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Sentenza — n. 3637/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on bail terms due to final conviction rendering the issue moot.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3637/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the defendant's conviction had become final and irrevocable before the bail appeal could be decided. The lower court had rejected the request for release based on the maximum duration of pre-trial detention, which the defendant argued was four years but the trial court calculated as six years due to statutory suspensions. The Court ruled that once a sentence exceeding the pre-trial detention period becomes definitive, the legal interest in determining the maximum bail term disappears, making the appeal moot.

Regesto Legislator

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Art. 303, comma 4 lett. b) cod. proc. pen.; Art. 304, comma 6 cod. proc. pen.: When the final conviction sentence exceeds the pre-trial detention period, the interest in determining the maximum duration of bail ceases to exist, rendering the appeal inadmissible for lack of interest.

Parole chiave

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pre-trial detention duration final conviction mootness lack of legal interest Italian criminal procedure bail appeal inadmissibility pena privativa della libertà mantenimento della carcerazione preventiva carcerazione giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 303, comma 4 lett. b) cod. proc. pen.
Il computo del termine massimo, ai sensi dell'art. 303, comma 4, cod.
Art. 304, comma 6 cod. proc. pen.
Invero, il termine di durata massima della custodia cautelare - ai sensi dell'art. 304, comma 6, cod.
Art. 125 cod. proc. pen.
Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 125 cod. proc. pen. in relazione agli artt.
Art. 297, comma 4 cod. proc. pen.
Violazione dell'art. 297, comma 4, cod.
Art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp.
art. 310 cod. proc. pen
Con ordinanza del 12/4/2021 il Tribunale del riesame di Palermo, adito ai sensi dell'art. 310 cod.
art. 416 bis cod. pen
doppia conforme, poiché il Capizzi si è visto confermare la condanna per il delitto ex art. 416 bis cod. pen., con esclusione nel giudizio di appello soltanto dell'aggravante prevista dal sesto comma.
art. 125 cod. proc. pen
Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 125 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri
Ne consegue che, qualora sia pendente impugnazione cautelare, dovendo persistere l'interesse alla sua definizione fino al momento della decisione, l'impugnazione stessa è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse" (Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv.
Sez. 1, n. 33913 del 23/06/2015, Fondino
228167; conforme: Sez. 1, n. 33913 del 23/06/2015, Fondino, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPIZZI ANTONINO GIOACCHINO, nato a PALERMO il 04/09/1973 avverso l'ordinanza del 12/04/2021 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; sentite le conclusioni del Procuratore generale, PIETRO MOLINO, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 12/4/2021 il Tribunale del riesame di Palermo, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l'appello di Antonio Gioacchino Capizzi avverso l'ordinanza della Corte di appello di Palermo del 16/11/2020 che aveva rigettato l'istanza di scarcerazione dell'imputato per decorrenza del termine di efficacia della misura cautelare, che si assumeva essere pari a quattro anni ai sensi dell'art. 303, comma 4 lett.

b) cod. proc. pen. Ha rilevato il Tribunale cautelare, accogliendo l'impostazione della Corte di appello, che nella specie il termine di custodia deriva dal combinato disposto degli artt. 303, comma 4 lett. b), e 304, comma 6, cod. proc. pen., dunque è di sei anni, in considerazione del titolo di reato ritenuto in sentenza (e non già della pena irrogata), e dell'aumento pari alla metà di detto termine per effetto dell'ordinanza di sospensione dei termini di custodia resa nel giudizio di appello. Invero, il termine di durata massima della custodia cautelare - ai sensi dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. - deve essere parametrato esclusiva- mente alla pena edittale prevista per il reato contestato o per il quale vi è stata condanna, senza alcun rilievo per la pena concretamente applicata.

Inoltre, nel caso in esame vi è stata una pronuncia cd. doppia conforme, poiché il Capizzi si è visto confermare la condanna per il delitto ex art. 416 bis cod. pen., con esclusione nel giudizio di appello soltanto dell'aggravante prevista dal sesto comma. Il computo del termine massimo, ai sensi dell'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., è di quattro anni per il delitto ritenuto in sentenza: art. 416 bis, commi 1, 3, 4, cod. pen., la cui pena edittale massima è inferiore ad anni 20 di reclusione. A tale termine vanno aggiunte le sospensioni decretate per la redazione delle sentenze di merito, termini di sospensione entrambi prorogati (giorni 90 + 90, nonché ulteriori gg. 90 + 09, alla stregua della posizione giuridica in atti), oltre la sospensione indotta per il giudizio di appello dall'ordinanza ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen., emessa il 28/3/2019 e valevole fino al 7/1/2020 (data della sentenza di secondo grado).

Si è quindi concluso che il massimo termine di custodia cautelare non è ancora decorso.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del Capizzi, avv. Igor Runfola, deducendo profili di violazione di legge e vizio di motivazione nei seguenti termini. 2.1. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 125 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 303 e 304 cod. proc. pen., in quanto l'impugnata ordinanza ha eluso il tema della intervenuta modifica della qualificazione giuridica del reato, per effetto dell'esclusione dell'aggravante dell'art. 416 bis, comma sesto, cod.pen., che si riflette sulla durata massima della custodia cautelare in carcere, alla stregua della riduzione della pena inflitta con la sentenza di secondo grado. 2.2.

Violazione dell'art. 297, comma 4, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 303 e 304, comma 2, cod. proc. pen., poiché le sospensioni del termine di durata massima della misura cautelare avrebbero dovuto riguardare soltanto i giorni in cui erano state celebrate le udienze dinanzi alla Corte di appello. 2.3. Vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, nella parte in cui il Tribunale del riesame ha disattesa l'avvenuta decorrenza dei termini massimi di custodia per effetto della riqualificazione giuridica del reato operata nella sentenza di riforma della Corte di appello che ha escluso l'aggravante ex art. 416 bis, comma sesto, cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia in sede cautelare, in *quanto nelle more la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile in data 10/11/2021. Ha affermato infatti questa Corte, nella massima composizione, che "La questione, posta nella fase di cognizione, circa la scadenza dei termini di durata massima della custodia in carcere (nella specie, dapprima in sede di appello cautelare e successivamente in cassazione) perde rilevanza quando diviene irrevocabile la sentenza di condanna a pena detentiva superiore al presofferto, perché la definitività dell'accertamento del merito, aprendo la fase esecutiva del processo, esclude la possibilità della rimessione in libertà.

Ne consegue che, qualora sia pendente impugnazione cautelare, dovendo persistere l'interesse alla sua definizione fino al momento della decisione, l'impugnazione stessa è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse" (Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228167; conforme: Sez. 1, n. 33913 del 23/06/2015, Fondino, Rv. 264758). Rilevato dunque che, con la sentenza ormai definitiva, il Capizzi è stato condannato alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione, superiore al pre- sofferto cautelare, viene meno l'interesse del condannato ad una pronuncia relativa ai termini di durata massima della custodia cautelare.

4. Da ciò consegue l'inammissibilità del ricorso, senza statuizione sulle spese, trattandosi di una sopravvenuta carenza di interesse per fatto non imputabile al ricorrente. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 P. Q. M. Roma, lì E= i Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il giorno 20