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Sentenza — n. 4010/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4010/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4010/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 21 gennaio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino stabiliva di non convalidare il sequestro preventivo eseguito d'urgenza dai Carabinieri il 19 gennaio 2021, riguardante una katana detenuta in casa da Alfonso De Palma; rigettava la richiesta di sequestro preventivo dell'oggetto; ne disponeva la restituzione al De Palma.

Regesto Legislator

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art. 322-bis cod. proc. pen, art. 697 cod. pen; Sentenza — n. 4010/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In applicazione del suddetto principio al caso in esame, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché volto a criticare soltanto il provvedimento, avente natura provvisoria, di rigetto della convalida di sequestro, mentre dallo stesso ricorso risulta che avverso il rigetto della richiesta di sequestro preventivo è stata proposta l'autonoma impugnazione di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen. che, in materia, disciplina, fra l'altro, l'appello avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo e attribuisce la cognizione in materia al tribunale del capoluogo di provincia.

Parole chiave

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arma personale porto abusivo di armi legge sulle armi bene sequestrato oggetto pericoloso illecita violenza

Disposizioni normative citate

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art. 322-bis cod. proc. pen
perii., ha proposto ricorso per cassazione avverso la statuizione di non convalida del sequestro, con atto in cui precisa che avverso la statuizione di rigetto della richiesta di sequestro preventivo è stato proposto gravame ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen.
art. 697 cod. pen
e deducendo la violazione dell'art. 697 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI AVELLINOnei confronti di: DE PALMA ALFONSO nato a PRATOLA SERRA il 05/01/1952 avverso l'ordinanza del 21/01/2021 del GIP TRIBUNALE di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Giuseppina Casella, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di non convalida impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21 gennaio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino stabiliva di non convalidare il sequestro preventivo eseguito d'urgenza dai Carabinieri il 19 gennaio 2021, riguardante una katana detenuta in casa da Alfonso De Palma; rigettava la richiesta di sequestro preventivo dell'oggetto; ne disponeva la restituzione al De Palma.

2. Il Pubblico Ministero, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e deducendo la violazione dell'art. 697 cod. perii., ha proposto ricorso per cassazione avverso la statuizione di non convalida del sequestro, con atto in cui precisa che avverso la statuizione di rigetto della richiesta di sequestro preventivo è stato proposto gravame ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che, avuto riguardo alle dimensioni, alle caratteristiche funzionali, alle potenzialità offensive della katana sequestrata, che è un tipo speciale di spada, nel caso munita di lama affilata, essa non è un'arma impropria, ma, essendo destinata per sua natura all'offesa alla persona, è un'arma propria, la cui detenzione, in mancanza di denuncia, è vietata ai sensi dell'art. 697 cod. pen., indipendentemente dalle intenzioni del detentore di usarla come arma.

Nel caso concreto, quindi, il sequestro dell'oggetto detenuto dal De Palma risulta legittimamente eseguito e il Giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto convalidarlo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale che - investito con unico atto della duplice richiesta di convalida di un decreto di sequestro preventivo adottato in via d'urgenza e dell'adozione di un autonomo e successivo provvedimento di' sequestro - abbia provveduto solo in ordine alla prima richiesta rigettandola e nulla abbia disposto in ordine alla seconda; in tale ipotesi, infatti, l'impugnazione concerne solo il provvedimento di rigetto della convalida, avente natura provvisoria (Sez. 5, Sentenza n. 6664 del 23/10/2007, dep. 2008, Rv. 239092 - 01).

2. In applicazione del suddetto principio al caso in esame, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché volto a criticare soltanto il provvedimento, avente natura provvisoria, di rigetto della convalida di sequestro, mentre dallo stesso ricorso risulta che avverso il rigetto della richiesta di sequestro preventivo è stata proposta l'autonoma impugnazione di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen. che, in materia, disciplina, fra l'altro, l'appello avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo e attribuisce la cognizione in materia al tribunale del capoluogo di provincia.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Ro