amministrativa, ma deve verificare l'avvenuta convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera sulla base dei documenti prodotti dalle parti o ritualmente acquisiti nel corso del procedimento.

2. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia per un novo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso il 27/10/2021 Il