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Sentenza — n. 4021/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution order for continued offenses due to insufficient reasoning on legal interests and time gaps.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4021/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica successfully appealed an execution order regarding the application of the continued offenses regime. The court found the lower judge's reasoning flawed because it failed to distinguish between different protected legal interests (public trust vs. property) and incorrectly characterized a four-year gap as non-excessive. Consequently, the order was annulled and remanded for a new examination with a different judge.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; The execution judge must provide specific reasoning demonstrating that distinct convictions involve the same criminal design, protected legal interests, and temporal/spatial proximity to justify applying the continued offenses regime.

Parole chiave

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continued offenses regime execution judge reasoning protected legal interests temporal proximity requirement remand for new trial public trust crimes property crimes distinction ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Con atto rivolto al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Nicola Basco, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 34, comma 1, cod. proc. pen.
Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n.
Corte costituzionale n. 183 del 2013
pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art.
art. 671 cod. proc. pen
Con atto rivolto al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Nicola Basco, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari
270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv.
Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SANTAMARIA CAPUA VETERE nel procedimento a carico di: BASCO NICOLA nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 09/08/1961 avverso l'ordinanza del 05/11/2020 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Luigi Orsi, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto rivolto al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Nicola Basco, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui risultava condannato con le seguenti sentenze divenute irrevocabili: sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 18 dicembre 2014; sentenza emessa il 20 febbraio 2015 dalla Corte di appello di Napoli, di riforma della sentenza emessa il 4 dicembre 2012 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; sentenza emessa il 19 dicembre 2018 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

2. Il giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 5 novembre 2020, accoglieva l'istanza limitatamente ai reati giudicati con le citate sentenze del 20 febbraio 2015 e del 19 dicembre 2018, e rideterminava la pena complessiva per essi in cinque anni di reclusione ed euro 900,00 di multa.

3. Avverso la predetta ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Secondo il ricorrente, il provvedimento è viziato, sia perché, a differenza di quanto affermato nel provvedimento, i beni giuridici tutelati dalle norme incriminatrici violate sono diversi per i reati giudicati con le due sentenze ultimamente citate, trattandosi in un caso della fede pubblica e nell'altro del patrimonio; sia perché fra i predetti reati non intercorse la «non eccessiva distanza di tempo» ritenuta dal giudice dell'esecuzione, posto che si trattò, invece, di ben quattro anni; sia perché mancano, nell'ordinanza, argomentazioni circa la «vicinanza dei luoghi di commissione dei reati» indicata dal giudice dell'esecuzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il giudice dell'esecuzione non ha reso una motivazione capace di dimostrare che abbia rispettato i consolidati principi di diritto in materia, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, i reati per i quali è stato condannato con distinte sentenze (Sez.

U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). 1.2. L'ordinanza afferma che le condanne in relazione ai quali ha riconosciuto il medesimo disegno criminoso, pronunciate con le citate sentenze del 20 febbraio 2015 e del 19 dicembre 2018, furono riportate per reati contro la fede pubblica; che i reati furono commessi a distanza di tempo «non eccessiva»; che sussista «verosimile vicinanza dei luoghi di commissione degli stressi».

In realtà, le scarne osservazioni esposte nell'ordinanza impugnata non possono ritenersi congrue per giustificare l'accoglimento della domanda, in mancanza di indicazioni più precise e di una descrizione esplicita delle modalità dei reati valutati. Dal testo, infatti, emerge che la sentenza del 20 febbraio 2015 riguardò delitti contro la fede pubblica e la sentenza del 19 dicembre 2018 riguardò delle ricettazioni, cioè reati che offendono beni giuridici diversi. Emerge, ancora, che fra i reati giudicati con la prima di dette sentenze e quelli giudicati con la seconda intercorsero quasi quattro anni, cioè un tempo piuttosto lungo nella logica della continuazione, in modo tale da rendere incomprensibile l'affermazione del giudice dell'esecuzione secondo la quale si trattò di una distanza temporale «non eccessiva».

Inoltre, l'affermazione dell'ordinanza, circa una «verosimile vicinanza dei luoghi di commissione» dei reati, nel porre in evidenza che non sono disponibili dati oggettivi sull'argomento (lo stesso testo riporta, nella parte narrativa, che i reati contro la fede pubblica vennero commessi «in luogo imprecisato»), rende remota sul piano razionale, in carenza di chiarimenti, la possibilità di riferirsi a una ipotetica vicinanza di tali luoghi per le valutazioni finalizzate al riconoscimento della continuazione, e rivela un ulteriore profilo di illogicità del provvedimento.

La motivazione dell'ordinanza, quindi, risulta viziata su punti essenziali della decisione.

2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione, che provvederà a nuovo esame senza incorrere nei vizi riscontrati. Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Santa Maria Capu