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Sentenza — n. 3626/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on drug trafficking conviction, upholding separate gun and ammunition charges due to weapon's clandestine nature.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3626/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione rejected Claudio Cristaudo's appeal against a preliminary judge's conviction for drug trafficking, illegal gun possession, and ammunition holding. The defense argued that illegal gun and ammunition possession should be absorbed into a single charge, and that the money confiscation lacked proper motivation. The court ruled that the principle of absorption does not apply to clandestine weapons, making the ammunition charge distinct, and confirmed the confiscation was valid because it was part of the plea agreement.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 697 c.p.; Art. 23 l. 18/04/1975 n. 110: The principle of absorption of contraventional ammunition possession into illegal firearm possession does not apply when the firearm is clandestine, rendering the ammunition charge autonomous.

Parole chiave

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illegal firearm possession ammunition possession principle of absorption clandestine weapon plea agreement confiscation drug trafficking conspiracy Corte di Cassazione porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha applicato, ex art. 444 cod.
Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
pen., la pena di anni tre e mesi tre di reclusione ed euro 10000,00 di multa a Claudio Cristaudo per i reati, commessi in concorso con altro soggetto, di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana - art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 - , di detenzione di una pistola cal.
Art. 697 cod. pen.
280298, secondo cui, appunto, "nell'ipotesi di detenzione illegale di munizioni che, per numero e calibro, costituiscono ordinaria dotazione di un'arma clandestina detenuta dal medesimo soggetto e nel medesimo contesto, si configura l'autonomo reato di cui all'art. 697 cod.
Art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110
pen., con esclusione dell'assorbimento nella fattispecie di cui all'art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, trattandosi di munizioni che non sono ricollegabili ad alcuna arma comune da sparo suscettibile di essere detenuta legalmente".
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Una volta che è stata inglobata nell'accordo, e questo sia recepito, le conseguenze in punto di controllo d'impugnazione sono rilevanti, atteso che la sentenza che dispone una confisca oggetto di accordo "è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen." - Sez.
art. 444 cod. proc. pen
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha applicato, ex art. 444 cod.
art. 697 cod. pen
280298, secondo cui, appunto, "nell'ipotesi di detenzione illegale di munizioni che, per numero e calibro, costituiscono ordinaria dotazione di un'arma clandestina detenuta dal medesimo soggetto e nel medesimo contesto, si configura l'autonomo reato di cui all'art. 697 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 6139 del 16/12/2013
Sez. 1, n. 17498 del 05/02/2016
258922; v., anche, Sez. 1, n. 17498 del 05/02/2016, dep.
Sez. 1, n. 1898 del 17/09/2020
In tal senso si è espressa Sez. 1, n. 1898 del 17/09/2020, dep.
Sez. 5, n. 40906 del 19/10/2010
Il principio di diritto più volte fissato è che "si ha concorso di reati tra il delitto di detenzione di arma clandestina e quello di ricettazione pur quando il delitto presupposto della ricettazione sia quello di alterazione dell'arma medesima" - Sez. 5, n. 40906 del 19/10/2010, Rv.
Sez. 6, n. 45903 del 16/10/2013
248605; Sez. 6, n. 45903 del 16/10/2013, Rv.
Sez. 1, n. 17415 del 28/03/2019
257387; cfr, anche, Sez. 1, n. 17415 del 28/03/2019, Rv.
Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019
Vale sul punto rammentare che, secondo quanto affermato da Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CRISTAUDO CLAUDIO nato a CARIATI il 25/07/1986 avverso la sentenza del 20/04/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE S NTALW &\,)1pki lette/~e le conclusioni del PG 5Jr Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre e mesi tre di reclusione ed euro 10000,00 di multa a Claudio Cristaudo per i reati, commessi in concorso con altro soggetto, di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana - art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 - , di detenzione di una pistola cal. 22 con matricola abrasa, di ricettazione della menzionata pistola, di detenzione, senza averne fatto denuncia all'Autorità, di sette munizioni calibro 222, fatti commessi in Tremestieri Etneo il 14 gennaio 2021. Ha contestualmente disposto la confisca del denaro in sequestro, rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, in quanto provento o cosa pertinente al reato.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di Claudio Cristaudo, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il giudice avrebbe dovuto rilevare gli errori di qualificazione dei fatti: la detenzione di un'arma da sparo e delle relative munizioni realizza una unica ipotesi di reato, determinandosi l'assorbimento nel reato di detenzione illegale dell'arma di quello della detenzione delle munizioni, Ancora. Nella fattispecie di detenzione di arma clandestina resta assorbito il delitto di ricettazione dell'arma, e quindi il Giudice non avrebbe dovuto applicare la regola del concorso reale di reati. La decisione di confisca del denaro è poi illegittima perché la confisca non ha formato oggetto di accordo tra le parti e per assenza di motivazione in ordine alle ragioni che ad essa sono sottese.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

2. È pur vero che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in plurime occasioni, l'assorbimento del reato contravvenzionale di illegale detenzione di munizioni nel delitto di illegale detenzione dell'arma comune da sparo, se le munizioni siano detenute in unità di tempo e di luogo con l'arma e siano del medesimo calibro ed in numero non eccedente la capacità del caricatore della stessa - Sez. 1, n. 6139 del 16/12/2013, dep. 2014, Rv. 258922; v., anche, Sez. 1, n. 17498 del 05/02/2016, dep. 2017, Rv, 269888 -. E però, da ultimo, si è precisato che il principio dell'assorbimento non opera quando l'arma illegalmente detenuta sia clandestina.

In tal senso si è espressa Sez. 1, n. 1898 del 17/09/2020, dep. 2021, Rv. 280298, secondo cui, appunto, "nell'ipotesi di detenzione illegale di munizioni che, per numero e calibro, costituiscono ordinaria dotazione di un'arma clandestina detenuta dal medesimo soggetto e nel medesimo contesto, si configura l'autonomo reato di cui all'art. 697 cod. pen., con esclusione dell'assorbimento nella fattispecie di cui all'art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, trattandosi di munizioni che non sono ricollegabili ad alcuna arma comune da sparo suscettibile di essere detenuta legalmente".

La decisione citata ha condivisibilmente argomentato che la tesi dell'assorbimento della contravvenzione nel delitto trova fondamento nell'assunto che le "armi che possono essere detenute previa denuncia all'autorità di pubblica sicurezza sono da considerare un tutt'uno con le munizioni che ne siano la ordinaria detenzione". Non così però può dirsi nel caso di munizioni che, per calibro e numero, potrebbero costituire la dotazione di un'arma clandestina e quindi in assoluto non passibile di legale detenzione. La clandestinità dell'arma impedisce pertanto di ritenere l'assorbimento del reato di detenzione di munizioni.

3. Alla generica doglianza di ricorso, secondo cui il delitto di ricettazione avrebbe dovuto essere assorbito dall'imputazione di detenzione illegale dell'arma clandestina che ne è oggetto, è sufficiente ricordare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Il principio di diritto più volte fissato è che "si ha concorso di reati tra il delitto di detenzione di arma clandestina e quello di ricettazione pur quando il delitto presupposto della ricettazione sia quello di alterazione dell'arma medesima" - Sez. 5, n. 40906 del 19/10/2010, Rv. 248605; Sez. 6, n. 45903 del 16/10/2013, Rv. 257387; cfr, anche, Sez. 1, n. 17415 del 28/03/2019, Rv. 275251 per la quale "è configurabile il concorso materiale tra i delitti di ricettazione e di detenzione illegale di arma comune da sparo, provento di furto, attesa la diversità delle due fattispecie sia sul piano materiale e psicologico che su quello cronologico dei momenti di consumazione" -.

4. Il giudice del patteggiamento ha motivato in modo sintetico la disposta confisca del denaro, affermando che si tratta di provento del reato di spaccio di sostanze stupefacenti e precisando - dato che è particolarmente significativo - che la confisca ha formato oggetto dell'accordo tra le parti. Vale sul punto rammentare che, secondo quanto affermato da Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279348 - 02, "nel patteggiamento l'accordo delle parti può avere ad oggetto anche l'applicazione delle misure di sicurezza nel qual caso il giudice è tenuto a recepirlo integralmente nella sentenza ovvero a rigettare la richiesta". Una volta che è stata inglobata nell'accordo, e questo sia recepito, le conseguenze in punto di controllo d'impugnazione sono rilevanti, atteso che la sentenza che dispone una confisca oggetto di accordo "è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen." - Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279348 - 01 - e quindi non per censurare pretese insufficienze della motivazione.

5. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali