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Sentenza — n. 4025/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution judge's refusal to revoke probation due to a subsequent conviction exceeding limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4025/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the single-judge execution order that rejected the Public Prosecutor's request to revoke Giuseppe Venturini's suspended sentence. Venturini argued the execution judge erred by failing to recognize that a later conviction for attempted extortion, rendered irrevocable before the first sentence became final, met the statutory conditions for automatic revocation. The court held that the execution judge's decision was legally flawed because the subsequent penalty clearly exceeded the limits for probation, mandating a direct revocation without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 168, comma 1, n. 2) cod. pen.; The execution judge must revoke a suspended sentence of right when a subsequent conviction, irrevocable prior to the first sentence's finality, imposes a penalty exceeding the statutory limits for probation.

Parole chiave

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suspended sentence revocation subsequent conviction execution judge error automatic revocation penalty limits exceeded revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 168, comma 1, n. 2) cod. pen.
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, non ravvisando le condizioni di cui all'art. 168, comma 2, cod.
Art. 620, comma 1, lettera I) cod. proc. pen.
Art. 28 Reg. es. cod. proc. pen.
La cancelleria provvederà a comunicare la presente decisione al Procuratore della Repubblica di Roma, per quanto di competenza (art. 28 Reg. es. cod. proc. pen.).
art. 611 cod. proc. pen
Ha depositato memoria difensiva ex art. 611 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 38010 del 19/9/2002, Marras
Sez. 1, n. 26636 del 28/5/2008, Shajaku
223195; Sez. 1, n. 26636 del 28/5/2008, Shajaku, Rv.
Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015, Loiero
Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, P.M. in proc. Salamina
265724; Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, P.M. in proc. Salamina, Rv.
Sez. 1, n. 10742 del 5/2/2009, P.M. in proc. Erra
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ROMAnel procedimento a carico di: VENTURINI GIUSEPPE nato a ROMA il 16/01/1959 avverso l'ordinanza del 03/03/2021 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; lette/ccntite..le conclusioni del PG cj. O'LL&tXi4.4-; eik..e_ 1-J -P \ ali vi 14 eA,to Aga ' Lx-,_ )42_ CArik Sq-etkil .2-2' (1,e n

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, non ravvisando le condizioni di cui all'art. 168, comma 2, cod. pen., rigettava la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero territoriale per ottenere la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Giuseppe VENTURINI con la sentenza di condanna emessa dal suddetto Tribunale il 10 maggio 2012 e divenuta irrevocabile il 25 settembre 2012.

2. Avverso il provvedimento citato ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen. Lamenta il ricorrente che il giudice dell'esecuzione abbia errato nel ritenere, apoditticamente, insussistenti i presupposti di cui all'art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen., presupposti, viceversa, sussistenti in toto, nel caso di specie, atteso che il VENTURINI era stato condannato, dopo la sentenza richiamata in premessa, alla pena detentiva di due anni e quattro mesi di reclusione con pronuncia divenuta irrevocabile in data 11 febbraio 2014, per un fatto commesso il 25 maggio 2012, dunque anteriormente al passaggio in giudicato della prima condanna.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con le statuizioni consequenziali.

4. Ha depositato memoria difensiva ex art. 611 cod. proc. pen. l'avv. Matteo RITROVATO, nell'interesse del VENTURINI, chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

2. Il giudice dell'esecuzione è pervenuto al rigetto della richiesta del Pubblico Ministero, affermando, lapidariamente e senza argomentazioni, che non sussistevano, nella specie, le condizioni per la invocata revoca della sospensione condizionale della pena di sei mesi di reclusione inflitta a Giuseppe VENTURINI con sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 10 maggio 2012 e divenuta irrevocabile il successivo 25 settembre. L'assunto, oltre ad essere del tutto immotivato, è palesemente errato, in quanto risulta dagli atti che il VENTURINI è stato, in seguito, condannato, con sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 11 giugno 2021, irrevocabile in data 11 febbraio 2014, alla pena detentiva di due anni e quattro mesi di reclusione (oltre a quella pecuniaria di 600,00 euro di multa) per il reato di tentata estorsione in concorso commesso in data 25 maggio 2012, dunque anteriormente al passaggio in giudicato della prima condanna.L'entità della pena irrogata con la sentenza passata in giudicato per ultima già da sola supera i limiti previsti per la sospensione condizionale, il che determina l'inevitabile revoca di diritto della sospensione della pena precedentemente concessa, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen.

Con particolare riguardo al requisito della anteriorità del delitto di cui alla condanna sopravvenuta, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che detta anteriorità va rapportata alla data di irrevocabilità della sentenza che ha applicato il beneficio e non alla data di consumazione del reato oggetto di quella pronuncia (Sez. 4, n. 38010 del 19/9/2002, Marras, Rv. 223195; Sez. 1, n. 26636 del 28/5/2008, Shajaku, Rv. 240868; Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015, dep. 2016, Loiero, Rv. 265724; Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, P.M. in proc. Salamina, Rv. 280056).

Sono, dunque, integrati tutti i requisiti richiesti dalla norma di cui all'art. 168, comma 1, n. 2), cd. pen. per la revoca di diritto del beneficio.

3. Da tanto discende l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, potendo dare questa Corte i provvedimenti necessari, a norma dell'articolo 620, comma 1, lettera I), cod. proc. pen., in conformità del costante orientamento di legittimità, secondo il quale "la revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena, illegittimamente rifiutata dal giudice dell'esecuzione, è disposta direttamente dalla Corte di cassazione, adita con ricorso dal pubblico ministero, previo annullamento senza rinvio della decisione impugnata (Sez. 1, n. 10742 del 5/2/2009, P.M. in proc. Erra, Rv. 242885)". La cancelleria provvederà a comunicare la presente decisione al Procuratore della Repubblica di Roma, per quanto di competenza (art. 28 Reg. es. cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Roma in data 10 maggio 2012, irrevocabile il 25 settembre 2012. Manda la cancelleria per la comunicazione al Procuratore della Repubblica di Roma per quanto di compe