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Sentenza — n. 3633/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3633/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3633/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta ha respinto l'istanza di misure alternative (affidamento in prova ai servizi sociali, ovvero semilibertà) presentata da Arena Dario, condannato alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione per i reati di cessione illecita di stupefacenti, estorsione in concorso, consumata e tentata. A ragione osservava che la condotta del condannato in epoca successiva alla consumazione del reato non era stata regolare e che la dedotta opportunità lavorativa rendeva difficoltosa una costante sorveglianza sul prevenuto.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 3633/2022 — snpen · Corte di Cassazione: A ragione osservava che la condotta del condannato in epoca successiva alla consumazione del reato non era stata regolare e che la dedotta opportunità lavorativa rendeva difficoltosa una costante sorveglianza sul prevenuto.

Parole chiave

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disdetta in periodo di prova differimento dell'esecuzione della pena procedura di rivendicazione nel pignoramento procedura di ricusazione interesse degno di protezione abbandono del procedimento penale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARENA DARIO nato a PIAZZA ARMERINA il 05/10/1988 avverso l'ordinanza del 21/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta ha respinto l'istanza di misure alternative (affidamento in prova ai servizi sociali, ovvero semilibertà) presentata da Arena Dario, condannato alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione per i reati di cessione illecita di stupefacenti, estorsione in concorso, consumata e tentata. A ragione osservava che la condotta del condannato in epoca successiva alla consumazione del reato non era stata regolare e che la dedotta opportunità lavorativa rendeva difficoltosa una costante sorveglianza sul prevenuto.

2. Avverso tale ordinanza ricorre il difensore del condannato sviluppando due motivi per violazione di legge e vizio della motivazione. Lamenta, in particolare, che il Tribunale abbia dato credito alle negative informazioni di polizia sull'attività g lavorativa nonostante non fossero fondate ed abbia calcolato erroneamente la pena già espiata dal ai fini dell'ammissione al beneficio della semilibertà.

3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti, nelle more della definizione del procedimento il ricorrente ha terminato di espiare la pena ed è stato scarcerato in data 16 novembre 2021, come risulta dalla consultazione del SIDET. In proposito, va rilevato che, secondo consolidati principi, la nozione di interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione dell'impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva a utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marina, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere sia al momento della proposizione del gravame che in quello della sua decisione (Sez. 1, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). A tale riguardo, è stata elaborata la categoria della "carenza d'interesse sopraggiunta", il cui fondamento giustificativo è stato individuato nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento de punto controverso (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, cit.). Ne discende, alla stregua delle considerazioni delle Sezioni Unite, l'esclusione dell'interesse del ricorrente ad una decisione che ne apprezzi la fondatezza, sì da determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Arena Dario deve essere dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, in Roma il g