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Sentenza — n. 4057/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4057/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4057/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Strano Alessandro, nato a Catania il 19/07/1974; Avverso l'ordinanza emessa il 03/01/2021 dal Tribunale di sorveglianza di Catania; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette ie conclusioni del Sostituto procuratore generale Olga Mignolo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 130 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4057/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Si deduceva, in proposito, che il permesso di necessità, così come disciplinato dal combinato disposto degli artt. 30, comma 1, Ord. pen. e 64 d.P.R. n. 230 del 2000, è un istituto di carattere eccezionale, rispetto al quale l'indicazione della durata rappresenta un requisito indispensabile e non integrabile con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., non costituendo l'esplicitazione di tale dato cronologico un elemento secondario della struttura del provvedimento in questione. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Parole chiave

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estensione del diritto di visita rinnovo del permesso di dimora assenza prolungata all'estero permesso di soggiorno di breve durata permesso di famiglia superamento del visto

Disposizioni normative citate

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art. 130 cod. proc. pen
Con ordinanza del 03/01/2021 il Tribunale di sorveglianza di Catania, procedendo con le forme previste dall'art. 130 cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:

1) Strano Alessandro, nato a Catania il 19/07/1974; Avverso l'ordinanza emessa il 03/01/2021 dal Tribunale di sorveglianza di Catania; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette ie conclusioni del Sostituto procuratore generale Olga Mignolo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 03/01/2021 il Tribunale di sorveglianza di Catania, procedendo con le forme previste dall'art. 130 cod. proc. pen., correggeva l'errore materiale contenuto nel provvedimento emesso il 04/11/2020, indicando nel periodo di due ore, oltre il tempo necessario per gli spostamenti, la durata del permesso di necessità, per gravi motivi familiari, che era stato concesso ad Alessandro Strano per consentirgli di visitare il padre. L'ordinanza oggetto di correzione, a sua volta, era stata adottata dal Tribunale di sorveglianza di Catania in accoglimento del reclamo proposto da Alessandro Strano avverso il provvedimento emesso il 23/04/2020 dal Magistrato di sorveglianza di Siracusa, con cui era stata respinta l'istanza di concessione di un permesso di necessità presentata dal detenuto per le ragioni sopra indicate.

2. Avverso questa ordinanza Alessandro Strano, a mezzo dell'avvocato Gabriele Celesti, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 30, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e 64 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, conseguenti al fatto che il Tribunale di sorveglianza di Catania non poteva procedere all'integrazione censurata, costituendo l'indicazione della durata del permesso di necessità un requisito coessenziale alla struttura dell'originaria ordinanza, pronunciata il 04/11/2020, non integrabile con la procedura di correzione dell'errore materiale adottata ex art. 130 cod. proc. pen.

Si deduceva, in proposito, che il permesso di necessità, così come disciplinato dal combinato disposto degli artt. 30, comma 1, Ord. pen. e 64 d.P.R. n. 230 del 2000, è un istituto di carattere eccezionale, rispetto al quale l'indicazione della durata rappresenta un requisito indispensabile e non integrabile con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., non costituendo l'esplicitazione di tale dato cronologico un elemento secondario della struttura del provvedimento in questione. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Alessandro Strano è inammissibile.2. Occorre premettere che il Tribunale di sorveglianza di Catania, con il provvedimento censurato, correggeva l'ordinanza emessa il 04/11/2020, con le forme previste dall'art. 130 cod. proc. pen., indicando nel periodo di due ore, oltre il tempo necessario per gli spostamenti, la durata del permesso di necessità, per gravi motivi familiari, che era stato concesso ad Alessandro Strano per consentirgli di visitare il padre. Occorre premettere ulteriormente che l'ordinanza corretta era stata adottata dal Tribunale di sorveglianza di Catania in accoglimento del reclamo proposto da Alessandro Strano avverso il provvedimento emesso il 23/04/2020 dal Magistrato di sorveglianza di Siracusa, con cui era stata respinta l'istanza di permesso per gravi motivi familiari presentata dal detenuto per le ragioni sopra esposte.

Tuttavia, nell'ordinanza del 04/11/2020 non veniva indicata la durata del permesso di necessità concesso al detenuto, con la conseguenza che l'omissione di tale dato cronologico veniva ricondotta dal Tribunale di sorveglianza di Catania alla categoria degli errori materiali emendabili ex art.130 cod. proc. pen. Tanto premesso, deve osservarsi che, pur essendo la questione difensiva prospettata nell'interesse di Alessandro Strano connotata da elevata plausibilità, non potendosi negare che l'indicazione della durata del permesso di necessità è un requisito coessenziale alla struttura del beneficio penitenziario controverso, il ricorrente non poteva limitarsi a sollevare una questione esclusivamente ermeneutica - relativa all'interpretazione del combinato disposto degli artt. 30, comma 1, Ord. pen., 64 d.P.R. n. 230 del 2000 e 130 cod. proc. pen. -, ma avrebbe dovuto rappresentare se e in che misura l'omissione censurata aveva inciso negativamente sulle sue prerogative detentive e sui correlati poteri difensivi.

Nel caso di specie, infatti, sulla base della prospettazione difensiva, non si comprende quale sia l'interesse, concreto e attuale, di Alessandro Strano a ottenere l'annullamento del provvedimento censurato, che comportava l'accoglimento da parte del Tribunale di sorveglianza di Catania della sua istanza, finalizzata a ottenere il rilascio di un permesso di necessità, per gravi motivi familiari, che difatti gli veniva concesso. Né si comprende se, in conseguenza dell'omissione censurata, al detenuto era stato precluso o comunque reso più difficoltoso l'esercizio del diritto di visitare il proprio genitore, che gli era stato riconosciuto dal Tribunale di sorveglianza di Catania, nei termini che si sono richiamati.

Non può, in proposito, non rilevarsi che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, così come prefigurata dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione dell'impugnazione e quale requisito soggettivo del diritto esercitato attraverso la proposizione del gravame, deve essere individuata in una prospettiva processuale eminentemente utilitaristica. Tale connotazione utilitaristica dell'impugnazione risulta costituita da una finalità processuale negativa, consistente nell'obiettivo di rimuovere la situazione di svantaggio derivante dalla decisione giudiziale avverso la quale si ricorre, nonché da una finalità processuale positiva, consistente nel perseguimento di un'utilità per la posizione del ricorrente, consistente nell'ottenimento di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto d'impugnazione.

Sul punto, non si può non ribadire l'orientamento consolidato di questa Corte, richiamando il principio di diritto secondo cui: «Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). Ne discende che il requisito dell'interesse a impugnare deve configurarsi in termini di concretezza e attualità, oltre che sussistere sia nel momento della proposizione dell'istanza sia in quello della sua decisione, perché questa possa avere un'effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione. Tale requisito, quindi, presuppone una valutazione della persistenza, al momento della decisione adottata, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità, in capo ad Alessandro Strano, doveva ritenersi sussistente all'atto della proposizione del ricorso per cassazione e non doveva essere venuta meno per la mutata situazione di fatto o di diritto eventualmente intervenuta con riferimento alla posizione detentiva del ricorrente (Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199-01).

Occorre, pertanto, ribadire conclusivamente che la facoltà di attivare i procedimenti di gravame riconosciuta al detenuto non può ritenersi assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione processuale in forza della quale il provvedimento giurisdizionale risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante - tenuto conto della sua condizione detentiva - e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso. Ne consegue che non può ammettersi un'impugnazione del detenuto avente di mira la sola correttezza giuridica della decisione censurata, ancorché dotata di elevata plausibilità ermeneutica, analogamente al caso in esame, senza che al ricorrente derivi dal gravame alcun risultato pratico favorevole, tenuto conto della sua posizione carceraria.

3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Alessandro Strano deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla quale, attese le peculiarità della vicenda giurisdizionale esaminata e l'elevata plausibilità della questione ermeneutica sollevata, non consegue la condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12