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Ordinanza — n. 3361/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible opposition; proper remedy was opposition to execution judge's extinction decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3361/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appellant's direct appeal against the preliminary judge's order declaring the crime extinguished. The appellant argued that the statute of limitations should be calculated from the final conviction date due to combined crimes, but the Court held that direct cassation appeals are not available against initial execution decisions. Instead, the proper procedural remedy is an opposition filed within fifteen days, which the Court transmitted to the lower judge for resolution.

Regesto Legislator

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Art. 676, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.: Direct cassation appeals are inadmissible against initial decisions on crime extinction; the exclusive remedy is opposition within fifteen days to the execution judge.

Parole chiave

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crime extinction statute of limitations oposition procedure cassation inadmissibility execution judge favor impugnationis combined crimes momento del reato

Disposizioni normative citate

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Art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
Con ordinanza in data 12 luglio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato estinto, ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., nei confronti di Fausto Zavalloni il reato per il quale costui aveva riportato sentenza emessa ex art.
Art. 444, cod. proc. pen.
pen., nei confronti di Fausto Zavalloni il reato per il quale costui aveva riportato sentenza emessa ex art. 444 cod.
Art. 81, secondo comma, cod. pen.
Art. 671, cod. proc. pen.
Art. 137 disp. att. c.p.p.
pen., dalla sentenza in data 5 giugno 2015; in siffatta situazione l'art. 137disp.
Art. 676, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 666, cod. proc. pen.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
34528, Piazza), la qualificazione da parte del giudice dell'atto d'impugnazione, prevista dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve ritenersi esperibile anche in caso di opposizione, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis costantemente affermato (cfr.
art. 444 cod. proc. pen
pen., nei confronti di Fausto Zavalloni il reato per il quale costui aveva riportato sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 33007 del 09/07/2013, Compagnone
Non è possibile, avverso l'iniziale decisione de plano, il ricorso diretto per cassazione, ammesso solo avverso l'ordinanza che definisce l'opposizione (in termini, Sez. 1, n. 33007 del 09/07/2013, Compagnone, Rv.
Sez. 1, 09/07/2015 n. 34527, Adamo
Infatti, conformemente all'indirizzo prevalente di questa Corte (espresso anche dalle sentenze suindicate e, quanto ad analoga fattispecie, da Cass., Sez. 1, 09/07/2015 n. 34527, Adamo;
Sez. 1, 09/07/2015 n. 34528, Piazza
Sez. 1, 09/07/2015 n. 34528, Piazza), la qualificazione da parte del giudice dell'atto d'impugnazione, prevista dall'art.
Sez. 1, 26/05/2016 n. 28048, Carlino
Sez. 1, 26/05/2016 n. 28048, Carlino, non massimata; Sez.
Sez. 6, 12/02/2014 n. 13445, Matuozzo
28048, Carlino, non massimata; Sez. 6, 12/02/2014 n. 13445, Matuozzo, Rv.
Sez. 1, 11/01/2013 n. 4083, Tabbì
259454, Sez. 1, 11/01/2013 n. 4083, Tabbì, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAVALLONI FAUSTO nato a PAVIA il 20/12/1961 avverso l'ordinanza del 12/07/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG TOMASO EPIDENDIO che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'istanza di estinzione del reato e pronunciare detta estinzione.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 12 luglio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato estinto, ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., nei confronti di Fausto Zavalloni il reato per il quale costui aveva riportato sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen.. in data 5 giugno 2015. Con la stessa ordinanza è stata respinta la medesima richiesta dell'anzidetto condannato in relazione alla sentenza, sempre ex art. 444 cod. proc. pen., emessa in data 3 maggio 2013, dal GIP del Tribunale di Milano, ostandovi la citata sentenza, in data 5 giugno 2015, perché relativa ad un reato commesso nel termine di cinque anni dalla irrevocabilità (19 giugno 2013).

2. Avverso tale sentenza Fausto Zavalloni ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento in parte qua, articolando il seguente motivo per violazione di legge: - è stato considerato ostativo il reato oggetto della sentenza in data 5 giugno 2015 pur commesso nel giugno 2012 prima della data in cui è t4ivenuta irrevocabile la sentenza in data 3 maggio 2013; - i reati di cui alle due sentenze erano stati riuniti in continuazione, ex art. 81, secondo comma, cod. pen. e art. 671 cod. proc. pen., dalla sentenza in data 5 giugno 2015; in siffatta situazione l'art. 137disp. att. c.p.p. imponeva di calcolare il termine di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. dalla data di irrevocabilità dell'ultima sentenza per tutti i reati avvinti in continuazione.

3. Ciò posto, assorbente rispetto ad ogni altra considerazione è, in questa sede, il rilievo secondo cui, per il disposto combinato degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen., avverso la decisione del giudice dell'esecuzione in materia di estinzione del reato dopo la condanna - da assumere, in ogni caso, senza formalità di procedura - è ammessa opposizione davanti allo stesso ufficio giudiziario, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento; in sede di opposizione si segue il procedimento regolato dall'art. 666 del- codice di rito ed è assicurato il contraddittorio camerale.

Non è possibile, avverso l'iniziale decisione de plano, il ricorso diretto per cassazione, ammesso solo avverso l'ordinanza che definisce l'opposizione (in termini, Sez. 1, n. 33007 del 09/07/2013, Compagnone, Rv. 257006-01). 3.1. Nel caso in esame, il ricorrente avrebbe dovuto proporre opposizione e non ricorso per cassazione avverso il provvedimento reiettivo della sua richiesta. E, tuttavia, il ricorso non va dichiarato inammissibile perché rimedio non previsto dalla legge. Infatti, conformemente all'indirizzo prevalente di questa Corte (espresso anche dalle sentenze suindicate e, quanto ad analoga fattispecie, da Cass., Sez. 1, 09/07/2015 n. 34527, Adamo;

Sez. 1, 09/07/2015 n. 34528, Piazza), la qualificazione da parte del giudice dell'atto d'impugnazione, prevista dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve ritenersi esperibile anche in caso di opposizione, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis costantemente affermato (cfr. Sez. 1, 26/05/2016 n. 28048, Carlino, non massimata; Sez. 6, 12/02/2014 n. 13445, Matuozzo, Rv. 259454, Sez. 1, 11/01/2013 n. 4083, Tabbì, Rv. 254812). 3.3.. L'impugnazione, quindi, deve essere qualificata come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, perché provveda sulla opposizione proposta ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen., rimanendo preclusa a questa Corte ogni ulteriore valutazione pertinente al proposto ricorso.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ex artt. 676 e 667 comma 4 cod. proc. pen. dispone trasmettersi gli atti al Gip del Tribunale di Milano. Così deciso, in Roma il 20 dicembre 2021. Il Consigliere estenso