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Sentenza — n. 4041/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4041/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4041/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Cesare Bontempo Scavo, detenuto assoggettato al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., e al conseguente visto di censura sulla corrispondenza, ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il suo reclamo in ordine al mancato inoltro di una missiva. Quest'ultima era diretta alla moglie del detenuto e conteneva una serie di istruzioni sulla gestione dell'azienda agricola di famiglia. Il Tribunale ha stigmatizzato la cripticità di linguaggio della missiva, in relazione al possibile significato metaforico di plurime espressioni, riferite ad animali, comparenti nel testo, e ha ravvisato in ciò ragione adeguata ad inibirne l'inoltro.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 4041/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

Parole chiave

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diritto alla corrispondenza regime di segreto dissigillamento di atti verbale di sequestro documenti soggetti a un trattamento particolare minaccia contro le autorità
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bontempo Scavo Cesare, nato a Tortorici il 05/09/1963 avverso l'ordinanza del 18/03/2021 del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. i

RITENUTO IN FATTO

1. Cesare Bontempo Scavo, detenuto assoggettato al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., e al conseguente visto di censura sulla corrispondenza, ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il suo reclamo in ordine al mancato inoltro di una missiva. Quest'ultima era diretta alla moglie del detenuto e conteneva una serie di istruzioni sulla gestione dell'azienda agricola di famiglia. Il Tribunale ha stigmatizzato la cripticità di linguaggio della missiva, in relazione al possibile significato metaforico di plurime espressioni, riferite ad animali, comparenti nel testo, e ha ravvisato in ciò ragione adeguata ad inibirne l'inoltro.

2. Il ricorrente deduce, nell'unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione. Egli rimarca l'aleatorietà, astrattezza, e sostanziale arbitrarietà, di tali valutazioni, a cospetto del bene della libertà di comunicazione epistolare, che godrebbe di ampia tutela, costituzionale e convenzionale. Il contenuto della missiva sarebbe innocente. Appartenendo il detenuto ad una famiglia avente la conduzione di un'impresa agricola, proprietaria di numerosi ettari di terreno, il suo esclusivo intento sarebbe solo quello di garantire, anche nell'interesse del figlio, estraneo a dinamiche criminali, la regolare prosecuzione dell'attività aziendale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Il Tribunale di sorveglianza si è conformato al principio, secondo cui, in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti, che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527-01; Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479-01; Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472-01). . Della natura e consistenza dei suddetti elementi il medesimo Tribunale ha dato esauriente giustificazione, e le censure contenute nel ricorso si palesano in fatto, essendo volte a sindacare il giudizio di merito puntualmente motivato.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/10/2021 Il Consigliere estens