Italian Court dismisses appeal against deportation order due to expiration of sentence and lack of current interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's prison sentence had been fully served, eliminating the legal interest to challenge the deportation order. The appellant argued that the surveillance court erred in deeming the opposition late due to a missing appointment date and failed to consider human rights risks under Italian immigration law. The court ruled that since the custodial penalty was completed, the administrative measure of deportation could no longer be executed, rendering the appeal moot.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16, comma 5, T.U. imm.; Art. 16, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286: An appeal against a deportation order as a substitute for a custodial sentence is inadmissible if the sentence has been fully served, as the administrative measure can no longer be executed and the interest to appeal has ceased.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAFJAJI ABDELHAK nato il 18/01/1984 avverso l'ordinanza del 12/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/scntitc le conclusioni del PG Akprog kè" rrk tka,isì Il Procuratore generale, Antonietta Picardi, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Abdelhak Lafjaji ricorre avverso l'ordinanza del 12 maggio 2021 del Tribunale di sorveglianza di Genova, che ha rigettato l'opposizione ex art. 16, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 avverso il provvedimento del 4 febbraio 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Genova aveva disposto la sua espulsione dal territorio dello Stato, quale misura alternativa alla detenzione della pena di mesi undici, giorni dodici di reclusione, di cui alla sentenza del Tribunale di Savona dell'Il dicembre 2018, definitiva il 31 dicembre 2018, in ordine ai reati di resistenza a un pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.
Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che l'opposizione al decreto del Magistrato di sorveglianza con il quale è stata disposta l'espulsione era tardiva, posto che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza era stato notificato a Lafjaji il 5 febbraio 2021 e al difensore d'ufficio il 9 febbraio 2021, mentre la nomina del difensore di fiducia era priva di data; che, in ogni caso e preso atto dei precedenti penali di Lafjaji per reato in materia di stupefacenti, contro il patrimonio e la persona, la richiesta era infondata; che i motivi posti a fondamento dell'opposizione erano inconferente rispetto a quelli tassativamente enunciati dal legislatore; che il condannato era soggetto irregolare, privo di lecite e documentate fonti di reddito.
2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che, nel caso in cui la nomina di difensore di fiducia non riporti data alcuna, si debba considerare che la data della nomina coincida con quella dell'atto al quale la stessa è stata allegata. Nel caso di specie, quindi, la nomina era avvenuta il 12 febbraio 2021 e l'opposizione, pertanto, non poteva considerarsi tardiva. 2.2.
Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che, nel caso di specie, doveva trovare applicazione l'art. 19 T.U. imm., il quale stabilisce che il rischio di violazione dei diritti umani sia ostativo all'espulsione.2.3. Con l'ultimo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 6 CEDU, perché il giudice di merito non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine al fatto che Lafjaji era imputato in alcuni procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale di Savona e che, quindi, l'espulsione avrebbe determinato una lesione del suo diritto di partecipare personalmente al processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Dal provvedimento del Tribunale di sorveglianza e dagli atti del fascicolo emerge che il ricorrente era detenuto, in espiazione della pena di mesi 11 e giorni 12 di reclusione, dal 9 ottobre 2020 fino al 20 settembre 2021, sicché da tale data è venuto meno l'interesse ad ottenere l'accoglimento del ricorso concernente la disposta espulsione dal territorio italiano quale sanzione sostitutiva della pena detentiva, atteso che la medesima misura amministrativa non può essere più eseguita dopo che è stata completamente già espiata in carcere la pena principale.
2. Va quindi dichiarato, inammissibile l'impugnazione avverso il provvedimento di espulsione - disposto ai sensi dell'art. 16, comma 5, T.U. imm. - stante l'avvenuta espiazione della pena in data 20 settembre 2021, considerato che, in tal caso, l'espulsione, quale misura sostitutiva della pena, non e ed è venuto meno, pertanto (per causa indipendente da colpa del ricorrente), l'interesse all'impugnazione, il quale deve persistere in modo attuale e concreto fino alla decisione (in termini analoghi, Sez. 5, n. 35750 del 29/05/2007, Deda, Rv. 237709).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 20/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Domeni F