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Sentenza — n. 3631/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3631/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3631/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha dichiarato inammissibile l'istanza volta all'ammissione alla misura alternativa della semilibertà presentata da Galgano Raffaele. Premesso che il Galgano era in espiazione della pena di anni 25 giorni 20 di reclusione (anni 24 per omicidio e porto illegale di armi, mesi 4 per sostituzione di persona e mesi 8 e giorni 20 per truffa), ridotta ad anni 22 e giorni 20 per effetto dell'indulto, a ragione della decisione osserva che il Galgano, alla data di celebrazione dell'udienza di trattazione, non aveva ancora espiato la entità di pena indicata all'art. 50, comma 2, I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) a tenore del quale « il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, di almeno due terzi di essa».

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 27 Cost; Sentenza — n. 3631/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Infatti la sostanziale differenza tra i due istituti dell'indulto e della liberazione anticipata giustifica il trattamento eccezionale riservato dal legislatore ad uno solo dei due benefici, mentre sarebbe certamente contraria al criterio di logicità e razionalità sotteso al principio di uguaglianza enunciato nell'art. 3 della Costituzione, la equiparazione dell'indulto alla effettiva espiazione della pena. A sua volta il principio del carattere rieducativo della pena, di cui all'art. 27 Cost., è del tutto estraneo all'istituto dell'indulto che costituisce una mera rinunzia dello Stato ad eseguire, in tutto o in parte, le pene (cfr. in motivazione Sez. 1, n. 10419 del 19/02/2009, già citata). 1.2.

Parole chiave

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semilibertà remissione della pena semiprigionia riduzione della pena pena residua attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
art. 27 Cost
A sua volta il principio del carattere rieducativo della pena, di cui all'art. 27 Cost., è del tutto estraneo all'istituto dell'indulto che costituisce una mera rinunzia dello Stato ad eseguire, in tutto o in parte, le pene (cfr.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALGANO RAFFAELE nato a CAMPI SALENTINA il 05/05/1975 avverso l'ordinanza del 25/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha dichiarato inammissibile l'istanza volta all'ammissione alla misura alternativa della semilibertà presentata da Galgano Raffaele. Premesso che il Galgano era in espiazione della pena di anni 25 giorni 20 di reclusione (anni 24 per omicidio e porto illegale di armi, mesi 4 per sostituzione di persona e mesi 8 e giorni 20 per truffa), ridotta ad anni 22 e giorni 20 per effetto dell'indulto, a ragione della decisione osserva che il Galgano, alla data di celebrazione dell'udienza di trattazione, non aveva ancora espiato la entità di pena indicata all'art. 50, comma 2, I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) a tenore del quale « il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, di almeno due terzi di essa».

Considerato che la pena complessiva inflittagli, secondo quanto determinato dal provvedimento di cumulo del Procuratore generale della Corte di appello di Lecce in data 21-1-2019, è pari ad anni 25 e giorni 20 di reclusione, il Galgano, dalla data di l'inizio dell'esecuzione, il 15 settembre 2019, ha espiato 11 anni 8 mesi e 10 giorni di reclusione, cui vanno aggiunti 2 anni 10 mesi e 5 giorni di liberazione anticipata, così da pervenire a complessivi 14 anni 6 mesi e 15 giorni. Per potere accedere alla misura alternativa richiesta, avrebbe dovuto espiare, invece, la pena di 16 anni 6 mesi e 10 giorni pari a due terzi di anni 24, inflitti per il reato ostativo di omicidio, cui vanno aggiunti 6 mesi e giorni 10, pari alla metà della pena di un anno e 20 giorni, inflitta per i rimanenti reati.

Ai fini del calcolo del quantum di pena minimo non doveva tenersi conto della pena di anni tre condonata in applicazione della legge, 31 luglio 2006, n. 241 del 2006 di concessione dell'indulto.

2. Ricorre il Galgano, per il tramite del difensore di fiducia, sulla base di un unico motivo con cui denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 50 Ord. pen. e 174 cod. pen. Il Tribunale di sorveglianza, ai fini dell'individuazione della soglia di pena che rende ammissibile la concessione del beneficio della semilibertà, ha fatto riferimento alla pena complessiva comminata dalle tre sentenze riunite dal provvedimento di cumulo, pari ad anni 25 e giorni 20 di reclusione. In applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità ampiamente richiamata, avrebbe dovuto basarsi sulla pena in concreto da espiare, pari ad anni 22 e giorni 20, tenendo doverosamente conto dell'effetto estintivo dell'indulto.

In ogni caso, anche non computando la pena indultata, il condannato avrebbe comunque superato il limite previsto dalla norma dovendosi aggiungere alla pena espiata alla data dell'udienza, pari ad anni 11 mesi 8 e giorni 10, i giorni di liberazione anticipata, pari ad anni 2 mesi 10 e giorni 5, per un totale di anni 14 mesi 6 e giorni 15, superiore a due terzi della pena inflitta pari a 22 e giorni 20. CONSIDERATO IN DIRMO Il ricorso è fondato.1. L'ordinanza impugnata, nella valutazione della pena condonata a seguito di indulto ai fini della cóncessione della semilibertà, ha con tutta evidenza, sovrapposto due questioni che, per quanto correlateivanno tenute distinte perché obbediscono a diverse ratio: quella del calcolo della pena effettivamente scontata, ai fini del raggiungimento del limite minimo previsto per l'ammissibilità del beneficio dall'art. 50, comma 2, Ord. pen. e quella relativa alla base di calcolo cui commisurare le soglie della "metà della pena" e dei "due terzi". 1.1.

Come correttamente rilevato nell'ordinanza, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai fini del raggiungimento della misura di pena minima scontata per la concessione della liberazione condizionale, non deve tenersi conto dell'indulto, ma solo dei periodi di pena effettivamente espiata, ai quali va sommato l'eventuale beneficio della liberazione anticipata (ex plurimis Sez. 1, n. 11265 del 19/02/2008, Fernandez Rv. 239169; Sez. 1, n. 10419 del 19/02/2009, De Falco Rv. 244511). D'altra parte, se si considerasse, a questo particolare fine, la pena condonata come espiata si determinerebbero effetti paradossali.

Si pensi ai casi in cui, per la entità del condono in relazione alla durata complessiva della pena, il termine per la ammissione alla semilibertà o ai permessi premio dovrebbe considerarsi già scaduto prima ancora dell'inizio della esecuzione della concreta pena detentiva non condonata. Oppure potrebbe consentire la concessione della liberazione anticipata per periodi di pena condonati per i quali, ovviamente, non vi è stata alcuna esecuzione penitenziaria. Tale interpretazione, che discende dal chiaro tenore letterale dell'art. 50 Ord. pen. e dal carattere eccezionale della previsione dell'art. 54, comma 4, Ord. pen., relativa alla sola liberazione anticipata non è certamente contraria ai principi costituzionali di uguaglianza e della funzione rieducativa della pena, enunciati rispettivamente negli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Infatti la sostanziale differenza tra i due istituti dell'indulto e della liberazione anticipata giustifica il trattamento eccezionale riservato dal legislatore ad uno solo dei due benefici, mentre sarebbe certamente contraria al criterio di logicità e razionalità sotteso al principio di uguaglianza enunciato nell'art. 3 della Costituzione, la equiparazione dell'indulto alla effettiva espiazione della pena. A sua volta il principio del carattere rieducativo della pena, di cui all'art. 27 Cost., è del tutto estraneo all'istituto dell'indulto che costituisce una mera rinunzia dello Stato ad eseguire, in tutto o in parte, le pene (cfr. in motivazione Sez. 1, n. 10419 del 19/02/2009, già citata). 1.2.

La base di calcolo cui commisurare la soglia di ammissione del condannato al regime di semilibertà va computata avendo riguardo non già alla pena irrogata con la sentenza di condanna ma a quella che deve, in concreto, espiarsi dopo le detrazioni conseguenti all'eventuale applicazione delle cause di estinzione della pena, in particolare dell'indulto (Sez.1, n. 43080 del 9/10/2012, Speranza, 07/11/2012, Rv. 253627; Sez. 1, n. 5324 del 06/12/1993, dep. 1994, Corrias, Rv. 196419). D'altra parte, l'indulto incide immediatamente e direttamente sull'entità della pena eseguibile facendone cessare l'esecuzione al punto che il pubblico ministero, quando procede al cumulo delle pene, deve tenere contoi suoi effetti, anche quando non è stato ancora applicato dal giudice dell'esecuzione, e, conseguentemente, deve sospendere provvisoriamente l'esecuzione qualora all'esito del calcolo così effettuato la pena non superi i limiti previsti dall'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen. (ex plurimis Sez. 1, n. 39285 del 13/10/2010 Acerra, Rv. 248840).

2. Il Tribunale nel determinare il quantum di pena in concreto espiata ai fini dell'ammissibilità del beneficio non ha, correttamente, tenuto conto dell'indulto, ma solo dei periodi di pena effettivamente espiata e di quelli detratti a titolo di liberazione anticipata. Ha invece, in violazione dei richiamati principi, posto a base del calcolo per la determinazione della soglia limite fissata dall'art. 50 Ord. pen. non la pena ridotta per effetto dell'indulto (22 anni e 20 giorni) ma quella inflitta con le sentenza di condanna (24 anni per il reato ostativo e un anno e 20 giorni per i rimanenti reati) e, in virtù di questo errore, ha ritenuto necessario ai fini dell'ammissibilità dell'istanza l'espiazione della pena di complessivi 16 anni 6 mesi e 10 giorni.

3. Si impone, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Lecce il quale si uniformerà ai principi di diritto enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Lecce. Così d