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Sentenza — n. 3799/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3799/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3799/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza pronunciata in data 19 maggio 2021 il Giudice pe le indagini preliminari di Teramo, a seguito di giudizio abbreviato, riteneva Antonio Andreoli responsabile dei reati presi dagli artt. 17, 38 e 221 del R.d. 18 giugno del 1931 n. 773 e lo condannava alla pena di euro 100 ed euro 40 di ammenda, condizionalmente sospesa. Rilevava il Tribunale che i militari della Stazione dei Carabinieri di Silvi Marina avevano proceduto al ritiro cautelativo delle armi e munizioni descritte nel verbale rinvenute a seguito del tentato omicidio commesso ai danni di Andreoli Alfonso e l'arresto in flagranza dell'autore.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 3799/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In realtà, la denuncia del 2020 contiene l'elenco delle stesse armi di cui alla precedente denuncia del 2016, specificandone la detenzione nel nuovo indirizzo in Silvi, via Bari, 21. Il Collegio dissente dalle conclusioni del Procuratore generale, atteso che dalla lettura del ricorso è dato comprendere l'oggetto e la portata dei motivi dedotti, sia per quanto riguarda il loro fondamento giuridico che il loro contenuto, con l'aiuto di precisi riferimenti ai documenti pertinenti citati nel ricorso medesimo, in linea con la più recente giurisprudenza europea in tema di diritto di accesso alla giustizia, ai sensi dell'art. 6 CEDU (Corte EDU, n. 55064 del 28/10/2021, Succi c.

Parole chiave

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comunicazione degli elementi a carico porto abusivo di armi violazione di segreti militari infrazione alla legge sulle armi abuso di materiali denuncia penale

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Vincenzo Di Gialluca, articolando due distinti motivi, di seguito illustrati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen
Si evidenzia che per consolidata giurisprudenza di legittimità «In tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANDREOLI ANTONIO nato a PENNE il 26/12/1967 avverso la sentenza del 19/05/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Mariaemanuela Guerra; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giuseppina Casella che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il Collegio ha proceduto alla trattazione scritta, sulla base delle trascritte conclusioni delle parti, ex art. 23 decreto-legge del 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7, decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 19 maggio 2021 il Giudice pe le indagini preliminari di Teramo, a seguito di giudizio abbreviato, riteneva Antonio Andreoli responsabile dei reati presi dagli artt. 17, 38 e 221 del R.d. 18 giugno del 1931 n. 773 e lo condannava alla pena di euro 100 ed euro 40 di ammenda, condizionalmente sospesa. Rilevava il Tribunale che i militari della Stazione dei Carabinieri di Silvi Marina avevano proceduto al ritiro cautelativo delle armi e munizioni descritte nel verbale rinvenute a seguito del tentato omicidio commesso ai danni di Andreoli Alfonso e l'arresto in flagranza dell'autore.

Evidenziava il Tribunale che Antonio Andreoli aveva denunciato in data 27 settembre 2016 al Commissariato PS di Atri di detenere presso la propria abitazione, in Atri, via Salara del Pero, 2, le armi e cartucce indicate nell'atto; con successiva denuncia in data 17 agosto 2020 rappresentava la detezione del fucile Franchi Gran Prix cal. 12 n. 5182369, già oggetto della denuncia in data 2016, in Silvi Marina, via Bari, 21 , «operando un generico riferimento alle altre armi e munizioni di cui era già detentore in Atri, come detenute in Silvi Marina senza, tuttavia, comunicare con chiarezza e rispondenza ai parametri formali che la normativa impone l'avvenuto trasferimento nel nuovo domicilio delle stesse».

Il giudice osservava che non era stato adeguatamente rappresentato all'Autorità di P.S., con riferimento alle altre armi e munizioni, diverse dal fucile Gran Prix cal. 12 nnatr. 5182369, il trasferimento da una località all'altra, in violazione del disposto normativo.

2. Avverso il predetto provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di Antonio Andreoli, avv. Vincenzo Di Gialluca, articolando due distinti motivi, di seguito illustrati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione, osservando che la condanna è imputabile alla omessa valutazione della «denuncia presentata dall'imputato il giorno 17.08.2020 e allegata sotto il n. 3 del fascicolo del PM costituita da n. 3 fogli indicati in 6,7,8».

La difesa, infatti, evidenzia che Andreoli aveva regolarmente presentato la denuncia di trasferimento delle armi e munizioni da Atri a Silvi Marina in data 17 agosto 2020, tant'è vero che i Carabinieri si recarono presso l'abitazione in Silvi Marina ove rinvenivano le armi regolarmente denunciate. Nella notizia di reato trasmessa alla Procura della Repubblica, inoltre, i militari della Stazione di Silvi Marina si limitarono a rilevare la detenzione di un numero di munizioni superiore a quello denunciato e la mancata comunicazione della cessione di un fucile di piccolo calibro. 2.2.

Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge, lamentando la non corretta applicazione delle norme giuridiche extrapenali. In particolare, la difesa assume che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che la denuncia di trasferimento del luogo di detenzione delle armi e delle munizioni effettuata con l'apposito modulo del Ministero dell'Interno violi una legge extrapenale ritenendola "non corrispondente ai parametri formali che la normativa impone", quando lo stesso modulo era già stato compilato in modo del tutto identico nel 2016 per effettuare la denuncia al Commissariato di Atri, che era stata ritenuta del tutto regolare.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, rilevando la non autosufficienza del ricorso attesa la mancata allegazione della documentazione in esso richiamata, il che ne impedisce l'esame e, di conseguenza, la valutazione delle prospettate doglianze. Si evidenzia che per consolidata giurisprudenza di legittimità «In tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione» (tra le altre, Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Si contestano all'imputato i reati previsti dal R.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 17, 38 e 221, in relazione all'art. 58 del R.d. 6 maggio 1940, n. 635, per non avere comunicato alla competente autorità di P.S. il trasferimento delle armi e delle munizioni, regolarmente detenute, dalla sua originaria abitazione in Atri, via Salara del Pero 2 al nuovo indirizzo in Silvi Marina, via Bari, 21. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, la ripetizione della denuncia di un'arma trasferita da un luogo ad un altro è necessaria, anche quando il trasferimento avvenga nell'ambito della circoscrizione territoriale del medesimo ufficio locale di p.s., al fine di consentire alla competente autorità di avere in qualsiasi momento certezza del luogo ove l'arma stessa è detenuta, per l'eventuale effettuazione dei necessari controlli (tra le altre, Sez. 1, n. 27985 del 15/04/2016, Picardi, Rv. 267657;

Sez. 1, n. 7855 del 28/01/2015, Castagna, Rv. 262467). Nel caso in esame il Collegio rileva che l'imputato ha compilato e presentato alla competente autorità di pubblica sicurezza due modelli prestampati di denuncia di detenzione di armi comuni da sparo e munizioni, rispettivamente in data 27 settembre 2016 e in data 17 agosto 2020, per denunciare la detenzione delle armi e munizioni ivi elencate, presso la propria abitazione, nella prima occasione in Atri, via Salara del Pero, 2, e nella seconda, in Silvi Marina, via Bari, 21. Le armi e le munizioni indicate sono le stesse e identico è il modello utilizzato.

In definitiva, pertanto, l'imputato ha adempiuto all'obbligo di denunzia di cui all'art. 38 TULPS anche in occasione del trasferimento in Silvi Marina, via Bari, 21. Il giudice ha ravvisato l'integrazione delle contravvenzioni reati di cui all'art. 17, 38 e 221 R.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), in relazione all'art. 58 del R.d. 6 maggio 1940, n. 635 per omessa denuncia del trasferimento di armi e munizioni regolarmente detenute, evidenziando che stante la genericità della denuncia presentata in data 17 agosto 2020, non era agevole comprendere quali armi e munizioni fossero state trasferite da Atri.

In realtà, la denuncia del 2020 contiene l'elenco delle stesse armi di cui alla precedente denuncia del 2016, specificandone la detenzione nel nuovo indirizzo in Silvi, via Bari, 21. Il Collegio dissente dalle conclusioni del Procuratore generale, atteso che dalla lettura del ricorso è dato comprendere l'oggetto e la portata dei motivi dedotti, sia per quanto riguarda il loro fondamento giuridico che il loro contenuto, con l'aiuto di precisi riferimenti ai documenti pertinenti citati nel ricorso medesimo, in linea con la più recente giurisprudenza europea in tema di diritto di accesso alla giustizia, ai sensi dell'art. 6 CEDU (Corte EDU, n. 55064 del 28/10/2021, Succi c.

Italia).

2. Sulla base di quanto esposto si impone l'annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. PER QUESTI MOTIVI Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto