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Sentenza — n. 3819/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court reclassifies a habeas corpus appeal as an opposition, remanding the case to the supervision tribunal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3819/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation reclassified the applicant's appeal against the supervision tribunal's inadmissibility decision as an opposition rather than a cassation appeal. The defense argued that the eight-year waiting period for rehabilitation did not apply because the underlying convictions were extinguished or resulted in non-punishment. The court held that the specific procedural remedy for supervision tribunal orders is opposition, not cassation, and thus remanded the matter for the tribunal to decide on the opposition.

Regesto Legislator

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Art. 667 comma 4 cod. proc. pen.; Art. 678 comma 1-bis cod. proc. pen.: The specific remedy for challenging supervision tribunal orders in rehabilitation matters is opposition, not cassation appeal.

Parole chiave

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rehabilitation appeal supervision tribunal procedural remedy oposition vs cassation criminal execution recidiva nell'infrazione riabilitazione revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Massimo Manca, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 99, 106, 179 cod. pen.
Art. 445 cod. proc. pen.
e dell'art. 445 cod. proc. pen. La difesa rimarca la sussistenza dei presupposti di concedibilità della riabilitazione, di cui all'art.
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere qualificato opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., richiamato dall'art.
Art. 678, comma 1-bis cod. proc. pen.
pen., richiamato dall'art. 678, comma 1-bis cod. proc. pen.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
L'impugnazione deve essere, quindi, riqualificata come opposizione, in applicazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Palermo perché provveda sulla opposizione proposta ai sensi degli artt.
Art. 666 cod. proc. pen.
Il richiamato articolo dispone che il giudice dell'esecuzione provvede senza formalità con ordinanza contro la quale il pubblico ministero, l'interessato e il difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il quale dovrà procedere con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 cod.
art. 445 cod. proc. pen
e dell'art. 445 cod. proc. pen.
art. 179 cod. pen
La difesa rimarca la sussistenza dei presupposti di concedibilità della riabilitazione, di cui all'art. 179 cod.
art. 131-bis cod. pen
La seconda sentenza, emessa in data 8 novembre 2016, irrevocabile il 9 dicembre 2016, aveva dichiarato la non punibilità di Giuseppe Abate per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 32499 del 16/07/2018, Costa
Sez. 3, n. 32499 del 16/07/2018, Costa; Sez.
Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016, Mandri
32499 del 16/07/2018, Costa; Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016, Mandri, Rv.
Sez. 1, 45768 del 25/11/2008, Bini
Sez. 1, 23878 del 26/5/2010, Di Muro
Sez. 1, 23878 del 26/5/2010, Di Muro Rv.
Sez. 1, 36751 del 17/9/2008, Siciliano
247673; Sez. 1, 36751 del 17/9/2008, Siciliano, Rv.
Sez. 1, n. 13342 del 25/02/2015, Raza
pen., e non ricorso per cassazione che, precluso dallo strumento specificamente previsto dalla legge, sarà proponibile contro l'ordinanza che deciderà sull'opposizione (tra le altre, Sez. 1, n. 13342 del 25/02/2015, Raza, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ABATE GIUSEPPE nato a SALEMI il 28/09/1982 avverso il decreto del 07/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere Mariaemanuela Guerra; lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Fodaroni, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Palermo RITENUTO IN FATTO1. Con decreto in data 7 dicembre 2020 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Palermo dichiarava inammissibile l'istanza di riabilitazione avanzata da Giuseppe Abate con riferimento:

a) alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Palermo pronunciata in data 24 ottobre 2002, irrevocabile il 20 novembre 2002;

b) alla sentenza del Tribunale di Firenze pronunciata in data 8 novembre 2016, irrevocabile il 9 dicembre 2016. Il Tribunale di sorveglianza rilevava l'assenza del necessario presupposto del decorso di otto anni dall'irrevocabilità della sentenza dell'8 novembre 2016 del Tribunale in composizione monocratica di Firenze, irrevocabile il 9 dicembre 2016, trattandosi di recidivo.

2. Avverso predetto provvedimento propone ricorso il difensore di fiducia di Giuseppe Abate, avv. Massimo Manca, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) e c), cod. proc. pen.), la violazione di legge, con riferimento all'applicazione degli artt. 99, 106, 179 cod. pen. e dell'art. 445 cod. proc. pen. La difesa rimarca la sussistenza dei presupposti di concedibilità della riabilitazione, di cui all'art. 179 cod. pen., osservando che la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 24 ottobre 2002, irrevocabile il 20 novembre 2002, aveva applicato la pena su richiesta delle parti nella misura di mesi due e giorni venticinque di reclusione e 1.200 euro di multa, pena sostituita con la pena pecuniaria pari a 3.292 euro; successivamente, in data 29 gennaio 2010, il giudice per le indagini preliminari di Palermo aveva dichiarato estinto il reato ex art. 445 cod. proc. pen.

La seconda sentenza, emessa in data 8 novembre 2016, irrevocabile il 9 dicembre 2016, aveva dichiarato la non punibilità di Giuseppe Abate per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. Ed invero, osserva la difesa, la contestazione della recidiva si basa sulla sentenza di patteggiamento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in relazione alla quale si è verificata l'estinzione del reato; tale estinzione ha determinato l'esclusione degli effetti penali anche ai fini della recidiva, come indicato dagli artt. 106 cod. pen. e 445, comma 2, cod. proc. pen., secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le altre, v.

Sez. 3, n. 32499 del 16/07/2018, Costa; Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016, Mandri, Rv. 266119). Peraltro, il Tribunale di Firenze nella sentenza in data 8 novembre 2016 ha dato atto che «il soggetto è incensurato» proprio in virtù della corretta applicazione delle norme richiamate. In definitiva, pertanto, ribadisce la difesa, l'istanza di riabilitazione non era inammissibile per la necessità del decorso di un termine più lungo previsto in caso di recidiva, proprio in quanto nessuna recidiva è configurabile nel caso di specie.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Palermo per il prosieguo, osservando che per consolidata giurisprudenza, «il maggior termine di otto anni dall'estinzione dell'ultima pena, previsto per la presentazione della domanda di riabilitazione da parte dei recidivi, non è applicabile se la recidiva non sia stata dichiarata nelle sentenze di condanna.» (tra le altre, Sez. 1, 45768 del 25/11/2008, Bini, Rv. 242352;

Sez. 1, 23878 del 26/5/2010, Di Muro Rv. 247673; Sez. 1, 36751 del 17/9/2008, Siciliano, Rv. 241139 - 01), circostanza non sussistente nel caso in esame. Ed invero, la seconda sentenza, di applicazione della causa di non punibilità ex art.131 bis c.p., si basa sul rilievo di incensuratezza dell'imputato. Inoltre, la declaratoria di estinzione del reato intervenuta, ai sensi dell'art.445 cod. proc. pen., con riferimento alla prima sentenza, ha contestualmente comportato l'estinzione di ogni altro effetto penale, ivi compreso, ai sensi dell'art. 106, comma secondo, cod. pen., quello afferente alla computabilità ai fini della recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere qualificato opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 678, comma 1-bis cod. proc. pen.

2. L'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, prevede, tra l'altro, che «il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, [...], procede «a norma dell'articolo 667 comma 4». Il richiamato articolo dispone che il giudice dell'esecuzione provvede senza formalità con ordinanza contro la quale il pubblico ministero, l'interessato e il difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il quale dovrà procedere con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell'udienza.

Alla stregua del combinato disposto delle dette norme, pertanto, avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza, reso nella materia attinente alla riabilitazione è esperibile da parte dell'interessato opposizione allo stesso tribunale, che deciderà con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all'art.666 cod. proc. pen., e non ricorso per cassazione che, precluso dallo strumento specificamente previsto dalla legge, sarà proponibile contro l'ordinanza che deciderà sull'opposizione (tra le altre, Sez. 1, n. 13342 del 25/02/2015, Raza, Rv. 263370).

3. L'impugnazione deve essere, quindi, riqualificata come opposizione, in applicazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Palermo perché provveda sulla opposizione proposta ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 666 cod. proc.pen., rimanendo preclusa a questa Corte ogni ulteriore valutazione pertinente al proposto ricorso.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Palermo. Così deciso