Cassation court dismisses appeal for lack of merit regarding refusal of alternative measures due to drug trafficking history.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for lack of merit, rejecting the claim that the lower tribunal failed to verify the applicant's work prospects. The applicant, Nikolin Preci, sought alternative measures like social service placement and semi-liberty after his home detention regime was revoked for drug trafficking. The court held that the tribunal correctly identified the lack of reeducative value in the requested measures because the crimes were committed while the applicant was employed, rendering the work perspective irrelevant to rehabilitation goals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 656 c.p.p.: The Court of Cassation holds that a lower court's refusal of alternative measures is not subject to merit review if the decision is logically congruous based on the convicted person's history of committing crimes during employment, thereby negating the specific reeducative value of the proposed work arrangement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PRECI NIKOLIN nato il 06/12/1990 avverso l'ordinanza del 23/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Felicetta Marinelli che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza depositata in data 26 giugno 2020 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della detenzione domiciliare presentata da Nikolin Preci e ha respinto l'ulteriore richiesta avente ad oggetto la concessione di altre misure alternative. Premesso che il richiedente era detenuto in espiazione della pena di anni tre e mesi otto di reclusione, con fine pena al 20 maggio 2023, e che nei confronti dello stesso era stato revocato, con provvedimento in data 26 marzo 2020 del magistrato di sorveglianza, il regime di arresti domiciliari ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., il Tribunale ha rilevato che la richiesta di detenzione domiciliare era inammissibile in ragione del residuo pena superiore al biennio e che le ulteriori misure alternative richieste - affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà - non erano idonee a conseguire l'obiettivo rieducativo in quanto non era stato possibile compiere alcun accertamento sull'occupazione lavorativa indicata nella richiesta e, in ogni caso, in relazione alla spiccata capacità a delinquerè del condannato, desumibile dal fatto che i reati di spaccio di stupefacenti erano stati commessi in epoca nella quale egli lavorava.
2. Il difensore di Nikolin Preci ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio formulato, rilevando che: in relazione alla denuncia penale che aveva determinato la revoca del regime di arresti domiciliari il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione; l'omessa verifica sulla prospettiva lavorativa indicata dall'istante era addebitabile al Tribunale; la circostanza che il reato fosse stato commesso in costanza di occupazione lavorativa non era ostativa alla misura richiesta, dato che il Tribunale doveva limitarsi a verificare la compatibilità tra il lavoro e il regime della misura alternativa.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso ha contenuto di merito e ne va, perciò, dichiarata la inammissibilità. La censura motivazionale proposta riguarda il diniego delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero della semilibertà. Il Tribunale, sul punto, ha ritenuto che le misure richieste non fosseró idonee a conseguire l'obiettivo rieducativo in ragione della capacità a delinquere del condannato, il quale era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione per condotte, unite nel vincolo della continuazione, di spaccio di sostanze stupefacenti, commesse sino al maggio 2019.
In particolare, si è osservato che la prospettiva di un'occupazione lavorativa, rappresentata nella richiesta della parte, non dava valenza rieducativa specifica alla misura alternativa richiesta, dato che il reato continuato in espiazione era stato commesso proprio in costanza della medesima attività lavorativa. L'unico motivo di ricorso propone una alternativa lettura dei dati disponibili, osservando che comunque l'attività lavorativa ha valenza rieducativa e che, al più, il Tribunale avrebbe dovuto compiere specifici accertamenti sul contesto occupazionale indicato.
Viene quindi dedotto un argomento di merito, al di là dei limiti del sindacato motivazionale, consentito nel giudizio di legittimità, sulla effettività, coerenza e congruità logica della giustificazione della decisione. In particolare, il Tribunale non si è limitato a rilevare che il reato in espiazione era stato commesso in costanza della medesima attività lavorativa indicata, ma ha rilevato la relativa prossimità del reato, commesso sino al maggio 2019, e la sua gravità, trattandosi di attività continuata di spaccio di stupefacenti. Dati che sono stati valorizzati dal Tribunale, con motivazione logicamente congrua, per ritenere le misure richieste non idonee, allo stato, a conseguire, in relazione al condannato, l'obiettivo della risocializzazione.
Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 dicembre