Cassation court annuls execution order due to factual error in identifying crimes for continued offense application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation court annulled the execution judge's order because it incorrectly identified the crimes subject to the continued offense request. The applicant sought recognition of continued offense for only three specific judgments, but the execution judge erroneously included a fourth unrelated sentence in its evaluation. Consequently, the factual premises relied upon by the lower court were flawed, rendering the rejection of the request legally unsustainable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; The execution judge's order is annulled if it contains factual errors in identifying the specific judgments constituting the crimes for which the application for continued offense is made, as this inflicts the entire reasoning process.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PASHAJ DORJAN nato il 11/01/1985 avverso l'ordinanza del 30/11/2020 del TRIBUNALE di PRATOudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Luigi Orsi, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto inviato a mezzo raccomandata del 14 marzo 2020, rivolto al Tribunale di Prato in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Dorian Pashaj, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui era stato condannato con alcune sentenze divenute irrevocabili.
2. Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza con provvedimento datato 30 novembre 2020, indicando le sentenze valutate con i seguenti riferimenti numerici: "1", n. 560/2019 del Tribunale di Imperia; "2", n. 226/2016 del Tribunale di Prato; "3", n. 99/2013 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Chiavari; "4", n. 1470/2013 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze.
3. L'avv. Cristina Masetti, in difesa dell'istante, ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
c) ed e) , cod. proc. pen., violazioni degli artt. 666 e 671 cod. proc. pen., 81 cod. pen., e manifesta contraddittorietà della motivazione. Il giudice dell'esecuzione ha errato nell'esaminare la domanda e ha confuso le sentenze che ha richiamato con i numeri "1" e "2" del provvedimento. L'istanza riguardava solo il reati giudicati con le sentenze n. 226/2016 del Tribunale di Prato, n. 99/2013 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Chiavari e n. 1470/2013 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze, non anche con la sentenza n. 560/2013 del Tribunale di Imperia.
Inoltre, la sentenza n. 226/2016 del Tribunale di Prato non ha per oggetto, in realtà, condotte commesse nel 2011, ma i delitti di rapina e lesioni commessi in Prato il 27 novembre 2011. Le erronee premesse hanno inficiato l'intero percorso argomentativo esposto dal giudice dell'esecuzione, portandolo a rigettare l'istanza sulla base di valutazioni incoerenti con le caratteristiche effettive dei reati giudicati.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. È assorbente rilevare - sulla base del confronto fra gli atti allegati e, in particolare, fra l'istanza di riconoscimento della continuazione fra vari reati, le sentenze con le quali essi furono giudicati, il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e l'ordinanza impugnata - che quest'ultima reca un errore nell'individuazione del contenuto dell'istanza.
Il condannato, infatti, tendeva ad ottenere il riconoscimento fra i reati giudicati con le sole sentenze n. 226/2016 del Tribunale di Prato, n. 99/2013 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Chiavari e n. 1470/2013 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze, non anche con la sentenza n. 560/2013 del Tribunale di Imperia, come erroneamente ritenuto dal giudice dell'esecuzione. In presenza del suddetto errore, risultano inficiate le premesse fattuali delle valutazioni rimesse al giudice dell'esecuzione e, quindi, non può stabilirsi se siano stati rispettati i consolidati principi di diritto in materia, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose (Sez.
U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156).
2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione, che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato. È assorbita ogni altra censura. Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Prato. Così deciso in Roma, 9 luglio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE ps_r2) D