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Sentenza — n. 3831/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3831/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3831/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava il reclamo proposto da Emanuele Rossi ex artt. 14-bis e 14- ter Ord. Pen. avverso il provvedimento del 29 settembre 2020, con il quale egli era stato sottoposto al regime di sorveglianza particolare per mesi quattro.

Regesto Legislator

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art. 420-ter cod. proc. pen; Sentenza — n. 3831/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 14-bis e 14- ter Ord. Pen. avverso il provvedimento del 29 settembre 2020, con il quale egli era stato sottoposto al regime di sorveglianza particolare per mesi quattro.

Parole chiave

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obbligo di comparizione all'udienza diritti della difesa difetto di legittimazione del ministero pubblico procedimento in contumacia diritto di essere sentito facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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art. 420-ter cod. proc. pen
Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 420-ter cod. proc. pen., essendo stata celebrata l'udienza di trattazione del reclamo nonostante la tempestiva e documentata rappresentazione del legittimo impedimento a comparire del difensore di fiducia di Emanuele Rossi, così come di quest'ultimo.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROSSI EMANUELE nato a ROMA il 11/12/1991 avverso l'ordinanza del 01/04/2021 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastrobernardino, cha ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava il reclamo proposto da Emanuele Rossi ex artt. 14-bis e 14- ter Ord. Pen. avverso il provvedimento del 29 settembre 2020, con il quale egli era stato sottoposto al regime di sorveglianza particolare per mesi quattro.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione Emanuele Rossi, tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a due motivi. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 420-ter cod. proc. pen., essendo stata celebrata l'udienza di trattazione del reclamo nonostante la tempestiva e documentata rappresentazione del legittimo impedimento a comparire del difensore di fiducia di Emanuele Rossi, così come di quest'ultimo. 2.2. Il secondo motivo lamenta mancanza di motivazione, per essere state trascurate le doglianze difensive in ordine all'illegittimità della collocazione del detenuto in una camera detentiva dotata unicamente di letto, tavolo e sgabello, così precludendosi a Rossi anche l'accesso al diritto dell'informazione, stante la mancanza della televisione all'interno della medesima camera detentiva.

3. Secondo consolidati e condivisi principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, l'interesse a impugnare richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, costituisce una condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto. Tale interesse va individuato secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio derivante dalla decisione giudiziale e a quella in positivo del conseguimento di una certa utilità (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). Il requisito di cui trattasi deve risultare in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere nel momento della proposizione dell'impugnazione, come in quello della decisione sulla stessa (Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165).

4. Come risulta dall'esposizione contenuta nello stesso ricorso, il provvedimento in data 29 settembre 2020 oggetto di reclamo con durata di mesi quattro e con effetti immediatamente esecutivi e non sospesi dal reclamo, alla data del 29 aprile 2021, in cui veniva emessa la decisione impugnata, non era più vigente. Non si prospetta che il regime fosse stato prorogato. La proroga prevista dall'art. 14-bis Ord. pen., comunque, non poteva avere effetti oltre sei mesi. Sicché, in data 29 aprile 2021 il regime non poteva più essere in corso. Pertanto, il ricorso per cassazione non possedeva già in origine il requisito di ammissibilità costituto dall'interesse a impugnare nel senso suindicato, avendo cessato di avere effetto la decisione di cui si chiedeva la rimozione, senza che risulti un interesse al ricorso di altro genere, attuale, concreto e immediato.

4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 novembre 2021. Il Consig