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Sentenza — n. 4018/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4018/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4018/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con atto rivolto alla Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Klejton Ternici, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui era stato giudicato con le sentenze emesse dal Tribunale di Lucca in data 8 gennaio 2016 e in data 23 novembre 2016, la seconda parzialmente riformata dalla Corte di appello di Firenze con sentenza del 17 novembre 2017.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4018/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di Klejton Ternici ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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doppia punibilità concorso materiale di reati reiterazione di reati penali reato continuato correità crimine

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Con atto rivolto alla Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Klejton Ternici, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TERNICI KLEJTON nato il 13/11/1991 avverso l'ordinanza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZE:2, udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Gianluigi Pratola, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Klejton Ternici, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui era stato giudicato con le sentenze emesse dal Tribunale di Lucca in data 8 gennaio 2016 e in data 23 novembre 2016, la seconda parzialmente riformata dalla Corte di appello di Firenze con sentenza del 17 novembre 2017.

2. Con ordinanza del 20 novembre 2020, il giudice dell'esecuzione rigettava la domanda.

3. Il difensore di Klejton Ternici ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. e mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla valutazione dei criteri dai quali dedurre l'unicità del disegno criminoso. Il giudice dell'esecuzione ha errato nell'affermare che con la prima sentenza l'istante fu giudicato anche per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni, perché essi erano ascritti solo a un coimputato, concorrente nella tentata rapina contestata al Klejton. In realtà, quest'ultimo è stato ritenuto responsabile, con le sentenze suddette, solo di delitti contro il patrimonio. Sussiste, pertanto, omogeneità di reati ai fini del riconoscimento della continuazione. Inoltre, il giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto degli ulteriori elementi indicatori del vincolo, come il modus operandi eguale per tutti i reati, la partecipazione degli stessi complici, la scelta di obiettivi dello stesso tipo, cioè bar in orario di chiusura, la prossimità spaziale di essi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, motivando congruamente la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra i reati considerati, ha dimostrato di aver rispettato i consolidati principi di diritto in materia, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose.

Il medesimo disegno, rilevante ai fini della continuazione, non si identifica, infatti, con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). 1.1. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione ha reso adeguata motivazione, poiché, muovendo dal rilievo oggettivo della distanza temporale fra i reati giudicati nei due processi - circa dieci mesi - ha escluso la possibilità di ritenere la sussistenza di un medesimo disegno criminoso.

La notazione del giudice dell'esecuzione sulla estensione di tale lasso temporale, cioè su un elemento negativo insormontabile, dimostrativo di insussistenza di un disegno criminoso unitario, è sufficiente a spiegare razionalmente il rigetto della domanda e giustifica la mancanza di approfondimenti sulla valenza di altri indici. A fronte di siffatte osservazioni, è superata la necessità di soffermarsi sulla valutazione dell'errore lamentato dal ricorrente, circa l'indicazione dell'ordinanza secondo la quale la prima delle due sentenze avrebbe riguardato anche i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni. 1.2.

La motivazione, quindi, risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici. Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 9 luglio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDE