Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 3820/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls revocation order for pardon due to failure to verify if prior offense was known to granting judge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3820/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the execution judge's order revoking a pardon because the judge failed to verify whether the underlying offense was known to the original granting judge. The defense argued that since the prior conviction became final after the pardon was issued, the revocation was procedurally flawed. The Court ruled that revocation requires proof the prior offense was both pre-existing and unknown to the granting judge at the time of the pardon's decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 3; The execution judge may revoke a pardon based on a pre-existing bar only if that bar was unknown to the granting judge and did not constitute the subject of any implicit evaluation.

Parole chiave

Generato dall'IA
revocation of pardon execution judge powers prior conviction knowledge ne bis in idem principle procedural due diligence implicit evaluation judicial preclusion revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 3
241, art. 1, comma 3, rispetto alla deliberazione del beneficio, costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente in quanto occorre anche che detta causa constasse al giudice concedente, risultando dal fascicolo, e avesse costituito oggetto di valutazione anche implicita.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Ciro Balbo, deducendo, quale unico motivo, violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 33916 del 07/07/2015, Paesano
Sez. 1, n. 40647 del 12/06/2014, Nicolaci
264865; Sez. 1, n. 40647 del 12/06/2014, Nicolaci, Rv.
Sez. 1, n. 47041 del 24/01/2017, Prostamo
Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, P.M. in proc. Conti
Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, P.M. in proc. Conti, Rv.
Sez. 1, n. 40647 del 12/06/2014, Fenotti
262596; Sez. 1, n. 40647 del 12/06/2014, Fenotti, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MORELLI ANTONIO nato a BRIDGENT (GRAN BRETAGNA) il 01/08/1976 avverso l'ordinanza del 25/01/2021 del TRIBUNALE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal Consigliere Mariaennanuela Guerra; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata in data 4 febbraio 2021 il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava l'indulto concesso ad Antonio Morelli, ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 19 settembre 2012, con riferimento alla pena di anni due di reclusione ed euro 500 di multa, determinata con provvedimento di cumulo emesso dalla Procura presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 15 giugno 2011. Il giudice dell'esecuzione accoglieva la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, osservando che il Morelli era stato condannato per un delitto non colposo commesso nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della citata legge n. 241 del 2006, riportando una pena superiore ad anni due di reclusione.

In particolare, infatti, con sentenza pronunciata in data 12 maggio 2011, irrevocabile il 31 ottobre 2011, la Corte di appello di Napoli aveva condannato il Morelli alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione, per i reati di cui agli artt. 81, comma 2, 609-bis, 582, 576, n.1, 61, n. 2, cod. pen., commessi fino al settembre 2008.

2. Avverso il predetto provvedimento propone ricorso il difensore di fiducia di Antonio Morelli, avv. Ciro Balbo, deducendo, quale unico motivo, violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione con riferimento alla revoca dell'indulto. La difesa osserva che per giurisprudenza consolidata quando il giudice dell'esecuzione è investito di una richiesta di revoca dell'indulto per la sussistenza di una causa ostativa risultante prima della concessione del beneficio medesimo, è tenuto a verificare se tale causa ostativa fosse conoscibile dal giudice che ha applicato l'indulto, essendo preclusa nel caso di conoscibilità della causa ostativa. Nel caso di specie, invero, la concessione dell'indulto è avvenuta in data 19 settembre 2012, in epoca successiva alla data di irrevocabilità della sentenza ostativa alla concessione, in quanto risalente al 31 ottobre 2011. Poiché dal tenore dell'ordinanza di revoca non emerge che il giudice dell'esecuzione abbia verificato se la causa ostativa fosse conoscibile dal giudice che aveva applicato il beneficio, la richiesta è l'annullamento di detta ordinanza.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso richiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, rilevando che il giudice dell'esecuzione non ha appurato in sede di revoca se la causa ostativa preesistente fosse stata conoscibile dal giudice che aveva concesso il beneficio, in quanto risultante dagli atti del procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Il Collegio intende ribadire il consolidato principio di diritto secondo il quale ai fini della revoca dell'indulto, la preesistenza della causa ostativa, di cui alla L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 3, rispetto alla deliberazione del beneficio, costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente in quanto occorre anche che detta causa constasse al giudice concedente, risultando dal fascicolo, e avesse costituito oggetto di valutazione anche implicita. Solo nel concorso di tale ulteriore condizione, il divieto del ne bis in idem impedisce la riconsiderazione della applicazione del condono (illegittimamente) concesso.

In altri termini, il giudice dell'esecuzione può revocare l'indulto sulla base della considerazione di una causa ostativa preesistente al suo riconoscimento, a condizione che la stessa non sia stata nota al giudice concedente e non abbia costituito oggetto di valutazione, anche implicita, da parte di quest'ultimo (tra le altre, Sez. 1, n. 33916 del 07/07/2015, Paesano, Rv. 264865; Sez. 1, n. 40647 del 12/06/2014, Nicolaci, Rv. 260358). Ed infatti, la preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo, comportata dal principio generale dell'ordinamento costituito dal divieto del ne bis in idem e afferente (a differenza della preclusione c.d. forte della res iudicata) esclusivamente al "dedotto" e non anche al "deducibile", è inoperante solo quando sono dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero sono prospettati elementi pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del giudice (tra le altre, Sez. 1, n. 47041 del 24/01/2017, Prostamo, Rv. 271453;

Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, P.M. in proc. Conti, Rv. 262596; Sez. 1, n. 40647 del 12/06/2014, Fenotti, Rv. 260542, e giurisprudenza ivi richiamata). Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione in sede di revoca non ha verificato e motivato in ordine alla conoscibilità della causa ostativa preesistente al riconoscimento dell'indulto, in considerazione che la condanna ostativa è divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2011 a fronte della concessione del beneficio datata 19 settembre 2012.

2. Si impone, pertanto l'annullamento del provvedimento con rinvio al Tribunale di Benevento che rinnoverà il giudizio sul punto, con piena libertà valutativa, tenendo conto dei principi esposti. PER QUESTI MOTIVI Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Benevento. Così deciso in' dat