Cassation annuls surveillance court order revoking semi-liberty due to failure to notify appointed defense counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the Ancona surveillance court's order revoking Giuseppe Trigila's semi-liberty because the court failed to notify his appointed defense counsel of the hearing. Although an office-appointed lawyer was present and raised the defect, the court ruled that the mandatory notification to the trusted counsel rendered the entire hearing null and void. Consequently, the case was remanded for a new hearing where the correct counsel would be notified.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 123 c.p.p.; Art. 178, 179 c.p.p.: Failure to notify the appointed defense counsel of a surveillance hearing constitutes an absolute and insanable nullity of the proceedings, regardless of the presence of an office-appointed lawyer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TRIGILA GIUSEPPE nato a NOTO il 13/01/1974 avverso l'ordinanza del 18/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG Ferdinando LIGNOLA che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha revocato la misura della semilibertà che era stata concessa a TRIGILA Giuseppe con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli in data 12 giugno 2019.
2. Ricorre TRIGILA Giuseppe, a mezzo del difensore avv. Monica Margaritelli, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la nullità a causa dell'omesso avviso dell'udienza camerale al nominato difensore di fiducia, essendo invece stato dato avviso al difensore di ufficio che ha, in ogni caso, tempestivamente eccepito detta nullità all'udienza di trattazione del 16 giugno 2021.
3. Il ricorso è fondato con riguardo alla nullità dell'udienza camerale, essendo stato dato avviso di essa a un difensore d'ufficio, pur in presenza di una nomina di difensore di fiducia effettuata tramite dichiarazione resa ex art. 123 cod. proc. pen. in data 20 maggio 2021 al direttore dell'Istituto di detenzione, anteriore alla emissione dell'avviso di trattazione in data 22 magio 2021 per l'udienza del 16 giugno 2021. 3.1. Dall'esame degli atti, cui la Corte ha avuto accesso dovendo verificare la questione processuale proposta con il ricorso, emerge che effettivamente in data 20 maggio 2021 il condannato ebbe a nominare l'avv.
Margaritelli quale proprio difensore di fiducia per il procedimento di sorveglianza n. 1280/2021 SIUS concernente la sospensione provvisoria della misura alternativa disposta dal Magistrato di sorveglianza di Ancona, con contestuale trasmissione degli atti al Tribunale per la ratifica. Detto ufficio, tuttavia, non avvedendosi della nomina di fiducia — pur ritualmente effettuata ex art. 123 cod. proc. pen. e quindi immediatamente efficace (ex multis Sez. 1, n. 50443 del 04/10/2018, Frerè, Rv. 274667), nonché tempestivamente trasmessa dall'Istituto detentivo — , provvedeva a nominare un difensore di ufficio (avv.
Martini) al quale dava l'avviso dell'udienza camerale. In occasione dell'udienza, del resto, rigettava erroneamente l'eccezione difensiva sul presupposto che la nomina fiduciaria fosse successiva al decreto di fissazione dell'udienza, mentre, come si è detto, essa risulta anteriore. 3.2. L'omesso avviso dell'udienza all'avv. Margaritelli, difensore di fiducia, determina la nullità di ordine generale concernente eAla assistenza e rappresentanza dell'imputato, non rilevando la presenza di altri difensori privi del mandato o di delega alla sostituzione.Del resto, non è ravvisabile alcuna sanatoria in ragione della fondata e tempestiva eccezione svolta dal difensore di ufficio presente all'udienza in cui si è verificata la nullità.
Si è, da tempo, chiarito che «nel procedimento di esecuzione e in quello di sorveglianza di cui agli artt.666 e 678 cod. proc. pen. la mancata notifica al difensore di fiducia - del quale è necessaria la partecipazione e perciò obbligatoria la presenza - dell'avviso di udienza in camera di consiglio determina una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile dell'udienza, nondimeno tenuta in presenza del difensore d'ufficio, e degli atti successivi compresa l'ordinanza conclusiva, ai sensi degli artt. 178 lett.
c) e 179 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 2418 del 29/04/1998, Pepitoni, Rv. 210773). 3.3. L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio (ex multis, Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mascolo, Rv. 279397) per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona perché proceda a fissare nuova udienza camerale, dandone avviso al difensore di fiducia, onde esaminare la questione della revoca della misura altei;àltiva.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Anco