Sentenza — n. 3630/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 7/7/2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale Militare di Verona ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione - per le sole posizioni delle imputate Cristinel Ghita Tugui e Mihaela Tugui, non appar- tenenti alle Forze armate - nei confronti del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, il quale con sentenza del 16/3/2021 aveva declinato la competenza a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio delle citate imputate, rilevando che la vicenda di peculato militare in cui le stesse concorrevano con Vincenzo Tria, appartenente all'Aviazione Militare, constava di un unico reato militare: pertanto trovava applicazione l'art. 14, comma 1, cod. pen. mil . pace, che prevede che "sono soggette alla legge penale militare le persone estranee alle forze armate dello Stato, che concorrono a commettere un reato militare", anche alla stregua dell'esegesi di legittimità emergente dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 5135 del 25/10/2005, Maldera.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 3630/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007, dep. 2008, Sommer e altri, Rv. 239184; Sez. 1, n. 50012 del 01/12/2009, Confl. comp. in proc. Mollicone, Rv. 245981; Sez. 1, n. 5680 del 15/10/2014, dep. 2015, D'Ambrosio, Rv. 262461). A ciò non osta il dettato dell'art. 14 del codice penale militare di pace che dichiara soggette alla legge penale militare le persone estranee alle forze armate dello Stato, che concorrono a commettere un reato militare: invero, sarà il giudice penale ordinario ad applicare la legge penale, senza pregiudizio per la distinzioné tra le sfere di giurisdizione nei termini già individuati.
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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE MILITARE VERONAnei confronti di: GIP TRIBUNALE DI MILANOcon l'ordinanza del 07/07/2021 del GIP TRIB. MILITARE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; sentite le conclusioni del Procuratore generale, ASSUNTA COCOMELLO, la quale ha concluso chiedendo che la Corte dichiari la competenza del GIP Tribunale di Milano.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7/7/2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale Militare di Verona ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione - per le sole posizioni delle imputate Cristinel Ghita Tugui e Mihaela Tugui, non appar- tenenti alle Forze armate - nei confronti del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, il quale con sentenza del 16/3/2021 aveva declinato la competenza a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio delle citate imputate, rilevando che la vicenda di peculato militare in cui le stesse concorrevano con Vincenzo Tria, appartenente all'Aviazione Militare, constava di un unico reato militare: pertanto trovava applicazione l'art. 14, comma 1, cod. pen. mil . pace, che prevede che "sono soggette alla legge penale militare le persone estranee alle forze armate dello Stato, che concorrono a commettere un reato militare", anche alla stregua dell'esegesi di legittimità emergente dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 5135 del 25/10/2005, Maldera.
Nell'ordinanza declinatoria, il giudice dell'udienza preliminare del Tribu- nale militare ha ritenuto non condivisibile la determinazione dell'omologo giudice ordinario, rilevando che•a tenore della citata pronuncia delle Sezioni Unite, le sfere di giurisdizione, ordinaria e militare, rimangono separate, dunque il giudice militare mantiene integra la giurisdizione nei confronti dei militari e il giudice ordinario esercita la giurisdizione nei confronti dei concorrenti civili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il conflitto negativo di giurisdizione deve essere risolto da questa Corte regolatrice confermando la competenza del giudice speciale per il reato, commesso in forma concorsuale, in ordine all'imputato appartenente alle Forze Armate, e la competenza del giudice ordinario per le imputate civili, per le quali è stato sollevato il conflitto. Invero, ciò discende dall'esegesi di legittimità emergente dalla pronuncia delle Sezioni Unite Maldera (n. 5135 del 25/10/2005, dep. 2006, Rv. 232661), citata dall'Autorità giudiziaria milanese a conforto della sua tesi, ma in realtà contenente il seguente principio di diritto "La connessione tra procedimenti di competenza del giudice ordinario e procedimenti di competenza del giudice militare determina, ex art. 13, comma secondo, cod. proc. pen., l'attrazione di questi ultimi nella giurisdizione ordinaria solo se, trattandosi di procedimenti per reati diversi, il reato comune è più grave di quello militare; negli altri casi invece le sfere di giurisdizione, ordinaria e militare, rimangono separate e pertanto, se la connessione concerne procedimenti relativi ad uno stesso reato militare commesso da militari in concorso con civili, il giudice militare mantiene integra nei confronti dei militari la giurisdizione ed il giudice ordinario esercita la giurisdizione nei soli confronti dei concorrenti civili." (conformi sul punto:
Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007, dep. 2008, Sommer e altri, Rv. 239184; Sez. 1, n. 50012 del 01/12/2009, Confl. comp. in proc. Mollicone, Rv. 245981; Sez. 1, n. 5680 del 15/10/2014, dep. 2015, D'Ambrosio, Rv. 262461). A ciò non osta il dettato dell'art. 14 del codice penale militare di pace che dichiara soggette alla legge penale militare le persone estranee alle forze armate dello Stato, che concorrono a commettere un reato militare: invero, sarà il giudice penale ordinario ad applicare la legge penale, senza pregiudizio per la distinzioné tra le sfere di giurisdizione nei termini già individuati.
2. In conclusione, il riparto di giurisdizione va risolto nel senso che si è indicato, disponendo la restituzione degli atti relativi alle posizioni delle imputate civili al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale ordinario.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara, con riferimento alle imputate Tugui Cristinel Ghita e Thgui Mihaela, la giurisdizione del GIP del Tribunale di Milano, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il giorno 11 gennaio 2022 Il Consigli