Cassation court annuls surveillance court order denying alternative measures due to defense lawyer's professional impediment violating adversarial principle.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the Tribunal of Surveillance's order rejecting alternative measures because the defense lawyer's professional impediment was not properly addressed. The defense argued that the lawyer's concurrent professional duties prevented attendance, yet the lower court refused a hearing adjournment despite documentation. The court held that such impediments constitute a valid cause for adjournment to ensure the adversarial principle is respected, mandating a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 47, comma 3 bis, L. n. 354/1975: A defense lawyer's legitimate professional impediment, duly documented and communicated, constitutes a valid cause for adjournment in surveillance proceedings, requiring the court to prioritize the adversarial principle over remote participation options.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SEFERI ZENEL, nato in ALBANIA il 09/04/1984 avverso l'ordinanza del 03/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, M. FRANCESCA LOY, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 3/3/2021, il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha respinto le istanze di Seferi Zenel, condannato in stato di libertà, dirette alle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P. o alla detenzione domiciliare ex art. 47 ter O.P. Il Tribunale di sorveglianza ha preliminarmente respinto l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, ritenendo non esaustiva l'indicazione dell'impossibilità di sostituzione da parte della collega di studio "impegnata in attività proprie", né giustificata la mancata partecipazione all'udienza da remoto; né infine rilevante l'indicazione dell'opportunità di attendere l'esito della decisione del giudice dell'esecuzione per il riconoscimento del reato continuato.
Nel merito, si è osservato che l'istruttoria sull'ammissione alle misure alternative non si era potuta svolgere, in quanto il condannato non era stato reperito all'indirizzo indicato nell'istanza, ed una congiunta aveva riferito che il Seferi si trovava in Germania, senza ulteriori indicazioni. Pertanto, in mancanza dell'acquisizione di elementi utili a formulare una prognosi di buona riuscita delle invocate misure alternative, e ravvisato il mancato assolvimento dell'onere dell'istante di comunicare ogni variazione del proprio domicilio, ai sensi dell'art. 677, ultimo comma, cod. proc. pen., le istanze sono state rigettate.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Alessandro Cristofori, indicando a motivi di impugnazione la violazione di legge penale e processuale ed il correlato vizio di motivazione, in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c); 420 ter; 727; 677, comma 2 bis, cod. proc. pen. ed all'art. 47, comma 3 bis, L. n. 354 del 1975. Il difensore rivendica di avere documentato l'impedimento della collega di studio e l'impossibilità di partecipare all'udienza in quanto oberato da conco- mitanti impegni professionali.
Ciò avrebbe dovuto imporre al giudice di rinviare l'udienza ai sensi dell'art. 178, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. Inoltre, si contesta il mancato differimento dell'udienza in attesa della pronuncia del Tribunale di Pesaro sull'istanza volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra almeno due reati commessi dal ricorrente, il che avrebbe potuto fornire elementi utili ai fini della concessione delle misure alternative, quantomeno per il riconoscimento della detenzione domiciliare. Infine, si rileva la contraddittorietà dell'asserzione del giudice in merito all'irreperibilità del ricorrente all'indirizzo fornito con contestuale impossibilità di svolgimento dell'istruttoria sulla meritevolezza delle misure alternative richieste, rilevando la difesa del ricorrente che, con integrazione del 2/3/2021 (giorno precedente all'udienza), era stata versata in atti la circostanza comprovante il trasferimento dell'imputato in Germania, ove egli svolge regolare attività lavora- tiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei seguenti termini. Sussiste la dedotta nullità ex art. 178, comma 1 lett. c)., cod. proc. pen. per non avere il Tribunale di sorveglianza accordato il rinvio chiesto dal difensore per suo legittimo impedimento dovuto a concomitante impegno professionale in altra sede giudiziaria. Invero, una volta tempestivamente chiesto il rinvio e documentato l'impedimento, così come l'impossibilità del sostituto processuale di intervenire perché a sua volta impegnato altrove (nel caso de quo, in udienza preliminare dinanzi all'AG di Bologna), il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto della situazione di impedimento e rinviare l'udienza ad altra data; né rileva in proposito la possibilità di partecipare da remoto alle udienze costituenti il concomitante impegno professionale, come ha osservato l'impugnata ordinanza, essendo insindacabile l'opzione difensiva per la diretta partecipazione proces- suale, in presenza dei requisiti per attribuire preminenza a detti impegni professionali.
2. L'esegesi di legittimità ha costantemente evidenziato che nel procedi- mento camerale davanti al tribunale di sorveglianza costituisce causa di rinvio dell'udienza il legittimo impedimento del difensore purché prontamente comuni- cato con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata, atteso che tale impedimento, stante la prioritaria rilevanza della verifica della legittima instaura- zione del contraddittorio processuale, è rilevabile anche d'ufficio e può essere tratto da ogni elemento disponibile comunque portato alla effettiva conoscenza del giudice (Sez. 1, n. 15868 del 18/03/2021, D'Angelo, Rv. 281191); ciò vale anche per l'impedimento dovuto a concomitante impegno professionale (Sez. 1, n. 28203 del 23/09/2020, Xhakoj, Rv. 279725) e per l'impedimento del sostituto processuale, laddove vi sia un contemporaneo impedimento del dominus, anche esso attestato da idonea documentazione e tempestivamente comunicato, che sia tale da rendere impossibile la tempestiva nomina di un ulteriore sostituto (Sez. 3, n. 3223 del 06/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280869).
L'accoglimento del motivo di violazione di legge processuale assorbe l'esame delle ulteriori censure, dovendosi annullare l'intero provvedimento impugnato per violazione del contraddittorio.3. Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza perché rinnovi l'intero procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Ancona. Così deciso il gi