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Sentenza — n. 3691/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals against accessory penalties for fraud as generic and unfounded.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3691/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Luisa Monti and Alessandro Carugio inadmissible for being generic, assertive, and manifestly unfounded. The appellants argued that accessory penalties for fraudulent bankruptcy were disproportionate and ignored prior compensation paid to the failed company. The court rejected these claims, noting they merely expressed grievances without substantiating the specific reasoning regarding social danger and recidivism risk used by the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; Art. 3, 27 Cost.: Appeals challenging the determination of accessory criminal penalties are inadmissible if they are generic, assertive, and manifestly unfounded, failing to substantiate the specific reasoning regarding social danger and recidivism risk.

Parole chiave

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accessory criminal penalties fraudulent bankruptcy inadmissible appeals generic grievances social danger assessment recidivism risk procedural dismissal bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 3 Cost.
Art. 27 Cost.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 7.617 del 27 settembre 2019)
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MONTI LUISA nato a COMO il 09/12/1971 CARUGO ALESSANDRO nato a COMO il 04/01/1971 avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. dato atto dell'assenza del difensore;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Milano, giudicando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 7.617 del 27 settembre 2019), ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 16 luglio 2014 nei confronti di Luisa MONTI e Alessandro CARUGO, rideterminando rispettivamente in anni quattro e in anni sette la durata della pena accessoria della inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, in relazione alla condanna per più condotte di bancarotta fraudolenta.

2. Ricorrono, con unico atto, Luisa MONTI e Alessandro CARUGO, a mezzo del difensore avv. Pietro Bassi, denunciando la violazione di legge, in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., 3 e 27 Cost., perché la pena accessoria è stata determinata in misura non proporzionata e senza tenere conto dell'avvenuto risarcimento del danno cagionato al fallimento e che aveva portato alla concessione delle circostanze attenuanti generiche nel primo giudizio di appello.

3. I ricorsi sono inammissibili perché generici, assertivi e manifestamente infondati. 3.1. I ricorsi, che si limitano a denunciare la violazione di legge con riguardo ai parametri per la determinazione della pena e ai principi di responsabilità penale ed uguaglianza, prospettano piuttosto censure di merito circa l'entità della pena accessoria che è stata, invece, determinata valorizzando le esigenze di prevenzione della reiterazione di reati in un quadro di commissione di numerosi e gravi fatti di bancarotta e di abusivo ricorso al credito, ritenuti non illogicamente dimostrativi di una elevata capacità criminale. 3.2.

Le asserzioni concernenti l'integrale risarcimento del danno, che sarebbe avvenuto ancora prima della pronuncia della sentenza poi annullata in sede di legittimità unicamente con riguardo alla determinazione della pena accessoria, si fermano alla mera enunciazione della doglianza e non sono comunque specificamente orientate a contestare l'argomentazione, ampiamente sviluppata dai giudici di merito nella determinazione della pena accessoria, della pericolosità sociale e del rischio di recidiva che proprio tale sanzione è rivolta ad evitare. 3.3.

All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022. Il Corts